guard-rail

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza  12 luglio 2013, n. 30190

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 6 giugno 2011 la Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 22 aprile 2010, appellata dal PM e dalla parte civile, dichiarava gli imputati S.G. , D.B. , L.U. e Si.Fe. , assolti in primo grado, colpevoli del reato agli stessi ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate, condannava ciascun degli stessi alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Gli stessi erano stati tratti a giudizio per rispondere nelle rispettive qualità, il D. di Commissario Straordinario del Consorzio Autostrade Siciliane, il L. di direttore Generale, il Si. di Direttore Tecnico e di Esercizio, lo S. di Direttore dei Servizi Tecnici, del reato di cui all’art. 589 c.p. per aver contribuito a cagionare la morte di G.A. , P.C. , O.S. e Pi.An. , sbalzati con sfondamento del guard rail di protezione mentre erano a bordo della loro autovettura dal viadotto … sulla carreggiata (omissis) , per colpa consistita: per i primi due nell’aver omesso il doveroso controllo sul mancato raggiungimento delle finalità istituzionali loro demandato (circolazione autostradale in condizioni di sicurezza), derivante dalla scelta, da parte della Direzioni Tecnica e di Esercizio nell’ambito della perizia di variante tecnica e suppletiva per i lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza sui viadotti delle (omissis) , di escludere per motivi economici il viadotto … sulla carreggiata (omissis) dalle aree oggetto di intervento di istallazione di barriere di nuova generazione; per tutti e quattro nel l’aver omesso negligentemente, in relazione alla perizia di variante di cui sopra: a) di ottemperare all’obbligo previsto dall’art. 2, comma 3, del Decreto Ministeriale 223/1992, di provvedere alla predisposizione di apposita progettazione circa la tipologia di barriere di sicurezza in occasione dell’adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti (adeguamento avvenuto sul tratto stradale interessato dal viadotto in questione nell’ottobre 2002, con il rifacimento del manto e dei giunti di dilatazione); b) di ottemperare all’obbligo previsto dall’art. 7 Decreto Ministeriale 223/1992 di inviare al Ministero dei Lavori Pubblici rapporto sommario che fornisse indicazioni su efficienza e funzionalità delle barriere omologate analoghe a quelle poste sul viadotto in questione (rapporto che avrebbe dovuto evidenziare, prima di quello in questione, n. 22 sinistri mortali e n. 10 sinistri con lesioni alle persone, con salti di corsia su viadotti dell’… avvenuti dal (omissis) al (omissis) e che avrebbe potuto consentire al Ministero suddetto di dichiarare decadute le omologazioni di tipi e modelli di barriere che non presentassero requisiti minimi di sicurezza, in relazione ai luoghi di installazione, e di imporre eventuali prescrizioni sostitutive); c) di considerare l’assoluta inidoneità tecnica delle barriere poste sul viadotto in questione non assimilabili a nessuna delle barriere riportate nella normativa di settore per bordo ponte e, comunque, assolutamente inadeguate all’ottenimento degli scopi tipici enunciati nell’Allegato 1, art. 2 del DM 223/1992 e dall’art. 92 del DM del 3.6.1998; d) di attenersi agli stessi criteri, enunciati nel corpo del progetto redatto dallo S. e dal Si. , in data 28.9.2000, inerente i lavori di sostituzione delle barriere esistenti con quelle ad elevate prestazioni sui viadotti, privilegiando i siti con condizioni di particolare criticità, quali altezza dell’impalcato, presenza di aree abitate o altra viabilità sottostante il viadotto (criticità tutte presenti sul viadotto …) ed omettendo, per i motivi sovraesposti, di predisporre l’istallazione sul viadotto teatro dell’incidente in questione, delle barriere di sicurezza di tipo New Jersey LG 5980 o similari, istallate invece nella carreggiata opposta di marcia del medesimo viadotto, che sarebbero state in grado, con tasso di elevata probabilità scientifica, di evitare lo sfondamento e lo scavalcamento del guard rail da parte dell’autovettura e la conseguente morte degli occupanti.
2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso:
2.1 gli imputati S. , D. e Si. , a mezzo del proprio difendore (avvocato Pastorino) lamentando:
a) la violazione dell’art. 521 c.p.p. in relazione agli art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. e 589 c.p. Nullità della decisione per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;
b) l’erronea applicazione degli artt. 40 e 43 c.p. e dell’art. 2 DM 223 del 1992 in relazione all’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.;
c) vizio di motivazione ex art. 606, 1 comma lett. e) c.p.p. per omessa valutazione di prova decisiva;
d) la violazione di legge ed in particolare degli artt. 40 e 589 c.p. in relazione all’art. 606 lett. b) e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all’art. 606 lett. e) c.p.p., desumibile sia dal testo del provvedimento impugnato che da specifici atti del processo nella parte in cui l’impugnata sentenza ha ritenuto sussistere un rapporto eziologico tra le presunte omissioni colpose e l’evento morte verificatosi;
e) la violazione di legge ed in particolare degli artt. 69,157 e 589 c.p. nonché dell’art. 129 c.p.p. in relazione all’art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. nella parte in cui la Corte ha omesso di pronunciare nei confronti di tutti gli imputati sentenza di n.d.p. per intervenuta prescrizione;
f) la violazione degli artt. 132 e 133 c.p. nonché degli artt. 533 e 546 c.p.p. in la violazione dell’art. 606 co 1 lett, b) ed e) c.p.p. in relazione all’art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. per omessa motivazione nella parte in cui la Corte ha operato la determinazione della pena;
g) la violazione dell’art. 185 c.p., in relazione all’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per omessa motivazione nella parte in cui la Corte ha pronunciato sentenza di condanna nei confronti degli imputati al risarcimento dei danni;
2.2 L.U. a mezzo del proprio difensore (avvocato Colonna) lamentando:
a) la violazione dell’art. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli art. 40 e 589 c.p. per motivazione mancante e manifestamente illogica;
b) la violazione dell’art. 606 co 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all’art. 157 c.p. e 605 c.p. per violazione di legge, motivazione mancante riguardo al mancato riconoscimento della richiesta declaratoria di prescrizione del reato al momento dell’emissione della sentenza, nonché per aver riconosciuto il risarcimento danni alle costituite parte civili e la previsionale in favore di una di esse; la violazione dell’art. 606 lett. b), c) e d) per mancata corrispondenza tra contestazione e sentenza in relazione al capo che ha riconosciuto la sussistenza dell’aggravante ex art. 539 co 3 c.p.p. non formalmente contestata nel capo di imputazione;
2.3 Si.Fe. , a mezzo del proprio difensore (avvocato Ryolo) lamentando:
a) la violazione di legge processuale (art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p.), avendo i giudici di merito pronunciato condanna per un fatto diverso rispetto a quello contestato;
b) la violazione di legge (art. 606 lett. b) in relazione agli artt. 43 e 589 c.p.) e mancanza e contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) desumibile sia dal testo del provvedimento impugnato che da specifici atti;
c) la violazione di legge (art. 606 lett. b) in relazione agli artt. 40 e 589 c.p.) e mancanza o contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte ha ritenuto sussistere un rapporto eziologico tra le presunte omissioni e l’evento morte verificatosi;
d) la violazione di legge (art. 606 lett. e) in relazione all’art. 157 c.p.) e mancanza di motivazione nella parte in cui la Corte ha omesso di pronunciare nei confronti del Si. sentenza di n.d.p. per intervenuta prescrizione;
e) la mancanza di motivazione nella parte in cui la Corte ha operato la determinazione della pena;
f) la violazione di legge (art. 606 lett. b) in relazione all’art. 185 c.p.) e la mancanza di motivazione nella parte in cui la Corte ha pronunciato nei confronti degli imputati e del responsabile civile sentenza di condanna al risarcimento dei danni;
2.4. il Responsabile Civile Consorzio Autostrade Siciliane, a mezzo del proprio difensore (avvocato Ryolo), lamentando :
a) la violazione di legge processuale (art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p.), avendo i giudici di merito pronunciato condanna per un fatto diverso rispetto a quello contestato;
b) la violazione di legge (art. 606 lett. b) in relazione agli artt. 43 e 589 c.p.) e mancanza e contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) desumibile sia dal testo del provvedimento impugnato che da specifici atti;
c) la violazione di legge (art. 606 lett. b) in relazione agli artt. 40 e 589 c.p.) e mancanza o contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte ha ritenuto sussistere un rapporto eziologico tra le presunte omissioni e l’evento morte verificatosi;
d) la violazione di legge (art. 606 lett. b) in relazione all’art. 185 c.p.) e la mancanza di motivazione nella parte in cui la Corte ha pronunciato nei confronti degli imputati e del responsabile civile sentenza di condanna al risarcimento dei danni.

