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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza n. 29154 del 9 luglio 2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Roma rigetto l’istanza di riesame proposta da C. M. avverso il decreto 25.07.2012 del Pubblico Ministero di Roma che aveva disposto la perquisizione dello studio professionale, delle pertinenze e dell’autovettura di C. M. indagato per i reati di falso e appropriazione indebita aggravata (di oltre 50.000 euro), finalizzata alla ricerca ed al sequestro di “computer e pennette USB in quanto cose pertinenti al reato, necessarie alla prova della falsificazione dei modelli F24 di A. E. e L. E., mediante CT informatica” e dei “modelli F24 intestati” ai predetti E., clienti del commercialista indagato, “necessari alla prova della falsificazione anche mediante CT grafica”.

1.1 Il Tribunale ravvisava che, allo stato, il fumus commissi delicti si evinceva
dalle informazioni fomite dal responsabile delle casse della Banca del F. dalle persone offese E. A. ed E. L. nonchè dai documenti dagli stessi prodotti. In particolare, il F., nel verificare, su richiesta degli E., se i modelli F24 allegati in copia ai loro reclami (n. 20 modelli per E. L. e n. 8 modelli per E. A.) risultassero effettivamente pagati dal commercialista C. cui avevano consegnato il denaro da
versare, accertava che detti modelli apparivano contraffatti nella quietanza e non erano mai transitati presso la Banca del F .
E. A. riferiva alla P.G. di aver consegnato, nel corso degli anni (2002-2011), n. 33 assegni al C. per il pagamento delle imposte; ciò nonostante, aveva già ricevuto delle cartelle esattoriali con le quali gli si contestava il mancato pagamento delle imposte stesse. E. L. forniva analoghe informazioni ed entrambi depositavano la documentazione comprovante la denuncia.
1.2 Valutava il Tribunale che gli elementi descritti corrispondono alle fattispecie contestate dal PM di falso materiale commesso dal privato in certificati (i modelli F24 compilati nell’interesse di E. A. ed E. L.) e appropriazione indebita (del denaro consegnato dagli E. al C. per gli adempimenti fiscali). La pertinenzialità tra le res apprese e i reati in contestazione , trattandosi di apparati informatici verosimilmente utilizzati dal commercialista per la compilazione degli F24 falsificati, che il PM intendeva sottoporre a consulenza tecnica specialistica, e degli stessi documenti in formato cartaceo, che il PM intendeva sottoporre a consulenza grafica, era incontestabile al pari degli accertamenti, da effettuarsi sugli oggetti sequestrati ed ineludibili per acquisire prova della penale responsabilità dell’indagato.
L’indagato propone ricorso per cassazione deducendo illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge (art. 253 c.p.p. artt. 1, 4,15,35 cost.), I beni sequestrati contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non costituiscono “cose pertinenti al reato” utili ai fini degli ulteriori accertamenti, mentre sarebbe stato sufficiente prelevare una copia del contenuto dell’hard-disc. Ogni computer per le sue caratteristiche neutre non può essere definito neanche quale “corpo del reato”; il sequestro esteso a tutti i computers presenti all’interno dello studio del C. con tutti i files ed i software informatici ivi installati è ingiustificatamente sovrabbondante e determina un pregiudizievole stallo nell’attività professionale dell’indagato.
Secondo il ricorrente il vincolo pertinenziale non sussiste fra il reato e l’intero hard-disc bensì fra il reato ed i soli dati, contenuti nell’hard-disc attraverso i quali è stato possibile consumare il reato. La motivazione del provvedimento é meramente apparente, in quanto il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto specificare in relazione a tutte le res sequestrate e in relazione al contenuto delle stesse quale fosse il loro vincolo di pertinenzialità rispetto ai reati contestati.
Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato è totalmente privo di reale motivazione sia sotto il profilo del collegamento tra la res e i reati contestati, sia dal punto di vista della sua necessità, non essendo state indicate le finalità che si intendevano proseguire perché tale non può ritenersi la necessità della consulenza tecnica informatica, della quale non è stata indicata alcuna indicazione selettiva in rapporto agli scopi delle indagini ed alla riconducibilità a queste dei documenti dell’indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile pei; manifesta infondatezza dei motivi.
2.1 Posto che lo stesso ricorrente riconosce che nei supporti informatici sottoposti a sequestro sono contenute le prove documentali ricercate dal P.M.,la censura di non pertinenzialità del beni sottoposti a sequestro è manifestamente infondata oltre che contraddittoria, inerendo il documento informatico al supporto magnetico sul quale è memorizzato e formando con tale supporto un unicum che richiede peculiari attrezzature e metodiche per essere scomposto.
2.2 Proprio tale scomposizione é una delle operazioni investigative che si impongono al fine di individuare le prove digitali e le peculiarità delle stesse che il Tribunale ha sinteticamente richiamato con il riferimento alla consulenza tecnica specialistica, che é modalità di acquisizione della prova di accusa e che va eseguita secondo le disposizione del RM. che ne é il dominus; né tale attività, doverosa e legittima del rappresentante dell’accusa, può soffrire censure di inopportunità o dannosità, tanto più che alla parte é assicurata la facoltà di richiedere, motivatamente e specificamente, copia dei documenti che le sono indispensabili.

2.3 Del tutto peregrina è, pertanto, la censura di apparenza della motivazione ed il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile: ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Cosi d ci i R ma, camera di consiglio 22 marzo 2013

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