Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 9 marzo 2017, n. 11429

Passeggero senza cintura? È responsabile il conducente. Il conducente di un veicolo e’ tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia. Cio’ a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 9 marzo 2017, n. 11429

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – rel. Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1857/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del 21/09/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO PINELLI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona il 21 settembre 2015, in parziale riforma della sentenza del 29 ottobre 2012 del Tribunale di Ascoli Piceno, appellata dagli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), che erano stati condannati per l’omicidio colposo, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, di (OMISSIS) e – il solo (OMISSIS) – anche per guida in stato di ebrezza alcoolica e per lesioni colpose nei confronti di (OMISSIS), fatti contestati come commessi il (OMISSIS), ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di (OMISSIS), esclusivamente per i reati di guida in stato di ebrezza e di lesioni; con conferma nel resto.

2. All’esito del processo di primo grado (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati riconosciuti colpevoli:

il primo, di guida in stato di ebrezza alcoolica (con tasso, successivamente accertato, pari a 1,33 e a 1,38 grammi litro) e per avere, di notte, con fondo stradale bagnato, percorrendo raccordo autostradale a rapido scorrimento con carreggiate separate e due corsie per ogni senso di marcia, perso il controllo, anche in ragione della velocita’ inadeguata, dell’auto Peugeot 206 che conduceva, urtando il muretto new jeresey a destra e poi, dopo l'”effetto-rimbalzo”, violentemente quello di sinistra, infine arrestandosi di traverso sulla corsia di sorpasso nel proprio senso di marcia, dopo che la passeggera trasportata sul sedile anteriore sinistro (OMISSIS), che viaggiava non assicurata con cinture di sicurezza, era stata sbalzata fuori dall’auto, riportando lesioni sia per effetto degli urti di cui si e’ detto sia per essere stata sbalzata fuori dell’auto sia in ragione del successivo urto da parte di un altro veicolo sopravvenuto;

il primo ed il secondo, in cooperazione colposa ex articolo 113 c.p., dell’omicidio colposo di (OMISSIS), trasportato sul sedile anteriore sulla vettura Opel Meriva guidata da (OMISSIS) il quale, circa 50-60 secondi dopo che (OMISSIS) aveva terminato la sua corsa in posizione di quiete, come si e’ detto, in corsia di sorpasso e dopo che piu’ vetture ed un autoarticolato si erano fermati per prestare soccorso, malgrado i veicoli avessero le luci e le frecce di emergenza accese e fossero in condizione di essere tempestivamente visti, sopraggiungeva ad alta velocita’ senza frenare e si schiantava contro lo spigolo posteriore sinistro dell’autorimorchio fermo, cosi’ cagionando, appunto, la morte di (OMISSIS), oltre che il ferimento di piu’ persone, anche non querelanti.

3. Il giudizio di secondo grado ha confermato la ricostruzione dei fatti e delle responsabilita’ operata dal Tribunale.

4. Ricorrono per la cassazione della sentenza con distinte impugnazioni entrambi gli imputati, tramite difensore, ciascuno affidandosi ad un solo motivo di ricorso, con il quale si deduce, da parte di (OMISSIS), promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione e, da parte di (OMISSIS), difetto motivazionale.

4.1. In particolare, nel ricorso di (OMISSIS) si censura l’iter motivazionale dei giudici di merito, che si stima incondivisibile, con riferimento alla sussistenza del nesso di causalita’ tra la condotta di guida dell’imputato e la morte di (OMISSIS), nesso che, invece, non esisterebbe.

Assume la difesa che il fatto, emerso dall’istruttoria testimoniale e dalle consulenze sia del P.M. che di parte privata, che ben quattro veicoli siano riusciti a fermarsi prima dell’arrivo della vettura Opel Meriva condotta da (OMISSIS), dimostrerebbe che la vettura Peugeot condotta da (OMISSIS) era ben visibile e che l’impatto era, in conseguenza, evitabile ed escluderebbe il nesso tra la presenza della stessa ferma sulla carreggiata e l’urto da ultimo occorso.

