Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 6 dicembre 2016, n. 51949

Nel giudizio camerale, la violazione del diritto del difensore dell’imputato al rinvio, dopo rituale dichiarazione di astensione dall’udienza, fa scattare una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente eccepita dal difensore, se presente, e che viene sanata se il legale prosegue la sua partecipazione all’udienza ed esercita le facoltà connesse

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 6 dicembre 2016, n. 51949

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2513/2015 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 04/12/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CENCI DANIELE;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PINELLI Mario, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza resa in abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Arezzo nei confronti di (OMISSIS), condannato per violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, per avere detenuto cocaina il (OMISSIS), ha ridotto la pena nei confronti dell’imputato.

2. Rileva qui rammentare che nella parte motiva della sentenza di appello si da’ atto che “In occasione della odierna udienza di appello (4 dicembre 2015) il difensore di fiducia dell’imputato ha fatto pervenire con fax ricevuto il 3/12/2015 dichiarazione di adesione all’astensione indetta dalla Unione delle camere penali, la Corte ha ritenuto di non disporre il rinvio del procedimento ed ha nominato un difensore di ufficio, atteso che l’imputato si trovava soggetto per questa causa alla misura degli arresti domiciliari, era stato autorizzato a comparire senza scorta ma non era comparso e non vi era alcuna prova che la dichiarazione di astensione fosse stata portata a conoscenza dell’imputato al fine di acquisire un suo consenso o dissenso all’eventuale rinvio della trattazione dell’appello” (cosi’ alla p. 6 della sentenza).

3. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore, il quale si affida ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge.

Censura, in particolare, la decisione di non disporre il rinvio in quanto la Corte territoriale, disattendendo, ad avviso del ricorrente, le piu’ recenti precisazioni della S.C. circa il vero e proprio diritto del difensore alla partecipazione all’astensione collettiva (richiamando al riguardo gli insegnamenti di Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio e di Sez. U, n. 15232 del 30/10/2014, Tibo e altro), avrebbe illegittimamente subordinato l’esercizio del diritto stesso a condizioni, formali e sostanziali, non previste da alcune norma giuridica, cioe’ l’acquisizione del consenso o del dissenso del cliente, in contrasto con il contenuto del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007 e pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008.

Sottolinea, in particolare, che “nel caso di specie, in mancanza di alcuna richiesta espressa da parte dell’imputato – detenuto, non comparso (sic!) – il giudice avrebbe dovuto prendere atto della dichiarazione effettuata dal difensore di fiducia – nonche’ rappresentante dell’imputato – di partecipare all’udienza camerale ma di voler esercitare il diritto alla astensione dall’attivita’ processuale e conseguentemente disporre un rinvio per la trattazione della stessa (…) la celebrazione dell’udienza de qua, in assenza del difensore, ha generato il profilo di nullita’, per mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 180 c.p.p.” (p. 3 del ricorso).

Chiede, in definitiva, l’annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato, per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.

1.1. Va premesso che l’imputato era agli arresti domiciliari in relazione al fatto per cui si procede.

1.2. Cio’ posto, deve prendersi atto che l’articolo 4 del Codice di autoregolamentazione del 4 aprile 2007, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera del 13 dicembre 2007 (in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008), statuisce, testualmente, quanto segue:

“L’Astensione non e’ consentita nella materia penale in riferimento:

a) all’assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell’arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex articolo 294 c.p.p., all’incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all’articolo 467 c.p.p., nonche’ ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimita’, entro 90 giorni;

b) nei procedimenti o nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l’imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall’articolo 420 ter, comma 5 (introdotto dalla L. n. 479 del 1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l’astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d’ufficio non puo’ legittimamente astenersi ed ha l’obbligo di assicurare la propria prestazione professionale”.

1.3. Quanto alla natura della fonte normativa, appare utile precisare che il codice di autoregolamentazione e’ considerato dalle Sezioni Unite fonte di diritto oggettivo, normativa secondaria o regolamentare, vincolante non soltanto per il difensore ma anche per il giudice (Sez. U, n. 26711 del 30/05/2013, Ucciero, Rv. 255346; Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259926) e l’astensione un vero e proprio diritto del difensore, ove ricorrano le condizioni di cui al codice di autoregolamentazione (Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259926).