Considerato in diritto

3. I fatti sono così stati ricostruiti nelle sentenze di merito: le vittime del sinistro si trovavano tutte a bordo dell’autovettura AUDI A4 che percorreva l’autostrada … in direzione (OMISSIS) e che, a seguito di uno sbandamento, dopo aver sfondato il guard rail posto a sinistra, dopo un primo urto contro quello di destra precipitava dal viadotto XXXXXXXX sul sottostante terreno, con conseguente decesso di tutti gli occupanti.
Agli imputati è stato contestato nelle loro rispettive qualità e con le modalità dettagliatamente specificate nel capo di imputazione di aver contribuito a cagionare la morte di G.A. , P.C. , O.S. e Pi.An. che si trovavano come già detto a bordo dell’autovettura. Va in primo luogo osservato, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 521 c.p.p. ed alla conseguente nullità della decisione impugnata per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, (motivo proposto dagli imputati S. , D. e Si. , nonché dal responsabile civile), come non possa sostenersi, con le relative difese, che il giudice di appello, valorizzando profili non specificamente evidenziati nel capo di imputazione sarebbe incorso nella dedotta violazione. In particolare sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale sarebbe pervenuta al giudizio di penale responsabilità non già perché la normativa di riferimento contemplasse uno specifico obbligo – per come invece originariamente opinato dalla pubblica accusa e trasfuso nel capo di imputazione- quanto piuttosto per una ben diversa ipotesi di colpa generica. Tale violazione non vi è stata alla luce di quella che risulta essere stata la contestazione formulata nei confronti degli odierni imputati ricorrenti, delle ampie possibilità defensionali che questi hanno avuto, in relazione a tutti i profili di colpa loro addebitati. Non va del resto dimenticato che, per assunto pacifico, il principi di correlazione tra sentenza e accusa contestata è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione,sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto la possibilità di effettiva difesa. Tale principio non è invece violato quando nei fatti, contestati e ritenuti, si possa agevolmente individuare un nucleo comune e, in particolare, quando essi si trovano in rapporto di continenza (cfr., tra le tante, Sez. 4, 29 gennaio 2007, Di Vincenzo). Ciò che nella specie deve ritenersi, non potendosi revocare in dubbio che gli imputati si siano trovati a rispondere della propria condotta, ritenuta colposa, senza che ne siano derivati pregiudizi per le loro scelte difensive.
Invero, le norme richiamate la cui inosservanza è stata ritualmente contestata (e lo stesso capo di imputazione), operano riferimento agli obblighi di garantire la circolazione autostradale in condizioni di sicurezza.
Non è quindi dubitabile, che il richiamo operato, in via generale a tali obblighi, rispetto ad una ricostruzione fattuale della vicenda qui non sindacabile, non si pone in posizione di sostanziale difformità rispetto alla normativa di prevenzione de qua a fondamento della ritenuta colpa specifica.
Del resto, decisivamente, per smentire la fondatezza della censura, va ricordato (con affermazioni di principio qui pertinenti) che, in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa (se si fa, in altri termini, riferimento alla colpa generica), essendo quindi consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa. Analogamente, non sussiste la violazione dell’anzidetto principio anche qualora, nel capo di imputazione, siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa ed il giudice abbia affermato la responsabilità dell’imputato per un’ipotesi di colpa diversa da quella specifica contestata, ma rientrante nella colpa generica, giacché il riferimento alla colpa generica, anche se seguito dall’indicazione di un determinato e specifico profilo di colpa, pone in risalto che la contestazione riguarda la condotta dell’imputato globalmente considerata, sicché questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione del fatto di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata (Sez. 4, 16 settembre 2008, Tomietto).
