Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 6 dicembre 2016, n. 51907

Non è stata depenalizzata l’ammissione al lavoro di un minorenne senza la prescritta visita medica. La condotta di ammissione al lavoro di minore senza la prescritta visita medica costituisce tutt’ora reato, come esplicitamente gia’ affermato dalla pronuncia di Sez. 3, n. 5811 del 15/12/2015, dep. 12/02/2016, Mura, non massimata, sia pure fondata sul diverso profilo della ritenuta vigenza dell’obbligo di certificazione in quanto fatto salvo dall’incipit dello stesso articolo 42 ove richiamante gli obblighi di certificazione previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 6 dicembre 2016, n. 51907

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza del Tribunale di Fermo in data 01/04/2015;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. DI NARDO Marilia, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perche’ il fato non e’ previsto come reato;

udite le conclusioni del Difensore di fiducia Avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Fermo in data 01/04/2015 di condanna per il reato previsto dalla L. n. 977 del 1967, articolo 8 per avere assunto alle proprie dipendenze un minore di eta’ senza la prescritta visita medica necessaria.

2. Con un primo motivo lamenta la violazione del Decreto Legge n. 69 del 2013, articolo 42 di abrogazione della L. n. 977 del 1967, articolo 8, essendo in tal modo stato eliminato l’obbligo di sottoporre il minore a preventivo accertamento di idoneita’ fisica ad eccezione delle lavorazioni a rischio.

3. Con un secondo motivo lamenta la violazione degli articoli 157, 158 e 161 c.p. essendo il termine di prescrizione interamente decorso prima della pronuncia della sentenza di primo grado cessando il reato contestato con il compimento della condotta antidoverosa omessa, ovvero con il raggiungimento della maggiore eta’ del lavoratore assunto; nella specie, il reato sarebbe quindi cessato in data (OMISSIS) con il compimento della maggiore eta’ da parte del lavoratore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il primo motivo e’ infondato.

La L. n. 977 del 1967, articolo 8 prevedeva nel suo impianto originario, al comma 1, che “i bambini nei casi di cui all’articolo 4, comma 2, e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purche’ siano riconosciuti idonei all’attivita’ lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica” e, al comma 4, che l’esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 “deve essere comprovato da apposito certificato”.

L’articolo 26, comma 2, della medesima legge prevedeva poi, sempre nel suo impianto originario, che l’inosservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 8, commi 1, 2, 4 e 5 fosse punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a lire dieci milioni.

Successivamente, il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, articolo 42 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto, al comma 1, che “fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria fossero abrogate le disposizioni concernenti, tra gli altri, alla lettera b) l’obbligo, limitatamente alle lavorazioni non a rischio, del certificato di idoneita’ per l’assunzione di cui alla L. 17 ottobre 1967, n. 977, articolo 8 e successive modificazioni.

Risulta pertanto chiaro, dal riepilogo normativo appena effettuato, che, sanzionate penalmente, dalla L. n. 977 del 1967, articolo 26, due diverse condotte, ovvero, da un lato, ex articolo 8, comma 1, l’ammissione al lavoro in mancanza di visita medica e, dall’altro, ex articolo 8, comma 4, l’inadempimento dell’obbligo di certificazione all’esito di detta visita, soltanto questa seconda condotta sia stata depenalizzata avendo il citato Decreto Legge n. 69 del 2013, articolo 42 espressamente e testualmente abrogato la sola disposizione concernente appunto l’obbligo del certificato.

Va pertanto ribadito che la condotta di ammissione al lavoro di minore senza la prescritta visita medica costituisce tutt’ora reato, come esplicitamente gia’ affermato dalla pronuncia di Sez. 3, n. 5811 del 15/12/2015, dep. 12/02/2016, Mura, non massimata, sia pure fondata sul diverso profilo della ritenuta vigenza dell’obbligo di certificazione in quanto fatto salvo dall’incipit dello stesso articolo 42 ove richiamante gli obblighi di certificazione previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.

5. E’ invece fondato il secondo motivo con cui il ricorrente si duole della non dichiarata prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata.

Questa Corte ha in precedenza dichiarato che il reato contestato ha, stante il protrarsi nel tempo dell’antigiuridicita’ del fatto, natura permanente cessando o con l’espletamento della prescritta visita sanitaria (Sez. 3, n. 3241 del 07/02/1990, dep. 06/03/1990, Di Battista, Rv. 183585; Sez. 3, n. 5900 del 06/12/1973, dep. 07/09/1974, Re, Rv. 127894) o, ove naturalmente questo intervenga prima, con il raggiungimento della maggiore eta’ da parte dell’adolescente (Sez. 3, n. 860 del 04/11/1986, dep. 27/01/1987, Rv. 174939). Nella specie, risulta dalla stessa motivazione della sentenza impugnata che il minore assunto era nato in data 23/07/1991 in tal modo avendo compiuto l’eta’ di diciotto anni il (OMISSIS) sicche’ il reato si e’ prescritto in data 23/07/2014.

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione

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