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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza  15 luglio 2013, n. 17334

Fatto e diritto

Ritenuto quanto segue:
p.1. La Idroelettrica Valcanale s.a.s. di Mario Gabriele Massarutto & C. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro l’ordinanza del 26 aprile 2012, con la quale il Tribunale di Tolmezzo ha dichiarato la propria incompetenza per ragioni di territorio a favore della competenza del Tribunale di Roma sulla controversia introdotta nel novembre del 2010 da essa ricorrente contro L’ENEL Distribuzione s.p.a., per ottenere: “accertarsi, alla luce dei diritti e degli obblighi derivanti dalla titolarità in capo all’attrice della concessione per l’esercizio dell’attività di distribuzione esclusiva dell’energia elettrica nel Comune di Tarvisio, la sussistenza in capo all’Idroelettrica Valcanale del diritto di raggiungere, liberamente e senza nessun vincolo, le porzioni di rete, gli organi di manovra nonché le apparecchiature di misura di propria esclusiva gestione per la distribuzione dell’energia elettrica nel Comune di Tarvisio, contenuti nella cabina primaria di (OMISSIS) , al fine di poter eseguire autonomamente le obbligatorie attività di ispezione e controllo; […] ordinarsi all’E.N.E.L. l’esecuzione immediata sulle strutture componenti la cabina primaria di tutte le attività ed opere necessarie a consentire e garantire il libero esercizio, attualmente impedito, del citato diritto di cui l’attrice è titolare; accertarsi, per le ragioni anzidette, come, nel rapporto intercorrente tra l’attrice e la convenuta in merito alla gestione dei flussi di energia con riferimento alla cabina primaria, l’Idroelettrica Valcanale non sia tenuta alla corresponsione in favore dell’E.N.E.L. né della componente tariffaria CDE né della componente tariffaria CDF”. In aggiunta a tali richieste, nella citazione introduttiva del giudizio si domandava l’accertamento della corresponsione di una serie di somme all’ENEL, quello del loro carattere indebito, quello dell’arbitrario prelievo da parte dell’ENEL di energia elettrica dalla rete di distribuzione dell’attrice, nonché della sussistenza di un credito per penali nei confronti dell’ENEL.
p.2. La declaratoria della incompetenza è stata fatta dal Tribunale in accoglimento dell’eccezione tempestivamente proposta dall’ENEL di sussistenza della competenza convenzionale esclusiva del Tribunale di Roma sulla base dell’art. 20 del contratto di cessione di azienda, intervenuto inter partes in adempimento della convenzione relativa al rilascio alla ricorrente con d.m. 31 maggio 2001 della concessione esclusiva per l’esercizio dell’attività di distribuzione dell’energia elettrica nel territorio del Comune di Tarvisio, riguardo all’attività di distribuzione dell’energia elettrica in quel comune relativamente alla quota del 20% ancora gestita dall’ENEL. Nella clausola di cui al detto articolo si prevedeva la competenza – espressamente “in via esclusiva” – del foro romano “per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere nell’interpretazione dell’esecuzione del presente contratto” ed il Tribunale, nell’ordinanza impugnata ha ritenuto che essa comprendesse la controversia in quanto “la decisione sulle domande formulate in atto di citazione, non può prescindere dall’interpretazione del citato contratto avente ad oggetto le condizioni, le modalità e i termini di cessione del ramo d’azienda”.
p.3. L’ENEL ha resistito con memoria.
p.4. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c., sono state richieste al Pubblico Ministero le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti ed è stata fissata l’adunanza della Corte.
p.5. Le parti hanno depositato memoria.
Considerato quanto segue:
p.1. Il Pubblico Ministro ha concluso per il rigetto dell’istanza di regolamento di competenza, reputando che la controversia introdotta dalla ricorrente sia compresa nell’ambito della clausola di determinazione esclusiva della competenza convenzionale.
Le argomentazioni con cui è pervenuto a tali conclusioni sono pienamente condivisibili e qui si intendono integralmente richiamate.
Ad esse si può aggiungere quanto segue.
Posto che il tenore della clausola convenzionale, là dove prevede la competenza convenzionale “per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere nell’interpretazione dell’esecuzione del presente contratto”, concerne evidentemente tutte le controversie occasionate dall’esecuzione del contratto, dato che, quando ci si riferisce alla “interpretazione dell’esecuzione del contratto”, non può che alludersi all’insorgenza di un contrasto fra le parti circa i rispettivi comportamenti dovuti sulla base del contratto, la stessa lettura della parte narrativa del ricorso evidenzia che le domande della ricorrente traggono origine tutte da questioni poste dalla diversità di vedute delle parti circa quei comportamenti: è sufficiente quanto si enuncia nel punto 6. a pagina sei del ricorso, dove la ricorrente scrive quanto segue: “Nonostante i ripetuti solleciti dell’attore (doc. 8 del fascicolo di primo grado), E.N.E.L. a tutt’oggi nulla ha fatto per adeguare le strutture e le apparecchiature, contenute nella cabina primaria, al nuovo contesto giuridico e fattuale venutosi a creare a seguito dell’emissione in favore dell’attrice del suddetto Decreto Ministeriale di concessione e della conseguente stipulazione del citato atto notarile di trasferimento dell’attività di distribuzione”.