1.4. Nel caso in esame si celebrava un processo di appello avverso sentenza resa nelle forme dell’abbreviato, ipotesi che, all’evidenza, non puo’ essere ricondotta a nessuno dei casi di cui al richiamato articolo 4, lettera a), del codice di autoregolamentazione, non trattandosi nemmeno di uno dei procedimenti “afferenti misure cautelari”, come sarebbe, ad esempio, quello innanzi al Tribunale distrettuale ex articoli 309 e 310 c.p.p., ove l’astensione e’ chiaramente preclusa (in claris non fit interpretatio).

Deve, allora, passarsi ad esaminare la disciplina posta dal codice di autoregolamentazione per l’evenienza di difensore che dichiari di astenersi dall’attivita’ di udienza in processo di cognizione con imputato ristretto (stante la nota equivalenza degli arresti domiciliari alla custodia in carcere) in relazione ai fatti per cui si procede.

Ebbene, mentre e’ espressamente disciplinata la preventiva comunicazione del difensore che intenda astenersi “agli altri avvocati costituiti” (articolo 3, comma 1, lettera b, codice di autoregolamentazione), in attuazione di un obbligo di “colleganza”, si rileva che, al contrario, non e’ espressamente previsto analogo onere a carico del difensore di informare l’imputato affinche’ manifesti o meno non opposizione alla – libera – iniziativa difensiva (si da’, condivisibilmente, atto di tale circostanza, infatti, nella parte motiva della richiamata sentenza di Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259926, in particolare al punto n. 5 del “considerato in diritto”).

Peraltro, appare risalente nel tempo e formatosi in un contesto del tutto differente (in cui, in buona sostanza, si riconduceva l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze indetta dagli organismi rappresentativi ad una richiesta di rinvio in qualche modo “giustificata”, mentre oggi si ritiene estrinsecazione di un vero e proprio diritto: cfr. Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259926, cit.), in ogni caso prima della validazione del Codice di autoregolamentazione da parte della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l’orientamento, pur in passato autorevolmente espresso, secondo cui “ove il difensore intenda astenersi dall’udienza, e’ tenuto ad informare la parte, la quale, ove lo ritenga, potrebbe provvedere altrimenti al proprio patrocinio, ed ottenerne l’assenso” (Sez. 1, n. 10955 del 10/06/1999, Volpe, Rv. 214371; conf. Sez. 1, n. 3345 del 10/10/2000, dep. 2001, Ambra, Rv. 217922; Sez. 1, n. 10528 del 12/07/2000, Amico e altri, Rv. 217052) ovvero occorre che il difensore dimostri l’avvenuta comunicazione all’assistito (Sez. 1, n. 6528 del 11/05/1998, Sileno, Rv. 210711): in definitiva, apparirebbe oggi, nel mutato quadro d’insieme, problematico dare continuita’ a tale insegnamento.

1.5. Nonostante tale premessa, il proposto ricorso non puo’ trovare accoglimento.

Va, infatti, tenuto conto, come recentemente puntualizzato dalle Sezioni Unite, che l’eventuale nullita’ derivante dalla mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dal codice di autoregolamentazione, determina una nullita’ di tipo intermedio, ove, come nel caso di specie, si celebri udienza camerale a presenza meramente facoltativa, trattandosi di appello avverso sentenza resa in abbreviato (infatti: “In tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell’astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’articolo 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullita’ per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi”: Sez. U, n. 15232 del 30/11/2014, dep. 2015, Tibo e altro, Rv. 263021).

Deve, percio’, ritenersi che l’eventuale nullita’ sia stata tardivamente dedotta, solo cioe’ con il deposito del ricorso per cassazione, rilevandosi che il difensore di ufficio, dopo il rigetto della Corte di appello, ha comunque partecipato al processo, discutendo la causa e rassegnando le conclusioni (v. infatti Sez. 3, n. 27557 del 26/03/2015, Colombo, Rv. 264018, in motivazione, sub punto n. 3.1. del “considerato in diritto”), non avendo, in ogni caso, l’avvocato eccepito subito la nullita’, appunto non assoluta, derivante dal diniego del richiesto rinvio (cfr. Sez. 6, n. 8943 del 11/02/2015, Messaoudi, Rv. 264613, secondo cui “Nel giudizio camerale, la violazione del diritto del difensore dell’imputato al rinvio, in conseguenza della rituale dichiarazione di astensione, integra una nullita’ di ordine generale disciplinata dall’articolo 180 c.p.p., che deve essere immediatamente eccepita dal difensore, se presente, e che viene sanata ove lo stesso prosegua la sua partecipazione all’udienza ed eserciti le facolta’ connesse”).

2. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (articolo 616 c.p.p.), al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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