Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 5 aprile 2017, n. 17170

La nozione di prova nuova è estensibile alla procedibilità d’ufficio o meno del reato analizzato.

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 5 aprile 2017, n. 17170

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia – rel. Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 12/2015 CORTE APPELLO di GENOVA, del 17/05/2016;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stefano Tocci che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv.to (OMISSIS) del Foro di Prato che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) ricorre avverso la decisione di cui in epigrafe che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza del Tribunale di Lucca, in data 3 maggio 2010, divenuta irrevocabile il 12 marzo 2014 (a seguito della sentenza della Sezione 3 di questa Corte pronunciata in detta data), sul rilievo che la questione proposta a fondamento della richiesta (l’essere il reato di cui all’articolo 609- bis c.p., comma 2, per cui vi era stata la condanna, improcedibile per mancanza di querela, perche’ la vittima all’epoca dei fatti era sedicenne) non rientrava nel paradigma della revisione, non trattandosi di una “nuova prova” ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera c).

Con il ricorso si censurano le conclusioni raggiunte, riproponendosi la dedotta questione relativa all’improcedibilita’ del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.

La Corte territoriale ha affermato il principio che non sono ammissibili in sede di revisione profili attinenti alla mancata valutazione di un elemento di fatto emergente dagli atti conoscibili dal giudice della cognizione, ove si prospettino, in relazione ad esso, questioni rilevabili di ufficio, giacche’ si deve presumere che di questo dato di fatto il giudice abbia tenuto conto proprio perche’ investito del dovere di trarne di ufficio le conseguenze in punto di applicazione della legge.

In questa prospettiva ha affermato che la circostanza di fatto secondo la quale, ai fini della procedibilita’ del reato di violenza sessuale nei confronti di persona che aveva compiuto sedici anni, era necessaria la presentazione della querela, era direttamente ricavabile dal testo del capo di imputazione dove erano indicati il tempo del commesso reato e la data di nascita della vittima.

In conclusione, il difetto di procedibilita’ non poteva considerarsi “prova nuova”.

Tale tesi non e’ condivisibile.

In materia di revisione l’articolo 631 c.p.p. prescrive che gli elementi in base ai quali essa viene richiesta siano tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto, oltre che nei casi ex articoli 530 e 531 c.p.p., anche nelle ipotesi di sentenza di non doversi procedere ex articolo 529 c.p.p. (“se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita”).

L’istituto della revisione, nella sua formulazione attuale, comprende, pertanto, anche il caso in cui il condannato debba essere assolto perche’ l’azione penale non avrebbe potuto essere iniziata (o proseguita), per cui la revisione e’ consentita anche qualora venga a risultare che il fatto per il quale era stata riportata condanna costituisce reato perseguibile a querela di parte e la querela non sia stata proposta (o sia stata rimessa e la remissione sia stata ritualmente accettata).

Sotto tale ultimo profilo questa Corte con la sentenza, Sez. 5, n. 95 del 28/02/1995, Lazzeri, Rv. 201059, ha affermato l’ammissibilita’ della domanda di revisione quando l’estinzione dei reati per effetto di remissione di querela (articolo 531 cod. proc. pen.) interviene dopo la pronuncia della sentenza, ma prima del suo passaggio in giudicato.

Lo stesso principio e’ stato affermato da Sez.1, con la sentenza n. 46822 de113/11/2007, Urru, Rv. 238884 con la quale, esclusa la sussistenza delle condizioni per l’esercizio di ufficio del potere di rilevazione dell’errore materiale ex articolo 625-bis c.p.p., comma 3, nel caso in cui la Corte di Cassazione abbia dichiarato inammissibile il ricorso omettendo di considerare l’intervenuta remissione di querela, e’ stato ritenuto che detta ipotesi integra un errore di fatto, avente natura percettiva, suscettibile di revisione da parte del giudice competente (ed in tal senso la Corte ha qualificato la domanda dell’interessato).

Con la sentenza citata i giudici di legittimita’ hanno richiamato, a fondamento di tale ricostruzione, l’ipotesi di cui all’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera c), secondo la quale la revisione puo’ essere richiesta “se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle gia’ valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’articolo 631”.

Sul punto, in tema di revisione, per “prove nuove” rilevanti, a norma dell’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera c), ai fini dell’ammissibilita’ della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neppure implicitamente, purche’ non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice. Ne’, comunque, una “prova nuova” puo’ essere dichiarata inammissibile solo perche’ l’omessa conoscenza da parte del giudice sia imputabile a comportamento processuale negligente del condannato (cfr. Sez. U.,n. 624 del 26/09/2001, Pisano, Rv. 220443; cfr. altresi’, Sez. 6, n. 40687 del 30/10/2006, Prattico’, n.m.).

Alla luce dei principi sopra delineati, deve ritenersi che la questione della procedibilita’ d’ufficio o meno del reato sub iudice entra nella nozione di “prova nuova” di che trattasi, della quale va data una nozione sostanziale, e non meramente formale, rientrando quindi anche la questione della procedibilita’ del reato (a querela o d’ufficio) nel thema probandum del procedimento.

Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice competente, che si atterra’, nel rivalutare l’ammissibilita’ dell’istanza di revisione, ai principi sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

In caso di diffusione del presente provvedimenti omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

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