guida in stato di ebrezza

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 1 ottobre 2014, n. 40617

 
 

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. – Presidente
Dott. FOTI Giacomo – Consigliere
Dott. D’ISA Claudio – Consigliere
Dott. IZZO Fausto – Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
inoltre:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 14434/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del 19/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 19-11-2012, dichiarava (OMISSIS) responsabile del reato di cui all’articolo 116 C.d.S. per avere guidato un’autovettura senza essere in possesso della prescritta patente di guida, scaduta e mai rinnovata (fatto avvenuto l’8-7-2010). Il giudicante escludeva l’applicazione della recidiva nel biennio “non risultando precedenti penali irrevocabili in tal senso”.
2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli avanzava ricorso per cassazione. Osservava che l’esclusione dell’indicata aggravante era stata effettuata dal Tribunale in violazione di legge, atteso che la norma, nel richiedere per l’integrazione dell’aggravante la “reiterazione nel biennio”, non presuppone che il reato sia stato commesso entro i due anni da una precedente sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, bensi’ che nei due anni antecedenti alla denuncia l’imputato abbia riportato altra denuncia per il medesimo fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
Ritiene la Corte che debba valere con riferimento al reato in argomento il criterio gia’ espresso in tema di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida nell’ambito del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’articolo 186 C.d.S. Questa Corte, occupandosi in tale contesto della nozione di recidiva nel biennio, ha avuto modo di affermare che e’ conforme alla regola di certezza del diritto e costituisce imprescindibile garanzia per l’imputato ancorare il presupposto per la configurabilita’ della recidiva alla “data del passaggio in giudicato, nel biennio antecedente al fatto, dei due fatti di reato analoghi, precedentemente commessi”, piuttosto che a quella della loro commissione, poiche’ “solo dalla detta data puo’ aversi per conclamata l’affermazione di penale responsabilita’ del soggetto, che prima puo’ solo, piu’ o meno fondatamente, presumersi, col rischio di dar luogo a decisioni che ex post potrebbero rivelarsi ingiuste” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 25988 del 05/03/2013 Rv. 257186).
2. Tanto premesso, non si ravvisa alcuna ragione per discostarsi dalla richiamata impostazione interpretativa con riferimento al reato in questione, nel quale la reiterazione nel biennio rileva ai differenti fini della configurabilita’ dell’aggravante. Va evidenziato, infatti, che si tratta di un parametro utilizzato dal legislatore, a differenti fini, in norme entrambe rientranti nel medesimo corpo normativo, talche’ non vi e’ ragione che giustifichi una divergenza interpretativa. D’altra parte nessuna rilevanza potrebbe essere attribuita alla mera denuncia, come pretenderebbe il ricorrente, non essendo alla medesima riconducibile alcun effetto in termini di certezza giuridica. Per le ragioni indicate il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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