Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 10 marzo 2017, n. 11771

In materia di beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 113, deve essere interpretato nel senso che avverso il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall’ufficio finanziario, l’interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell’articolo 99, stesso D.P.R., puo’ proporre direttamente ricorso per cassazione, per violazione di legge

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 10 marzo 2017, n. 11771

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriel – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) n. (OMISSIS);

avverso il decreto n. 1402/2015 del GIUDICE di PACE di CAGLIARI del 29/04/2016;

visti gli atti;

fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Marilia DI NARDO, la quale ha concluso, previa riqualificazione del ricorso come reclamo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 99, per la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Cagliari, giudice competente a decidere sul reclamo in oggetto.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di Pace di Cagliari ha revocato l’ammissione di (OMISSIS) al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti – concesso al predetto nell’ambito del procedimento penale n. 1402/2015 – per ritenuto superamento dei limiti reddituali di legge, in accoglimento della relativa richiesta formulata dall’Ufficio finanziario.

2. Avverso il provvedimento di revoca il (OMISSIS) ha proposto ricorso in opposizione al Presidente del Tribunale di Cagliari, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 99.

3. Con provvedimento in data 27/05/2016, il Presidente del Tribunale di Cagliari ha ordinato la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimita’ per competenza, qualificando l’opposizione quale ricorso per cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La competenza a decidere sul ricorso in opposizione presentato avverso il provvedimento di revoca del beneficio di che trattasi spetta al Presidente del Tribunale di Cagliari, autorita’ da individuarsi ai sensi del Decreto Legislativo n. 115 del 2002, articolo 99, comma 1.

2. Preliminare alla questione in esame e’ quella, piu’ generale, relativa all’individuazione del sistema impugnatorio nei confronti dei provvedimenti di revoca del beneficio, nell’ambito del nuovo assetto normativo risultante dal Decreto Legislativo n. 115 del 2002.

Deve ritenersi pacifico, intanto, che il provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio in esame, disposto a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 112, e’ impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall’articolo 99, relativo alla decisione sull’istanza di ammissione, poiche’ il citato testo unico, avendo natura “compilativa”, non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina e, quindi, il “ricorso” al presidente dell’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e il successivo ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che definisce il predetto “ricorso” (cfr. Sez. U. n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667).

Nell’affermare detto principio, il Supremo Collegio ha precisato che l’impianto originario della L. n. 217 del 1990, prevedeva, sia per i casi di originario rigetto dell’istanza, che per quelli di successiva revoca d’ufficio del beneficio, lo stesso sistema di rimedi (ricorso dell’interessato all’organo giudiziario di appartenenza del giudice emittente e successivo ricorso per Cassazione per violazione di legge, proponibile dall’interessato e dall’Intendente di Finanza, avverso la decisione sul primo ricorso). Contro la decisione sulla richiesta di revoca dell’Intendente di Finanza era ammesso solo il ricorso per Cassazione per violazione di legge. Tale impianto era rimasto immutato dopo l’intervento della L. n. 134 del 2001, la quale pero’ aveva introdotto una nuova ipotesi di revoca all’esito delle informazioni di cui all’articolo 1, (nuovi) commi 9 bis e 9 ter, senza formalmente coordinarla alle altre, quanto a regime impugnatorio.

Tale omissione non poteva, se non incorrendo in esiti costituzionalmente inaccettabili, essere interpretata in termini di esclusione di qualsiasi forma di rimedio e andava, quindi, necessariamente letta nel senso di una implicita assimilazione di questa a tutti gli altri casi di (originaria o successiva) reiezione dell’istanza (non su richiesta dell’Intendente di Finanza) da parte del giudice (con conseguente proponibilita’ di ricorso all’organo giudiziario di appartenenza e successivo ricorso per Cassazione per violazione di legge). Il Testo Unico del 2002 ha confermato con l’articolo 99, la precedente articolazione di rimedi in relazione all’ipotesi di (originario) rigetto dell’istanza, ma non l’ha piu’ richiamata per le ipotesi di revoca d’ufficio disciplinate dall’articolo 112, prevedendo (all’articolo 113) la ricorribilita’ per Cassazione avverso il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall’ufficio finanziario e creando un apparente vulnus nel sistema impugnatorio.