4. Con un secondo motivo il difensore degli imputati S. , D. e Si. deduce la violazione dell’art. 606, 1 comma, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 40 e 43 c.p., richiamando ampi brani della sentenza di I grado che aveva escluso la configurabilità di profili di colpa. Si sostiene che a fronte di disposizioni normative chiare e precise quali quelle del DM n. 223 del 1992 ( e che non prevedevano l’installazione di nuove barriere), dettate al fine di garantire la sicurezza stradale, non sarebbe censurabile la condotta degli imputati sotto il profilo della colpa generica. Il motivo – in parte correlato con quello in precedenza esaminato – è parimenti infondato. Come precisato da questa Corte (Sez. 4., n. 15229 del 14 febbraio 2008, PG in proc. Fiorinelli, RV 239600) e significativamente la decisione è richiamata dagli stessi ricorrenti, l’osservanza delle norme precauzionali scritte non fa venir meno la responsabilità colposa dell’agente, perché esse non sono esaustive delle regole prudenziali realisticamente esigibili rispetto alla specifica attività o situazione pericolosa cautelata, potendo residuare una colpa generica in relazione al mancato rispetto della regola cautelare non scritta del “neminem laedere”, la cui violazione costituisce colpa per negligenza o imprudenza. Nella specie, come già sottolineato dal giudice di primo grado – sebbene poi pervenuto ad una decisione assolutoria- gravava quindi sugli imputati un dovere di particolare cautela che, in mancanza della sostituzione del guard rail, avrebbe comunque dovuto comportare l’adozione di misure di sicurezza lungo il viadotto, segnalando il pericolo agli automobilisti in transito o provvedendo al restringimento della carreggiata con la conseguente riduzione della velocità dei veicoli in transito. Si sostiene comunque da parte dei ricorrenti che la sentenza impugnata sarebbe affetta da manifesta illogicità anche alla luce del profilo di colpa generica sotto il profilo della imprevedibilità dell’evento; come dedotto in ricorso “al fine di ipotizzare astrattamente un profilo di colpa generica, la Corte avrebbe dovuto accertare se già in quel momento storico, ricorressero, a prescindere dalla vigenza o non di un obbligo giuridico in tal senso, presupposti fattuali tali da richiedere un intervento immediato sulle barriere del viadotto XXXXXX”.
Ritiene questa Corte che – contrariamente a quanto sostenuto in ricorso – la gravata sentenza abbia dato congrua motivazione in ordine a tale profilo rimarcando la particolare pericolosità del tratto autostradale in questione e del viadotto XXXXXXXX in particolare, che corre ad oltre cinquanta metri di altezza sopra un centro abitato, pericolosità del resto ben nota agli imputati che avevano differito l’esecuzione dei lavori di sostituzione delle barriere ivi installate, desuete e prive della necessaria manutenzione esclusivamente per ragioni di carattere economico.
5. Con il terzo motivo si deduce ex art. 606, 1 comma lett. e) c.p.p. il vizio di valutazione per omessa valutazione di prova decisiva. Richiamano sul punto i ricorrenti le conclusioni dell’ing. Cu. , perito nominato in sede di incidente probatorio che avrebbe ritenuto possibile che anche una barriera di tipo H4 non avrebbe trattenuto l’auto nella carreggiata dato che l’energia posseduta dal mezzo sarebbe stata in grado di abbattere o addirittura scavalcare il guard rail di nuova concezione. Il motivo è infondato, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la perizia, per il suo carattere “neutro”, sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa alla discrezionalità del giudice, non solo non possa costituire oggetto del diritto delle parti alla prova a mente dell’art. 190 c.p.p., ma non possa neppure farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: con l’inevitabile conseguenza che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto giudizio di fatto che, se -come nella fattispecie è accaduto – sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (così, tra le tante, Sez. 4, n. 14130 del 22/01/2007, Pastorelli, Rv. 236191; Sez. 4, n. 4981/04 del 05/12/2003, Rv. 229665; Sez. 2, n. 835/04 del 14/11/2003, Musumeci, Rv. 227859, Sez. 4, n. 34089 del 07/07/2003, Bombino, Rv, 226330).
