Il reato di fuga in occasione di sinistro stradale con danno alle persone ex art. 189, comma 6 cod. strada è punibile anche a titolo di dolo eventuale, il quale si configura quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio. Ciò significa che, rispetto alla verificazione del danno alle persone etiologicamente collegato all’incidente è sufficiente che, per le modalità di verificazione di questo e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente si è confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 10 marzo 2017, n. 11751

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere

Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 14/06/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2017;

la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

udito il Procuratore generale in persona del dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

udito per la parte civile l’Avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Modena, che aveva condannato (OMISSIS) per il reato di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 189, comma 6, commesso in (OMISSIS) alla pena sospesa di mesi dieci di reclusione.

2. (OMISSIS) ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

a) con un primo motivo deduce manifesta illogicita’ della motivazione in relazione all’elemento soggettivo del dolo eventuale. Il ricorrente ritiene che sia illogico affermare che l’imputato si sia fermato dopo l’impatto ed al contempo pronunciarne la condanna, posto che il reato si sostanzia nella condotta di colui che si allontana repentinamente allo scopo di impedire l’identificazione del veicolo mediante annotazione del numero di targa; diversamente, egli aveva fatto cenno all’altro conducente che si sarebbe fermato piu’ avanti per non recare intralcio alla circolazione e si era allontanato non vedendolo sopraggiungere. Difetta il dolo, anche eventuale, del reato in mancanza di prova della consapevolezza da parte del ricorrente di aver provocato lesioni alle persone;

b) con un secondo motivo deduce mancanza di motivazione in ordine alla richiesta derubricazione del fatto nella sanzione amministrativa prevista dall’articolo 189 C.d.S., comma 5. La non particolare violenza dell’urto, la velocita’ ridotta del sinistro e l’assenza di lesioni in capo all’altro conducente rendevano difficoltoso per il ricorrente ipotizzare che si fossero verificate lesioni a persone ed avrebbero imposto la derubricazione del fatto nella suindicata ipotesi di illecito amministrativo.

3. All’odierna udienza la parte civile (OMISSIS) ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

4. Le argomentazioni svolte in entrambi i motivi di ricorso sono infondate. Le censure non sembrano tenere conto della differente oggettivita’ giuridica dell’ipotesi di reato in esame rispetto a quella prevista dall’articolo 189 C.d.S., comma 7, essendo la previsione dell’articolo 189 C.d.S., comma 6, finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalita’ del sinistro, mentre la previsione di cui all’articolo 189 C.d.S., comma 7, e’ finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza (Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014, dep. 2015, Balboni, Rv. 26194501; Sez. 4, n.6306 del 15/01/2008, Grosso, Rv. 23903801).

5. La Corte territoriale ha fornito congrua replica a tutte le doglianze difensive. Con riguardo alla condotta tipica del reato, ha ritenuto ininfluente la breve sosta di colui che si allontani senza avere fornito le sue generalita’; con riferimento all’elemento soggettivo del reato, ha rimarcato che l’urto tra i veicoli non era stato di minima entita’ e fosse, anzi, tale da provocare probabili danni alle persone, essendo a tal fine irrilevante che i sintomi delle lesioni non si fossero manifestati nell’immediatezza.

5.1. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica ed implicitamente idonea a confutare la qualificazione del fatto in termini di illecito amministrativo. L’articolo 189 C.d.S., descrive il comportamento che l’utente della strada deve tenere nel caso di sinistro comunque riconducibile al suo comportamento di guida, stabilendo una serie di obblighi tra i quali, per quanto qui interessa, l’obbligo di fermarsi, correlando alla violazione di tale obbligo la sanzione penale nell’ipotesi in cui dall’incidente sia derivato danno alle persone. Il bene giuridico tutelato dalla norma attiene alla necessita’ di accertare le modalita’ del sinistro e di identificare coloro che ne siano coinvolti, conseguentemente ritenendosi idonea ad integrare il reato anche la condotta di chi effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, ne’ quella del veicolo, dovendo la sosta durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime attivita’ di indagine (Sez. 4, n. 9128 del 2/02/2012, Boffa, Rv.252734; Sez. 4, n. 6306 del 15/01/2008, Grosso, Rv. 239038; Sez. 4, n.20235 del 25/01/2001, Mischiatti, Rv. 234581).

5.2. Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimita’, l’elemento soggettivo del reato previsto dall’articolo 189 C.d.S., comma 6, e’ integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualita’ che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi. In altre parole, per la punibilita’ e’ necessario che ogni componente del fatto tipico (segnatamente il verificarsi di un sinistro idoneo ad arrecare danno alle persone, collegabile al comportamento dell’agente) sia conosciuta e voluta dall’agente. A tal fine, e’ pero’ sufficiente anche il dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che puo’ attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per cio’ stesso il rischio: cio’ significa che, rispetto alla verificazione del danno alle persone eziologicamente collegato all’incidente, e’ sufficiente che, per le modalita’ di verificazione di questo e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente si si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si e’ verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 26110501; Sez.4, n.17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n.21414 del 16/02/2010, Casule, Rv. 247369).

5.3. Le circostanze di fatto ritenute accertate dai giudici del merito (pag.3) rendono del tutto logica la motivazione, laddove si e’ dedotto dalla dinamica del sinistro che l’imputato avrebbe potuto ragionevolmente ipotizzare la sussistenza di un danno fisico al conducente del veicolo antagonista, dunque che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento. Non e’, in tale prospettiva, rilevante ai fini della configurazione dell’elemento soggettivo del reato il fatto che la natura e la consistenza del danno alla persona siano stati accertati solo in un secondo momento (Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012, dep. 2013, Meta, Rv. 254667).

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; al rigetto segue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al rimborso delle spese sostenute dalla costituita parte civile (OMISSIS), liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge

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