Nel caso di notifica del decreto penale al difensore d’ufficio presso il quale l’imputato dichiara il domicilio, può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre opposizione se l’interessato non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del procedimento ed ha chiarito che tale indirizzo interpretativo trova oggi conferma e supporto normativo nel nuovo comma 2 dell’art. 175 c.p.p., come modificato dalla legge n. 67 del 2014.
Suprema Corte di Cassazione
sezione IV penale
sentenza 20 luglio 2016, n. 31234
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente
Dott. DOVEER Salvatore – Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. (OMISSIS);
avverso il decreto n. 3713/2015 GIP TRIBUNALE di MONZA, del 30/11/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del PG Dott. Mario Pinelli che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato e rinviare per nuovo esame, al G.I.P. del Tribunale di Monza.
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.i.p. del Tribunale di Monza il 30 novembre 2015 ha dichiarato inammissibile, perche’ tardiva, l’opposizione al decreto penale di condanna che era stata presentata dal difensore di (OMISSIS).
2.Ricorre tempestivamente per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato deducendo, come unico motivo, violazione di legge e chiede l’annullamento dell’impugnato provvedimento.
Censura la dichiarazione di inammissibilita’ adottata dal G.i.p. stimando erronea ed illegittima la constatazione di tardivita’ su cui il provvedimento si fonda, in quanto la notifica del decreto penale non era stata effettuata all’imputato personalmente ma era avvenuta, in data 26 giugno 2015, a mezzo pec presso l’indirizzo di posta elettronica dello studio del difensore del ufficio, che non aveva informato (OMISSIS), il quale nulla aveva saputo dell’emissione di decreto penale di condanna sino a quando, successivamente, avendo nominato un difensore di fiducia, questi accedeva alla Cancelleria e prendeva conoscenza del decreto penale avverso il quale proponeva opposizione, peraltro lo stesso giorno del deposito della nomina fiduciaria e della presa visione del fascicolo (il 19 novembre 2015).
La notificazione effettuata il 26 giugno 2015, a mezzo pec presso l’indirizzo di posta elettronica dello studio del difensore di ufficio, doveva ritenersi nulla poiche’ nel verbale redatto dalla polizia giudiziaria il 5 aprile 2015 l’imputato aveva dichiarato “domicilio presso lo studio dell’Avvocato di ufficio che mi verra’ nominato” ma l’assenza di precisa indicazione del luogo, dovendo ancora l’avvocato di ufficio essere nominato, oltre al rilievo che la dichiarazione di domicilio, al contrario della elezione, non potrebbe farsi presso uno studio legale (in quanto luogo non contemplato dall’articolo 157 c.p.p., comma 1, e articolo 62 disp. att. c.p.p.), renderebbero tale dichiarazione, appunto, nulla.
Ritiene, infine, il ricorrente, richiamata pertinente giurisprudenza di legittimita’, che il G.i.p., risultando dagli atti che l’imputato non aveva avuto conoscenza effettiva del decreto penale di condanna, avrebbe dovuto di ufficio, in ossequio a consolidato orientamento interpretativo, anche ove fosse, in ipotesi – peraltro denegata dal ricorrente – considerata formalmente regolare la notifica dell’atto, porsi il problema della mancata conoscenza effettiva, anche alla luce della novella dell’articolo 175 c.p.p., ad opera del Decreto Legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, nella L. 22 aprile 2006, n. 60.
3. Il Procuratore Generale nel suo intervento ex articolo 611 c.p.p., richiamata a sua volta pertinente giurisprudenza di legittimita’, si e’ associato al ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso va rigettato.
Non puo’, infatti, dirsi nulla la notificazione del decreto penale all’imputato nei concreti termini in cui e’ stata effettata. Cio’ in quanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente:
1) nessuna norma preclude di dichiarare domicilio presso uno studio legale;
2) le nullita’ sono tassative;
3) la denunziata incertezza sul luogo fisico ove si dichiara domicilio, che deriverebbe dal tempo futuro utilizzato nella redazione del verbale 5 aprile 2015 (dichiaro “domicilio presso lo studio dell’Avvocato di ufficio che mi verra’ nominato”, pag. 2) non e’, a ben vedere, tale, in quanto nella stessa pag. 2 del verbale (nel quale si da’ atto che l’indagato comprende l’italiano, pag. 1) solo poche righe sopra la dichiarazione di domicilio si legge che viene contestualmente nominato difensore di ufficio, del quale si forniscono nominativo e recapiti;
4) in ogni caso, la censura di nullita’ sarebbe comunque da respingersi, poiche’ appare opportuno al Collegio dare continuita’ all’indirizzo interpretativo secondo il quale “l’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, la cui identita’ sia sconosciuta all’indagato, non osta all’applicazione dell’articolo 161 c.p.p., comma 4, ben potendo l’interessato, con l’ordinaria diligenza, assumere informazioni dall’autorita’ giudiziaria” (cosi’ Sez. 3, n. 29505 del 06/06/2012, Mbaye e altri, Rv. 253167; in senso conforme, Sez. 5, n. 34561 del 15/06/2010, Caraluti, Rv. 248174).
2. L’ulteriore motivo di ricorso e’ invece fondato e merita accoglimento.
Va premesso che il richiamo che opera il ricorrente alle modifiche apportate all’articolo 175 c.p.p., ad opera del Decreto Legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, nella L. 22 aprile 2005, n. 60, e’ inattuale, poiche’ la norma in questione e’ stata nuovamente modificata, come noto, dalla legge n. 28 aprile 2014, n. 67 (in vigore dal 17 maggio 2014).
L’articolo 175 c.p.p., comma 2, nel testo risultante a seguito dell’entrata in vigore del richiamato Decreto Legge n. 17 del 2005, articolo 1, comma 1, lettera b), recitava: “Se e’ stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato e’ restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tal fine l’autorita’ giudiziaria copie ogni necessaria verifica”.
Ebbene, vigente tale norma, gia’ prima cioe’ della modifica che sarebbe stata apportata ad opera della L. n. 67 del 2014, la Corte di legittimita’ aveva avuto modo di precisare, condivisibilmente, che “in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna, la notificazione dello stesso decreto effettuata al difensore di ufficio nominato domiciliatario in fase preprocessuale non puo’ ritenersi di per se’ idonea a dimostrare l’effettiva conoscenza del provvedimento in capo all’imputato, salvo che la conoscenza non emerga aliunde ovvero non si dimostri che il difensore di ufficio e’ riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale con lui” (cosi’ Sez. 4, n. 991 del 18/07/2013, dep. 2014, Auci, Rv. 257901; principio peraltro affermato in termini simili nell’ipotesi di notificazione dell’estratto contumaciale di sentenza a mani del difensore di ufficio domiciliatario da Sez. 4, ord. n. 8104 del 15/11/2013, dep. 2014, Djordjevic. Rv. 259350); e cio’ in quanto “in tema di restituzione del termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, la regolarita’ formale della notificazione e’ idonea ad integrare la prova della effettiva conoscenza dell’atto solo ove la stessa avvenga a mani dell’interessato, non incombendo su quest’ultimo l’onere di allegare esplicitamente le ragioni determinative della mancata conoscenza” (cosi’ Sez. 4, n. 5920 del 21/01/2014, Lisotti, Rv. 258919; in termini, v. Sez. 3, n. 20795 del 30/04/2014, Amato, Rv. 259633).
Con la precisazione che “in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell’articolo 175 c.p.p., comma 2, (introdotta dal Decreto Legge n. 17 del 2005, articolo 1, conv. in L. n. 60 del 2005), avendo previsto una sorta di presunzione iuris tantum di mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l’onere di reperire in atti l’esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarita’ formale della notifica non puo’ essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volonta’ del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna” (cosi’ Sez. 4, ord. n. 38295 del 03/06/2014, Petreto, Rv. 260151; in termini, v. anche Sez. 2, n. 21393 del 15/04/2015, N., Rv. 264219).
Per effetto della L. n. 67 del 2014, articolo 11, comma 6, l’articolo 175 c.p.p., comma 2, ora, recita: “L’imputato condannato con decreto penale che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, e’ restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunziato”.
Non puo’ che confermarsi, identica essendo la ratio legis di garanzia per l’imputato destinatario di condanna emessa inaudita altera parte, l’indirizzo interpretativo gia’ tracciato sotto la previgente norma.
3. Discende l’annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Monza per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Monza per l’ulteriore corso.
Leave a Reply