6. Con il quarto motivo viene dedotta la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della I motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo della ritenuta sussistenza del nesso eziologico tra le omissioni colpose addebitate agli imputati e l’evento verificatosi. Nella sentenza impugnata il tema risulta compiutamente e dettagliatamente affrontato e logicamente definito. La Corte territoriale ha puntualizzato, infatti, gli elementi di cui appresso anche al fine di contrastare il diverso tenore della sentenza di primo grado che proprio escludendo la sussistenza del nesso di causalità era pervenuta alla pronuncia assolutoria. In particolare la gravata sentenza ha evidenziato come la causa del decesso degli occupanti della autovettura sia stata la caduta dall’alto e non l’urto contro la prima barriera, come la velocità dell’auto all’atto del secondo impatto era stata attenuata dal primo urto, dalla lunga frenata e dalla strisciata contro il guard rail di sinistra, come le perizie espletate nel corso del giudizio avevano concluso nel senso che in caso di installazione di una barriera per bordo ponte ad elevata capacità di contenimento (classe H4) il veicolo sarebbe stato contenuto in carreggiata e per gli occupanti della autovettura si sarebbero verificate con elevata probabilità conseguenze non più gravi di lesioni di media entità. Non appare ravvisabile, dunque, l’asserita illogicità della motivazione che, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando inlnfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (così Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; conf., in seguito, tra le tante, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. 3, n. 35859 del 27/09/2002, Sasso, Rv. 222610; Sez. 1, n. 5854 del 30/11/2000, Andreatta, Rv. 218119; Sez. 3, n. 12970 del 24/10/2000, Corini, Rv. 218094; Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216909; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).
7. Con il quinto motivo si sostiene che la Corte territoriale, una volta concesse le attenuanti generiche, avrebbe dovuto dichiarare l’intervenuta prescrizione del reato, non essendo stata contestata né in modo formale né sostanziale alcuna circostanza aggravante. Il motivo è infondato: sul punto è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini della contestazione di una aggravante non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede essendo sufficiente la chiara e precisa enunciazione “in fatto” della stessa e che l’imputato abbia piena cognizione degli elementi di fatto che la integrano (cfr. da ultimo Sez. 6, 28 settembre 2012, PG in proc. Diaji, RV 253776).
Nella specie alla luce delle enunciazioni in fatto di cui al capo di imputazione è pacifica l’inosservanza dell’art. 14 del D.lgs.vo n. 285 del 1992 (Codice della Strada), che stabilisce In generale il dovere dell’ente proprietario di provvedere alla manutenzione delle strade, al controllo dell’efficienza tecnica delle medesime con relative pertinenze ed all’apposizione della segnaletica prescritta alto scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. Il D.M. 18 febbraio 1992 n. 223 (Ministero Lavori Pubblici) contiene, nello specifico le istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza stradale, ossia di quei dispositivi che hanno lo scopo di realizzare il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale (art. 1). A tale decreto sono allegate delle specifiche istruzioni tecniche per le quali è stato previsto un aggiornamento periodico in rapporto alla esperienza maturata ed allo stato dell’arte. Con il decreto ministeriale di aggiornamento del 3 giugno 1998 è stato in particolare precisato che la finalità della istituzione delle barriere è quella di garantire condizioni di sicurezza per gli utenti della strada e per i terzi esterni, garantendo il contenimento dei veicoli; l’art. 2 prevede diversi tipi di barriere e stabilisce che le stesse debbano essere idonee ad assorbire parte dell’energia di cui è dotato il veicolo in movimento, l’art. 3 elenca invece le zone da proteggere nelle quali vige l’obbligo di installazione dei dispositivi, tra cui espressamente, fra l’altro, ponti e viadotti.
8. Con il sesto motivo si deduce la mancanza di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha operato la determinazione della pena. Anche a voler prescindere dalla assoluta genericità del motivo proposto, va sul punto richiamato il principio consolidato per il quale la motivazione in ordine alla determinazione della pena base, ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. Fuori di questo caso anche l’uso di espressioni come “pena congrua”, “pena equa”, “congrua riduzione”, “congruo aumento” o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell’imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall’art. 133 c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al “quantum” della pena (cfr. ex plurimis Sezione 2, n. 36245 del 26 giugno 2009, Denaro, RV 245596).
9. Con l’ultimo motivo si sostiene l’intervenuto integrale risarcimento, ad eccezione di R.I. , di tutte le parti civili da parte della società Aurora Assicurazioni con conseguente illegittimità della pronunciata condanna al risarcimento dei danni. Va osservato che nella specie trattasi di condanna generica al risarcimento dei danni e che quindi tutte le relative questioni (esaustività del risarcimento, mancanza di autentica sulle firme apposte sulle prodotte quietanze) dovranno essere esaminate nella competente sede civile.
