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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 10 ottobre 2013 n. 41860[1]

Laddove il perito aveva affermato che in caso di tempestivo avvertimento ad opera del primo imputato e di esatta prescrizione di terapia da parte del dottore, con ‘elevata probabilità’ si sarebbe determinato un diverso corso degli eventi, le sue conclusioni riferivano solo di ipotesi, di probabilità, cioè, di mera verosimiglianza.

Diversamente, per la Suprema corte lo scopo (dell’udienza preliminare) è quello di evitare dibattimenti inutili, non quello di accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato. Di tal che, il giudice dell’udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito.

E l’unico controllo ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e) consentito in sede di legittimità della motivazione della decisione negativa del processo, qual è la ‘sentenza di non luogo a procedere’, concerne la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d’insieme degli elementi acquisiti dal pubblico ministero.

E nel caso specifico non è stato compiutamente operato il giudizio prognostico circa l’evoluzione probatoria in sede dibattimentale nella valutazione della vicenda

 


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/10/rinvio-a-giudizio-per-i-medici-quando-la-situazione-non-e-chiara.html
 

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