Ebbene la stessa ricorrente descrive il comportamento dell’ENEL che ha l’ha determinata a introdurre la controversia come comportamento che non si sarebbe adeguato, fra l’altro, a quanto emergente dalla stipulazione del contratto di cessione d’azienda e, dunque, essa stessa riconduce la controversia nell’ambito dell’oggetto della clausola di deroga alla competenza, perché argomentando che il comportamento dell’ENEL non sarebbe stato conforme a quanto derivava dagli effetti della relativa stipulazione, sostanzialmente addebita alla medesima di averla male eseguita.
D’altro canto le argomentazioni che il ricorso svolge alle pagine sedici e diciassette per sostenere che la clausola convenzionale non opererebbe si risolvono nell’apodittica affermazione che “il contrato di cessione di azienda infatti non costituisce, neppure parzialmente, oggetto della causa, né è necessario fare ad esso (e/o alla sua interpretazione) riferimento per poter decidere della causa” e nell’altrettanto apodittica affermazione che “nessuna delle domande riportate nelle conclusioni attorce e, comunque, esplicitate nella parte narrativa, si riferisce, neppure indirettamente, al citato contratto di cessione d’azienda intervenuto tra le parti, né quindi al suo adempimento, alla sua esecuzione e/o alla sua interpretazione”.
Quest’ultima affermazione, anzi, già contraddetta, per come s’è detto, dall’enunciazione del riportato paragrafo 6., viene smentita dalla successiva pretesa spiegazione espressa in questi termini: “[…] essendo il medesimo [id est, il contratto] del tutto estraneo alla causa in oggetto ed essendo stato richiamato da parte attrice nella narrativa dell’atto introduttivo al solo fine di inquadrare il contesto storico, giuridico e fattuale del nuovo assetto dell’attività di distribuzione dell’energia elettrica nel territorio della Repubblica (e quindi nel Comune di Tarvisio) voluto dal legislatore con il D.lgs. del 16 marzo 1999, n. 79, e quindi all’unico scopo di rendere edotto il giudicante circa la particolare configurazione di tale servizio de quale Idroelettrica è titolare in via esclusiva”.
Ebbene, se al contratto è stato necessario riferirsi per “inquadrare il contesto storico, giuridico e fattuale del nuovo assetto dell’attività di distribuzione” in relazione alle domande proposte, non si comprende come possa predicarsi che esse non originino da problemi di interpretazione relativi all’esecuzione del contratto, cioè ai comportamenti dovuti rispettivamente dalle parti sulla base di esso.
D’altro canto, le successive argomentazioni della pagina diciotto del ricorso sono imperniate su deduzioni circa i comportamenti che sarebbero dovuti tra le parti riguardo alla cabina contemplata dal contratto.
È singolare, d’altro parte, che nell’esposizione si ometta completamente di svolgere – sia pure a sostengo della prospettazione circa l’esorbitanza della controversia dall’ambito della clausola derogatoria della competenza – attività assertiva evocante il contenuto del contratto.
p.1.1. Ad esso per la verità la ricorrente fa riferimento nella memoria depositata in vista dell’adunanza, ma le argomentazioni colà svolte, là dove si articolano nella (generica) negazione che il contratto avrebbe dato luogo “ad alcuna obbligazione attinente alla futura conduzione dei rapporti, anche commerciali” tra le parti “in virtù del collegamento tra i rispettivi impianti”, che invece troverebbero la loro disciplina nella complessa normativa tecnica nella materia, di origine legislativa o dalla competente, rende manifesto come il bisogno di tutela giurisdizionale che ha indotto la ricorrente a proporre le domande derivi proprio da un contrasto tra le parti circa gli effetti del contratto e le sue modalità di esecuzione.
Quanto alla prospettazione della memoria che i comportamenti di prelievo di energia da parte dell’ENEL integrerebbero illeciti ai sensi dell’art. 2043 c.c. il fatto stesso che tale prospettazione sia svolta per escludere che si tratti, come pretende l’ENEL, di comportamenti giustificati dal significato del contratto, evidenzia che la controversia anche sul punto rientra nella previsione lata della clausola convenzionale.
p.2. L’istanza di regolamento appare, dunque, manifestamente infondata e dev’essere dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, davanti al quale le parti dovranno riassumere la controversia entro tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente.
Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale rimette le parti con termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente per la riassunzione. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro seimiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.

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