10. Quanto al ricorso di L.U. si sostiene che allo stesso per la sua qualità di Direttore Generale ed alla luce del contratto individuale di lavoro stipulato con il Consorzio non competeva alcuna attività di scelta e di controllo circa l’efficienza dell’intero corpo autostradale, mansioni che spettavano al Dirigente dell’area tecnica. Il motivo è infondato attesa la posizione apicale del L. che non poteva comunque trasferire i propri specifici doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio da parte del Dirigente dell’Area Tecnica. Del resto nello stesso contratto individuale di lavoro richiamato dal ricorrente è previsto che il Dirigente Generale del Consorzio è responsabile del raggiungimento degli obiettivi connessi all’espletamento della attività istituzionale di competenza svolta per tutto il Consorzio.
Con il secondo motivo si lamenta la mancata declaratoria della prescrizione per cui si rinvia a quanto osservato sub 7.
11. In relazione al ricorso di Fe..Si. e del Responsabile civile si rinvia alle osservazioni in precedenza formulate non essendo proposti motivi diversi rispetto a quelli esaminati.
Il ricorso di tutti gli imputati va pertanto rigettato.
Ne consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, in solido, alla rifusione, in favore delle costituite parti civili, delle spese di questo giudizio che liquida: quelle in favore di P.A. e P.E. , unitariamente e complessivamente, in Euro 3.100,00 oltre IVA, CP.A. e spese generali nella misura di legge; quelle in favore di R.D. , R.F. , Re.Fr. e Pi.Fr. , unitariamente e complessivamente, in Euro 4.000,00 oltre IVA, C.P.A. e spese generali come per legge; quelle in favore di O.G. e AIFVS, unitariamente e complessivamente, in Euro 3.000,00 oltre IVA, C.P.A. e spese generali come per legge.
12. Quanto infine al ricorso delle parti civili P.A. e P.E. , lo stesso è fondato. La parte civile, invero, ha diritto al rimborso delle spese sostenute e agli onorari in considerazione della attività che ha dovuto svolgere il difensore. Nella determinazione degli onorari e delle spese per la predetta difesa il giudice gode di un potere di valutazione discrezionale, sindacabile in sede di legittimità solo nel caso che siano stati violati i limiti previsti dalla tariffa professionale. Ma ciò implica l’esigenza di una specifica indicazione delle voci applicate dato che solo questa specificazione consente il controllo della osservanza dei limiti predetti. Si è così chiarito che deve ritenersi illegittima una determinazione globale delle spese giudiziali, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, in quanto l’omessa differenziazione non permette alle parti di verificare se siano stati rispettati, nei minimi e nei massimi i limiti tariffari. Nel caso in esame il giudice di merito ha liquidato globalmente le spese, senza indicare, espressamente, o attraverso il rinvio alla nota spese eventualmente presentata dalla parte civile, le voci che concorrono a formare il predetto importo globale, rendendo impossibile il controllo di legittimità sollecitato dai ricorrenti, che hanno denunciato la violazione dei criteri tariffari senza la possibilità, proprio per la genericità del provvedimento di liquidazione, di specificare le voci di tariffa contestate. Vi è, dunque, un vizio di motivazione che comporta l’annullamento della sentenza, limitatamente alla predetta statuizione, con rinvio al giudice civile, a norma dell’art. 621 c.p.p., per la liquidazione delle spese di costituzione della parte civile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la rifusione delle spese per i giudizi di merito in favore di P.A. e P.E. , con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta i ricorsi di S.G. , D.B. , L.U. e Si.Fe. ; condanna tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, in solido, alla rifusione, in favore delle costituite parti civili, delle spese di questo giudizio che liquida: quelle in favore di P.A. e P.E. , unitariamente e complessivamente, in Euro 3.100,00 oltre IVA, C.P.A. e spese generali nella misura di legge; quelle in favore di R.D. , R.F. , Ri.Fr. e Pi.Fr. , unitariamente e complessivamente, in Euro 4.000,00 oltre IVA, C.P.A. e spese generali come per legge; quelle in favore di O.G. e AIFVS, unitariamente e complessivamente, in Euro 3.000,00 oltre IVA, C.P.A. e spese generali come per legge.

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