www.studiodisa.it

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 10 dicembre 2015, n. 48840

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ISA Claudio – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 294/2014 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 02/10/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SELVAGGI Eugenio che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando quella di primo grado limitatamente alla ravvisata aggravante dell’incidente stradale che ha escluso, rideterminando in melius la pena, per il resto ne ha confermato il giudizio di responsabilita’ per il reato di cui all’articolo 186 C.d.S., lettera b), va peraltro osservato che risulta contestata e ravvisata, anche a livello di trattamento sanzionatorio, l’ipotesi di cui alla lettera b), pur emergendo un tasso alcolemico pari, nella due misurazioni, al valore di 1,58 per entrambe, sicche’ doveva semmai ritenersi l’ipotesi piu’ grave di cui alla lettera c) (fatto dell'(OMISSIS)).

Con il ricorso ripropone doglianze disattese gia’ in appello.

La prima, relativa alla propria identificazione, sostenendo di essere nato il (OMISSIS), mentre risultava in atti la diversa data di nascita (OMISSIS). Secondo la Corte di merito non vi era dubbio sull’identificazione del responsabile.

La seconda, riguarda il giudizio di responsabilita’ che si assume immotivato, contestando il rilievo attribuito dal giudice di merito alla rilevazione del tasso alcolemico: tale rilevazione doveva ritenersi inattendibile in ragione del risultato identico, alla prima e seconda prova.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, non compete alla Corte di legittimita’ entrare nel merito delle generalita’ anagrafiche e infatti qui sufficiente osservare, in linea con quanto accertato in sede di merito, l’insussistenza di dubbio circa l’identificazione del ricorrente quale autore del fatto, cosi’ dovendosi richiamare il principio secondo cui l’incertezza sull’identificazione anagrafica dell’imputato e’ irrilevante ai fini della prosecuzione del processo penale quando sia certa l’identita’ fisica della persona nei cui confronti sia iniziata l’azione penale, potendosi, in seguito, pur sempre provvedere alla rettifica delle generalita’ erroneamente attribuite, nelle forme previste dall’articolo 130 c.p.p. Sezione 5, 8 febbraio 2013, Godly.

Le doglianze sulla responsabilita’ sono nella sostanza generiche, nonostante gli argomenti spesi a supporto, perche’ attinge un apprezzamento del compendio probatorio satisfattivamente dimostrativo della condizione di irregolarita’ in cui versava l’imputato, basato sugli esiti non solo della deposizione di uno degli operanti, ma anche sugli esiti del test alcolimetrico.

L’apprezzamento del giudicante non merita censure in questa sede, tra l’altro essendovi una doppia statuizione di responsabilita’ sul punto della responsabilita’.

Ne’ puo’ censurarsi la considerazione attribuita agli esiti dell’esame.

Vanno richiamati i principi affermati in materia.

In primo luogo, quello secondo cui, in tema di circolazione stradale, il superamento delle soglie del tasso alcolemico, rilevante ai fini della valutazione del disvalore del fatto, integra una presunzione assoluta di stato di ebbrezza che non ammette prova contraria, considerato che la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ha natura di reato ostativo rispetto a piu’ gravi delitti contro la integrita’ fisica e la vita della persona umana che lo stato di ebbrezza agevola nella sua consumazione Sezione 4, 16 dicembre 2014, Ciarnese.

In secondo luogo, in ordine alla valenza probatoria dell'”alcooltest” ai fini e per gli effetti dell’affermazione di responsabilita’ per la contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcool (articolo 186 C.d.S.), va ricordato l’altro principio, parimenti pacifico, in forza del quale l’esito positivo dell’alcooltest e’ idoneo a costituire prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed e’ semmai onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione ovvero vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione di difettosita’ o assenza di omologazione dell’apparecchio tra le tante, Sezione 4, 10 maggio 2012, De Rinaldis.

Per l’effetto, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione Sezione 4, 12 luglio 2013, Varratta.

Ma certo il tema dell’inidoneita’ dell’apparecchio e quello della inattendibilita’ del test non possono essere devoluti, specie per la prima volta, in Cassazione, non bastando in proposito, per dedurne l’inattendibilita’ del test, l’opinabile assunto sulla identicita’ dei risultati delle due prove, di per se’ affatto significativo e dimostrativo di alcunche’ di irregolare.

Alla inammissibilita’ del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *