Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 10 marzo 2017, n. 11574

In tema di accertamento dell’incapacità di partecipare coscientemente al processo il giudice del merito può non procedere ad un approfondimento specialistico, poiché l’espletamento di tale attività rientra nell’alveo dei poteri discrezionali del giudice, il quale deve a tal fine valutare se gli elementi dei quali dispone siano sufficienti, o non, ai fini dell’accertamento dello stato mentale dell’imputato

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 10 marzo 2017, n. 11574

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 26/06/2015 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/02/2017, la relazione svolta dal LUCA RAMACCI;

Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI CUOMO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS) in sost. Avv. (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26/6/2015 ha parzialmente riformato, riconoscendo all’imputato le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena originariamente inflitta, la decisione con la quale, in data 14/7/2009, il Tribunale di Pavia aveva affermato la responsabilita’ penale di (OMISSIS) in ordine al reato di cui all’articolo 609 bis c.p., comma 2, n. 1 (in (OMISSIS)).

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato accertamento della capacita’ di stare in giudizio dell’imputato.

Osserva, a tale proposito, che la difesa aveva documentato, nel corso del giudizio di appello, la sussistenza di una “demenza di Alzheimer con disturbi del comportamento” producendo documentazione medica che induceva la Corte territoriale a rinviare l’udienza la fine di accertare le condizioni dell’imputato.

Lamenta, pero’, che, alla successiva udienza, la Corte del merito avrebbe deciso di procedere in assenza dell’imputato sulla base del fatto che, dagli accertamenti espletati, “le intemperanze umorali dell’imputato erano sufficientemente compensate dal trattamento farmacologico ed erano notevolmente diminuite”, senza tuttavia specificare quali accertamenti sarebbero stati effettuati, non essendo presente agli atti altra documentazione medica oltre a quella depositata dalla difesa.

I giudici dell’appello avrebbero dunque fondato la loro decisione sulla base di una mera presunzione.

Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei termini di seguito specificati.

L’articolo 70 c.p.p., dispone che, quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi e’ ragione di ritenere che, per infermita’ mentale, l’imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone, anche di ufficio, una perizia. Se la necessita’ di provvedere risulta durante le indagini preliminari, detta perizia e’ disposta dal giudice a richiesta di parte e con le forme previste per l’incidente probatorio, restando sospesi i termini per le indagini preliminari e consentendosi al pubblico ministero il solo compimento di atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Se vi e’ pericolo nel ritardo possono anche essere assunte le prove nei casi previsti dall’articolo 392 c.p.p..

La disposizione e’ stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che, per escludere la possibilita’ di una cosciente partecipazione dell’imputato al processo, non e’ sufficiente la presenza di una patologia psichiatrica, anche grave, essendo necessario che egli risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene e da non potersi difendere e cio’ in quanto risulterebbe altrimenti impossibile procedere al giudizio nei confronti di soggetti infermi o seminfermi di mente (Sez. 6, n. 25939 del 17/3/2015, Zanetti, Rv. 26380701; Sez. 1, n. 14803 del 7/3/2012, Condello, Rv. 25226701; Sez. 6, n. 2419 del 23/10/2009 (dep.2010), Baldi, Rv. 24583001; Sez. 1, n. 19338 del 11/5/2006, Santapaola, Rv. 23422301).

Quanto all’accertamento dell’incapacita’, si e’ ulteriormente specificato come il giudice possa non procedere ad un approfondimento specialistico, poiche’ l’espletamento di tale attivita’ rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale deve a tal fine valutare se gli elementi dei quali dispone siano sufficienti, o non, ai fini dell’accertamento dello stato mentale dell’imputato (cfr. Sez. 6, n. 31662 del 26/2/2008, Nereo e altri, Rv. 24110501; Sez. 5, n. 13088 del 07/12/2007 (dep.2008), PG. in proc. Boccaccini e altri, Rv. 24000901; Sez. 2, n. 44624 del 8/7/2004, Alcamo ed altri, Rv. 23024601; Sez. 6, n. 3886 del 23/1/1997, P.M. in proc. Tolone, Rv. 20891701), affermando, in altra occasione, che alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’espressione “se occorre”, contenuta nella previsione dell’articolo 70 c.p.p., comma 1, il giudice puo’ non procedere ad approfondimento specialistico se si convinca autonomamente dello stato di incapacita’, mentre, a fronte di un “fumus” di incapacita’, non puo’ negare l’indagine peritale senza rendere idonea e convincente motivazione (Sez. 5, n. 29906 del 8/4/2008, Notaro, Rv. 24044301).

2. Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto la capacita’ dell’imputato sulla base degli accertamenti disposti – come la citata giurisprudenza, assolutamente prevalente, gli avrebbe consentito – ma la motivazione posta a sostegno della decisione non appare al Collegio sufficiente, in quanto non fornisce alcuna indicazione sulla natura e le modalita’ dei non meglio precisati accertamenti che avrebbe disposto e, pur dando atto della circostanza che l’imputato risulterebbe affetto da “una forma di Alzheimer”, valuta positivamente la compensazione farmacologica delle “intemperanze umorali” e la loro diminuzione, facendo quindi riferimento a condizioni che, in mancanza, anche questa volta, di ulteriori specificazioni, paiono riferite piu’ al comportamento che alla capacita’ di partecipare coscientemente al processo.

Un simile apparato argomentativo e’ del tutto inadeguato ed impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello affinche’ venga posto rimedio alla lacuna motivazionale rilevata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano

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