Tuttavia, data la natura compilatoria del Decreto Legislativo n. 115 del 2002, il Supremo Collegio, nella richiamata decisione, ha ritenuto che un’interpretazione della nuova normativa nel senso dell’abrogazione dei rimedi precedentemente previsti avverso la revoca d’ufficio fosse gravemente pregiudizievole per le (gia’ riconosciute) garanzie difensive dell’interessato e, come tale – oltre che difficilmente compatibile con i principi di cui agli articoli 3 e 24 Cost., certamente non autorizzata dal legislatore delegante.

3. Su tale assetto e’ intervenuta la L. n. 168 del 2005, di conversione del Decreto Legge n. 115 del 2015, che ha previsto espressamente la possibilita’ della revoca d’ufficio da parte del magistrato (articolo 112, comma 1, lettera d), nelle ipotesi di mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92, confermando la ricorribilita’ diretta del provvedimento che decide sulla richiesta di revoca ai sensi del citato articolo 112, comma 1, lettera d (articolo 113).

4. Cosi’ ricostruito il sistema impugnatorio in esame, punto di partenza e’ rappresentato dal fatto che il ricorso diretto per cassazione e’ previsto solo avverso il provvedimento di revoca adottato su richiesta dell’ufficio finanziario e non anche avverso quello adottato d’ufficio dal giudice procedente.

Occorre, quindi, verificare se la previsione di cui all’articolo 113, Decreto del Presidente della Repubblica citato debba essere interpretata nel senso che, in caso di revoca su richiesta dell’ufficio finanziario, il ricorso diretto costituisca l’unico mezzo d’impugnazione o se, al contrario, esso sia riconosciuto in via alternativa, senza preclusione del mezzo di impugnazione, per cosi’ dire, generale, in questo caso l’opposizione ai sensi dell’articolo 99, stesso D.P.R..

Per la soluzione al quesito, sembra opportuno muovere da due considerazioni.

Intanto, la norma non contiene indicazioni letterali nel senso dell’unicita’ del rimedio esperibile, limitandosi a prevedere che “contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi dell’articolo 112, comma 1, lettera d), proveniente dall’ufficio finanziario, l’interessato puo’ proporre ricorso per cassazione…””, utilizzando una locuzione che introduce una facolta’ per l’interessato.

Inoltre, va considerata la natura dei vizi deducibili con il ricorso diretto per cassazione di cui all’articolo esaminato.

Sul punto, questa Corte ha gia’ affermato che il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e’ ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge (cfr. sez. 3 n. 3271 del 10/12/2009 Cc. (dep. 26/01/2010), Rv. 245877). Questa stessa sezione ha specificato (sia pure in relazione al provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione) che il ricorso per cassazione e’ ammesso soltanto per violazione di legge Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ex articolo 99, comma 4, nella quale rientra la mancanza di motivazione ma non il vizio riguardante la congruita’ delle valutazioni del giudice (cfr. sez. 4 n. 16908 del 07/02/2012, Rv. 252372).

Come opportunamente precisato da questa Corte, nella sentenza n. 3271/10, sopra richiamata, l’equiparazione tra le due distinte fattispecie impugnatorie (quelle, cioe’, previste rispettivamente dall’articolo 99, comma 4, e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 113) appare del tutto conforme ai principi rinvenibili nella sentenza Sezioni Unite, Pangallo del 2004, secondo cui il provvedimento di revoca per insussistenza dei presupposti del decreto di ammissione al patrocinio disposto a norma dell’articolo 112, e’ impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall’articolo 99, relativo all’istanza di ammissione, norma che al comma 4 prevede che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide l’opposizione, e’ proponibile soltanto per violazione di legge.