Peraltro, la donna trasportata da (OMISSIS), (OMISSIS), aveva preso posto all’interno del veicolo senza indossare le cinture di sicurezza ma il conducente, a causa del buio, non se ne era reso conto.

La condotta della parte offesa sarebbe stata eccezionale, imprevedibile, indipendente dal fatto del reo e, in ogni caso, “per tutto quanto e’ emerso in sede processuale, e’ da escludersi ogni nesso eziologico tra il comportamento del (OMISSIS) e l’evento mortale” (cosi’ alla p. 7 del ricorso).

4.2. Il ricorso nell’interesse di (OMISSIS) denunzia mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, in quanto: ad avviso del ricorrente, non sarebbe stato dimostrato che l’imputato abbia tenuto una velocita’ ed una condotta non conforme alla situazione; i giudici di merito non hanno dato atto che il conducente dell’autoarticolato contro il quale ando’ a collidere la Opel Meriva non aveva azionato le luci intermittenti ne’ apposto il triangolo; inoltre, non hanno esattamente ricostruito la dinamica dell’incidente, non avendo spiegato perche’ la Opel Meriva si sia conficcata sotto lo spigolo anteriore sinistro dell’autoarticolato, fatto che sarebbe, in realta’, da ricondursi alla spericolata condotta di (OMISSIS) (imputato irrevocabilmente assolto in primo grado per non avere commesso il fatto) alla guida di una VW Golf; si producono in allegato al ricorso alcune fotografie dei veicoli coinvolti e due verbali di sequestro del (OMISSIS) della Polizia stradale dai quali emergerebbe, ad avviso del ricorrente, una dinamica dei fatti diversa da quella erroneamente ritenuta da Tribunale e da Corte di appello.

Si chiede da parte di entrambi i ricorrenti l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati, al limite dell’inammissibilita’.

1.1. Il primo si concentra sulla – denunziata – insussistenza del nesso causale, reiterando analoga doglianza posta con l’appello: nesso che, al contrario, e’ stato riconosciuto, con motivazione adeguata e logica, in entrambe le sentenza di merito (v. pp. 11-18 della sentenza di appello e pp. 7-12 di quella del Tribunale), ove, anche con richiamo di pertinente giurisprudenza di legittimita’, si ricostruisce analiticamente l’antecedente causale costituito dalla sconsiderata condotta di guida di (OMISSIS) e la successione degli eventi sino a quello letale e si esclude l’intervento di fattori costituenti causa autonoma: meramente assertiva l’evocazione difensiva della pretesa eccezionalita’ della condotta della parte offesa.

Priva di qualsiasi pregio l’asserzione relativa alla pretesa impossibilita’ o difficolta’ del conducente di constatare, in ragione del buio, il mancato uso della cintura di sicurezza da parte della trasportata (OMISSIS), sbalzata fuori dall’auto nel corso dell’incidente, in violazione di un ben preciso obbligo sullo stesso incombente: infatti, e’ ben noto che “Il conducente di un veicolo e’ tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia. Cio’ a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura” (Sez. 4, n. 9311 del 29/01/2003, Sulejmani, Rv. 224320; Sez. 4, n. 9904 del 27/09/1996, Comensoli, Rv. 206266).

1.2. Il secondo ricorso e’ proteso, in tesi difensiva, alla confutazione di circostanze di fatto accertate mediante doppia decisione conforme, addirittura contrapponendo, con specifico riferimento alla condotta di altro conducente coinvolto nell’incidente, (OMISSIS), proprie, soggettive, ricostruzioni ad accertamenti contenuti in statuizione ormai passata in giudicato.

Meramente apodittiche le affermazioni del ricorrente circa la pretesa inadeguatezza motivazionale relativamente alla velocita’ tenuta ed alla condotta di guida dell’imputato e del conducente dell’autoarticolato contro il quale ando’ a collidere la Opel Meriva e, piu’ in generale, alla dinamica dell’incidente, tutte, al contrario, analiticamente ricostruite ed esaminate nelle sentenza di merito.

2. Al rigetto dei ricorsi consegue, per legge (articolo 616 c.p.p.), la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *