Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza n. 9434 del 11 giugno 2012

Svolgimento dea processo
Con atto di citazione notificato il 27 giugno 1994 L.D. e V.S., in proprio e quali rappresentanti legali dei figli minori L. e C. D., hanno convenuto davanti al Tribunale di Chieti i coniugi R.D. ed E.D., che abitavano l’appartamento al piano soprastante al loro, lamentando intollerabili immissioni di rumore poiché le due figlie dei convenuti, allieve del Conservatorio, si esercitavano costantemente al pianoforte.
Gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti ad eseguire opere di insonorizzazione; a cessare dall’uso del pianoforte o a limitarlo a determinate ore del giorno ed a risarcire i danni biologici e morali, nonché i danni patrimoniali subiti da L.D. che svolgeva in un locale attività professionale.
I convenuti hanno resistito alle domande, contestando ogni responsabilità.
Nel corso del giudizio, in esito a molteplici domande di provvedimenti di urgenza, sono state disposte quattro perizie d’ufficio sull’entità delle immissioni di rumore.
Il processo è stato interrotto per la morte del convenuto, R.D., e successivamente riassunto.
Con sentenza n. 1092/2005 il Tribunale ha imposto ai convenuti di suonare il pianoforte solo in determinati orari e li condannati al risarcimento dei danni nella misura di e 25.000,00 complessivi, con integrale compensazione delle spese di CTU e parziale compensazione delle altre spese di causa.

Proposto appello da entrambe le parti, le cause sono state riunite.
La Corte di appello dell’Aquila ha confermato la condanna emessa in primo grado, incrementando a £ 28.750,00 la somma dovuta in risarcimento dai danni, oltre agli interessi ed al pagamento delle spese processuali.
Gli attori in primo grado propongono sei motivi di ricorso per cassazione.
Resistono gli intimati con controricorso, proponendo a loro volta due motivi di ricorso incidentale, a cui resistono i ricorrenti principali con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che Corte di appello ha pronunciato la sentenza esclusivamente nei confronti di L.D. (DFM) e di V.S., omettendo di menzionare, sia nell’intestazione della sentenza, sia nella motivazione e nel dispositivo, i due figli, L. e C. DFM, che pure sono indicati come parti del giudizio di appello ed hanno anch’essi chiesto una somma in risarcimento dei danni.
1.1. – La censura è fondata, ma non giustifica l’annullamento della sentenza impugnata, trattandosi di mero errore materiale, palesemente irrilevante ai fini della decisione.
La Corte di appello, come già il Tribunale, ha proceduto alla liquidazione dei danni determinando l’importo dovuto ai danneggiati in un’unica somma “che complessivamente ammonta a € 28.750,00”, senza alcun riferimento alle posizioni personali.
Trattasi di liquidazione cumulativa, sulla quale non esplica alcuna influenza l’omessa, specifica menzione dei due figli, poiché da alcun data risulta che, in mancanza del suddetto errore, sarebbe stato liquidato ai ricorrenti un importo diverso e superiore.
Né gli attori avevano differenziato le rispettive domande di risarcimento dei danni non patrimoniali.
2. – Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 844 cod. civ. sul rilievo che la Corte di appello, pur avendo accertato tramite le CTU svolte nel corso del giudizio che le immissioni di rumore superano il limite dei 40 decibel, nonché il livello differenziale di 5 decibel fra il rumore ambientale e quello di fondo, non ha inibito ai convenuti l’uso del pianoforte, ma solo ha confermato i limiti di orario: misura sufficiente ad eliminare il disturbo, tenuto anche conto della situazione dei luoghi.
3. – Con il terzo motivo denunciano anche violazione dell’art. 32 Cost. e del d.p.c.m. 1° marzo 1991, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, poiché la Corte di appello ha valutato la tollerabilità delleimmissioni in base ai parametri contenuti nel suddetto d.p.c.m., che è applicabile solo ai rapporti fra privati e pubblica amministrazione e non ai rapporti fra privati, poiché prevede margini di tolleranza più ampi (5 decibel differenziali fra rumore ambientale e rumore di fondo).

4. – I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi, sono inammissibili sotto più profili, oltre che non fondati.
In primo luogo i ricorrenti richiamano a supporto delle loro doglianze il d.p.c.m. del 1991 e le relazioni di CTU esperite nel corso del giudizio, senza dichiarare di avere prodotto i suddetti atti e documenti unicamente al fascicolo allegato al ricorso; senza specificare se essi siano stati comunque prodotti, come siano contrassegnati e dove siano reperibili fra gli altri atti e documenti di causa, sì da consentirne alla Corte di cassazione il controllo, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 166 n. 6 cod. proc. civ., con riguardo agli atti ed ai documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n.. 2966, fra le tante).
In secondo luogo le censure ci vizio di motivazione sono affette dai insanabile contrasto logico, non potendo la denunzia di omessa motivazione coesistere con quella di motivazione insufficiente e contraddittoria in quanto, come desumibile dalla formulazione alternativa e non congiuntiva delle ipotesi in questione nell’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., una motivazione mancante non può essere insufficiente e men che mai contraddittoria. L’insufficienza e la contraddittorietà presuppongono che una motivazione, della quale appunto ci si duole, risulti comunque formulata (Cass. civ. Sez. 2, 26 gennaio 2004 n. 1317; Cass. civ. Sez. 3, 1° aprile 2011 n. 7575, fra le altre).
In terzo luogo individuazione delle misure che appaiono idonee, nel singolo caso, a contemperare le esigenze dei proprietari confinanti spetta alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi caso per caso, tenuto conto degli interessi in discussione e non richiede necessariamente che venga imposto il divieto di svolgere l’attività rumorosa, ove le immissioni possano essere contenute tramite diversi rimedi.
La Corte di appello ha accertato – sulla base delle numerose consulenze tecniche di ufficio, esperite in sede cautelare e di merito – che le emissioni sonore hanno superato i limiti di tollerabilità nel solo vano soggiorno dell’abitazione degli attori e non sempre, nè continuativamente (cfr. sentenza, p. 56, e accertamenti della seconda consulenza Carbone); che esse sono provocate da esigenze di studio delle figlie dei convenuti e che questi hanno eseguito opere di insonorizzazione per ridurre il disturbo.

Ha correttamente motivato la soluzione accolta in base al principio, più volte affermato da questa Corte, per cui il limite di tollerabilità di cui all’art. 844 cod. civ. non ha carattere assoluto, ma relativo, e deve essere fissato tenendo conto delle peculiarità del caso concreto (Cass. civ. 25 agosto 2005 n. 17281, fra le altre).
Il riferimento ai parametri fissati dal decreto del 1991 non ha avuto efficacia determinante della decisione, in quanto detti parametri sono stati richiamati per giustificare l’incremento della somma attribuita in primo grado agli attori in risarcimento dei danni; non per trarne conseguenze in ordine ai rimedi contro le emissioni, in relazione ai quali la Corte – applicando i principi di cui all’ art. 844 cod. civ. – ha ritenute sufficiente i limiti di orario imposti all’uso del pianoforte dalla sentenza di primo grado.
Trattasi di valutazione che attiene al merito della vertenza; che risulta congruamente e logicamente motivata, oltre che oggettivamente condivisibile, e che pertanto non è suscettibile di riesame in questa sede di legittimità.
5. – Il quinto motivo, con cui ricorrenti denunciano violazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ. e vizi di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato la parziale compensazione delle spese del giudizio di primo grado, è manifestamente infondato.
Premesso che nella socie è applicabile il testo dell’art. 92 anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 28 dicembre 2005 n. 263 (legge applicabile solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006), la valutazione circa l’opportunità o meno di compensare le spese processuali è affidata al potere discrezionale del giudice di merito e non è suscettibile di ricorso per cassazione se non per violazione di legge, restando limitato il sindacato di legittimità ad accertare che non risulti violato il principio per cui le spese processuali non possono essere poste neppure parzialmente a carico della parte vittoriosa.
Quanto al resto, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in presenza di altre giuste ragioni – che in base alla legge applicabile al giudizio il giudice di merito non ha l’obbligo di specificare – può essere disposta la compensazione delle spese (Cass. civ. 17 novembre 2006 n. 24495; Cass. civ. 6 ottobre 2011 n. 20457, fra le più recenti).

6. – Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano ancora violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e delle norme in tema di tariffe forensi, sul rilievo che la Corte di appello ha fortemente ridotto le somme liquidate in loro favore a titolo di diritti e di onorari, senza motivare sul punto ed incorrendo nella violazione dei minimi tariffari inderogabili ai sensi dell’art. 24 legge 13 giugno 1942 n. 794.
6.1. – Il motivo è fondato limitatamente alla denunciata violazione degli importi minimi di tariffa, violazione che risulta oggettivamente dimostrata nel ricorso tramite la trascrizione delle voci esposte in parcella e di quelle corrispondenti ai minimi.
La sentenza impugnata deve essere per questa parte cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, liquidando in favore dei ricorrenti € 508,00 per spese vive, € 1.882,00 per i diritti ed € 2.500,00 per onorari, in luogo delle somme liquidate dalla Corte di appello e così in totale € 4.890,00; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali, a norma di legge.
7. – Con il ricorso incidentale i ricorrenti denunciano violazione degli art. 2043 e cod. civ., in relazione all’art. 844 cod. civ., nonché relazione dell’art. 2697 cod. civ. ed omessa, insufficiente contraddittoria motivazione, sul rilievo che la Corte di appello ha quantificato i danni subiti dagli attori nella misura di € 2.500, 00 all’anno, moltiplicando tale somma per l’intero periodo intercorso fra la data della proposizione della demanda introduttiva del giudizio (giugno 1994) e la data della pubblicazione della sentenza di primo grado (novembre 2005), senza tenere alcun conto del fatto che l’uso del pianoforte è stato loro inibito nel 1997, con provvedimento di urgenza, e che il divieto è rimasto in vigore fino al deposito della sentenza di primo grado; sicché le immissioni sonore si sono verificate solo per un periodo di tempo molto ridotto.
7.1. – I motivi non sono fondati.
La Corte di appello ha espressamente dichiarato di avere tenuto conto dei periodi di “relativa sospensione delle emissioni sonore, presto riprese con modalità e frequenza anche maggiori, quindi con rinnovata carica lesiva, e comunque per oltre la metà delle ore diurne giornaliere” (p. 8), ed ha proceduto alla quantificazione del danno in via equitativa anche sulla base di tale premessa.
Trattasi di valutazione di merito non suscettibile di riesame in questa sede di legittimità (anche ad omettere ogni indagine circa il fatto – che l’interruzione dell’uso del pianoforte sia stata effettivamente osservata per tutto il periodo indicato: circostanza che i ricorrenti principali contestano e che comunque non risulta essere stata sottoposta all’attenzione della Corte di appello).
8. – Il ricorso incidentale deve essere rigettato.
9. – Considerato l’esito della controversia ed il rigetto della massima parte dei motivi del ricorso principale, oltre che del ricorso incidentale, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione, decidendo i ricorsi riuniti, accoglie il sesto motivo del ricorso principale e rigetta gli altri motivi e il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna i resistenti a pagare ai ricorrenti, in rimborso delle spese del giudizio di appello, la somma complessiva di € 4.890,00, di cui € 508,00 per spese vive, € 1.882,00 per diritti ed € 2.500,00, per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e di legge.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.

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