In altri termini, se la norma generale del sistema impugnatorio delineato nello specifico comparto normativo e’ l’articolo 99, una interpretazione sistematica delle norme che di quel sistema sono parte giustifica la conclusione rassegnata, secondo cui, anche nel caso di ricorso avverso il decreto di revoca del beneficio su richiesta dell’ufficio finanziario il ricorso diretto per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge.

Cosi’ interpretata la norma di cui all’articolo 113, i limiti di deducibilita’ dei vizi di cui all’articolo 606 codice di rito appaiono pertanto piu’ coerenti con un sistema impugnatorio che garantisca all’interessato la facolta’ di optare per la rivisitazione della sua istanza nel merito attraverso il ricorso in opposizione, piuttosto che con un sistema che introduca una ingiustificata disparita’ di trattamento nella predisposizione dei mezzi di impugnazione avverso provvedimenti di revoca, a seconda che essi siano sollecitati dall’ufficio finanziario o disposti d’ufficio dal giudice che procede.

Sotto altro profilo, va pure rilevato che il nostro sistema processuale prevede diverse ipotesi di utilizzabilita’ alternativa del gravame nel merito e della ricorribilita’ c.d per saltum. Basti citare al riguardo la norma generale di cui all’articolo 568 c.p.p., comma 1, l’art., ma anche ipotesi specifiche quali l’articolo 311 comma 2 che prevede espressamente il ricorso “per saltum” per violazione di legge avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva o il Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 36, commi 1 e 2, in materia di impugnazione del pubblico ministero avverso le sentenze del giudice di pace.

Dunque, l’interpretazione secondo cui il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 113, riconosce all’interessato una facolta’ alternativa rispetto a quella dell’opposizione e’ pienamente coerente con una ricostruzione sistematica del nostro sistema delle impugnazioni.

Al contrario, la soluzione interpretativa opposta, secondo cui la norma escluderebbe l’opposizione nel merito avverso il decreto di revoca su richiesta dell’ufficio finanziario, si porrebbe in distonia, ancora una volta sul piano sistematico, con la tendenza del legislatore a prevedere espressamente i casi di limitazione dei mezzi di impugnazione esperibili, tendenza che risulta evidente sulla base di una mera ricognizione delle norme di riferimento (si pensi alle sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda, contro le quali non e’ ammesso l’appello (articolo 593 comma 3); alla sentenza di condanna resa a seguito di giudizio abbreviato, salva l’ipotesi di modifica del titolo di reato, contro la quale e’ precluso al pubblico ministero di proporre appello (articolo 443, comma 3); alla sentenza pronunciata a norma dell’articolo 444, inappellabile, con l’eccezione di cui all’articolo 448, comma 2)).

5. Deve, pertanto, formularsi il seguente principio di diritto: “in materia di beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 113, deve essere interpretato nel senso che avverso il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall’ufficio finanziario, l’interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell’articolo 99, stesso D.P.R., puo’ proporre direttamente ricorso per cassazione, per violazione di legge”.

6. Ne consegue, nel caso di specie, l’ammissibilita’ del ricorso proposto dal (OMISSIS) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 99, con individuazione del Presidente del Tribunale di Cagliari quale autorita’ competente a decidere, anche se la revoca del beneficio e’ stata disposta dal giudice di pace, tenuto conto del preciso dettato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 99, e considerato che il coordinatore del giudice di pace ha solo limitate funzioni organizzatrici e il presidente della Corte di Appello solo poteri di sorveglianza nei confronti del giudice onorario (sul punto specifico cfr. sez. 4 n. 12634 del 10/02/2005, Rv. 231257).

P.Q.M.

Qualificata l’impugnazione come opposizione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 99, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Cagliari per quanto di competenza.

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