vespa

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

ordinanza 26 maggio 2014, n. 11632

Fatto e diritto

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 24 settembre 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «G.G. ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione elevato dai Carabinieri di Cefalù in data 18 novembre 2006 per violazione dell’art. 171, comma 2, del codice della strada, per avere circolato alla guida di veicolo “Piaggio Vespa 125 targata CY 62359” sprovvisto di casco protettivo. Il Giudice di pace di Cefalù ha rigettato l’opposizione. Proposto appello, la pronuncia del Giudice di pace è stata riformata dal Tribunale di Palermo con sentenza in data 10 gennaio 2012, che ha accolto l’opposizione così motivando: “Nel merito in particolare manca la prova chiara che il veicolo abbia commesso l’infrazione in quanto non è stato fermato immantinente”. Per la cassazione della sentenza del Tribunale il Mini­stero della difesa ha proposto ricorso, con atto notificato 1’11 gennaio 2013, sulla base di due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il primo motivo – con il quale si denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – è fondato, perché la sentenza impugnata con­tiene una motivazione che non si confronta con il materiale probatorio acquisito e con la particolare forza probatoria che va riconosciuta al verbale di accertamento della violazione, non potendosi, d’altra parte, logicamente trarre in via automatica dal ritardo nella contestazione della violazione (avvenuta a nove minuti dall’accertamento in considerazione del fatto che il mezzo procedeva a forte velocità, impedendo agli agenti l’immediata contestazione) la mancanza di prova della commissione dell’infrazione.
Il ricorso – assorbito l’esame del secondo motivo (con cui si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 171, comma 2, 200 e 201 del codice strada, nonché del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286) – può, quindi, essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi accolto»;
che la suddetta relazione è stata notificata alla parte ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che la parte ricorrente non ha depositato memoria.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., alla quale non sono state mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata;
che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Palermo, che la deciderà in persona di diverso magistrato;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im­pugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudi­zio di cassazione, al Tribunale di Palermo, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del­la VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazio­ne, l’11 aprile 2014.

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