Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 30 gennaio 2017, n. 4234

Nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, è utilizzabile l’esito del prelievo ematico disposto dalla polizia se manca il dissenso espresso dell’interessato

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 30 gennaio 2017, n. 4234

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – rel. Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. SAVINO Mariapia G. – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI;

nei confronti di:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1287/2014 TRIBUNALE di ASTI, del 30/03/2016;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Udito il Procuratore Generale in perspona del Dott. SQALZANO Francesco, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore della Repubblica di Asti ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui (OMISSIS) e’ stata mandata assolta dal reato di cui all’articolo 186 C.d.S., assumendosi l’inutilizzabilita’ dell’esame ematico effettuato in ospedale non per ragioni diagnostiche ma solo ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, su esplicita richiesta degli operatori di polizia, siccome mancava il consenso informatico dell’interessata.

Il ricorrente, pur riconoscendo che l’esame era stato effettuato ad al fuori di specifiche ragioni diagnostiche, rileva che in tale caso non e’ necessario il consenso dell’interessato, rilevando esclusivamente il dissenso espresso dell’interessato, mentre va dato avviso all’indagato della facolta’ di farsi assistere dal difensore di fiducia, la cui mancanza configura una nullita’ a regime intermedio, non piu’ deducibile dopo la deliberazione della sentenza di primo grado, ex articolo 180 e 182 c.p.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.

In vero, in tema di accertamento ematico utilizzabile per la dimostrazione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, possono verificarsi due distinte situazioni a seconda che il prelievo ematico venga eseguito nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, anche ai fini della valutazione della necessita’ di adeguate cure farmacologiche, ovvero a mera richiesta della polizia giudiziaria qualora i sanitari abbiano ritenuto invece di non sottoporre il conducente a cure mediche ed a prelievo ematico. Nel primo caso, l’acquisizione del risultato dall’accertamento ematico e’ prevista espressamente dalla legge (cfr. articolo 186 C.d.S., comma 5) onde non e’ affatto necessario che l’interessato venga avvertito, a tutela del diritto di difesa, della facolta’ di nominarsi un difensore, mentre un suo eventuale rifiuto al prelievo ematico, se informato previamente della finalita’ del prelievo medesimo, potrebbe condurre alla configurazione del reato di rifiuto di cui al citato articolo 186, comma 7. Diversamente, nella seconda ipotesi (se cioe’ i sanitari abbiano ritenuto di non sottoporre il conducente a cure mediche ed a prelievo ematico: e’ l’ipotesi qui di interesse, per assunto non contestato), la richiesta degli organi di polizia giudiziaria di effettuare l’analisi del tasso alcolemico per via ematica, in presenza di un dissenso espresso dell’interessato, e’ illegittima e, quindi, l’eventuale accertamento, comunque effettuato a mezzo del prelievo ematico da parte dei sanitari, sarebbe inutilizzabile ai fini della responsabilita’ per una delle ipotesi di reato previste dall’articolo 186 C.d.S., comma 2 (Sez. 4, n. 4475 del 01/12/2015, dep. 2016, Bettiga).

Ebbene, in ossequio a tale principio, non e’ revocabile in dubbio l’inesattezza della decisione impugnata che ha affermata l’inutilizzabilita’ dell’esame senza tener conto (non ve ne e’ traccia, del resto, in parte motiva) che in atti non emergeva affatto il dissenso espresso del conducente del veicolo.

Ne’, peraltro, in atti risulta che l’eventualmente prospettabile nullita’ conseguente al mancato avviso all’indagato della facolta’ di farsi assistere dal difensore di fiducia in occasione dell’esame, sia stata ritualmente eccepita.

Varrebbe allora, comunque, il principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, se i sanitari abbiano ritenuto di non sottoporre il conducente a cure mediche ed a prelievo ematico, la richiesta degli organi di polizia giudiziaria di effettuare l’analisi del tasso alcolemico per via ematica presuppone l’avviso all’indagato della facolta’ di farsi assistere dal difensore di fiducia, in mancanza del quale si configura una nullita’ a regime intermedio, non piu’ deducibile, secondo le regole generali, “dopo la deliberazione della sentenza di primo grado”, alla stregua di quanto previsto dall’articolo 180 c.p.p., richiamato dall’articolo 182 c.p.p., comma 2, secondo periodo (Sez. 4, n. 46386 del 23/10/2015, Carminati).

Si impone l’annullamento con rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Torino per nuovo esame

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