iva

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza n. 1863 del 15 gennaio 2013

 

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza del 3 febbraio 2012, il Tribunale di Lucca, in sede di riesame, ha revocato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip dello stesso Tribunale il 16 dicembre 2011, avente ad oggetto un aeromobile, in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, e D.P.R. n. 43 del 1973, art. 292 e ss., per evasione dell’IVA all’importazione.
Afferma il Tribunale che l’aeromobile in questione, di proprietà di una società svizzera, ma nella disponibilità dell’Associazione Paracadutisti Toscani, con sede in Lucca, era stato oggetto di un contratto di locazione stipulato il 30 marzo 2004; contratto che escluderebbe la configurabilita di un’importazione dell’aeromobile stesso in Italia. A ciò deve aggiungersi – per lo stesso Tribunale – che gli scambi tra l’Unione Europea e la Svizzera non sono soggetti a dazi doganali di importazione, così da escludere in radice la configurabilita del reato contestato.

2. – Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, deducendo il vizio di violazione di legge, sul rilievo che la condotta contestata sarebbe quella di evasione dell’IVA all’importazione e non – come erroneamente ritenuto dal Tribunale – quella di evasione di dazi di importazione. Rileva il ricorrente che l’aeromobile in questione, di proprietà di una società svizzera, era di fatto nella piena disponibilità dell’Associazione Paracadutisti Toscani, con sede in Italia, la quale lo utilizzava per l’attività di trasporto e lancio di paracadutisti con decollo e atterraggio nell’aeroporto di Lucca. Tale associazione deteneva pacificamente l’aeromobile in forza di un contratto di locazione e tale circostanza non esclude l’applicabilità dell’IVA all’importazione, perchè tale tributo, in forza del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1, si applica ad ogni importazione, a prescindere dall’esistenza di un contratto con effetto traslativo. Quanto ai rapporti fra Svizzera e Unione Europea, il pubblico ministero ricorrente rileva che il presupposto economico- finanziario dell’IVA è del tutto diverso da quello dei dazi doganali, effettivamente non dovuti, tanto che l’IVA è comunque dovuta allo Stato al momento dell’ingresso delle merci, a meno che non si provi che il tributo è già stato assolto anteriormente nello Stato di provenienza (come chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 16860 del 2010).

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
3.1. – Il Tribunale muove, in primo luogo, dal presupposto che il reato contestato sia quello di evasione dei dazi doganali e che tale reato non possa essere ritenuto sussistente, trattandosi, in ipotesi, di importazione di un aeromobile dalla Svizzera; importazione per la quale i dazi doganali non sono dovuti.
Tale presupposto è erroneo.
Il reato contestato è infatti quello di evasione dell’IVA all’importazione, di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, il quale rinvia, solo quanto alla sanzione, al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 292 e ss., in materia di contrabbando, che puniscono l’evasione dei dazi doganali, senza che vi sia alcuna assimilazione fra la fattispecie di evasione dell’IVA e quella di evasione dei dazi doganali, le quali restano distinte (ex multis, sez. 3, 12 luglio 2012, n. 34256).
Come correttamente evidenziato dal pubblico ministero ricorrente, l’IVA all’importazione è dovuta, in linea generale, anche nelle importazioni dalla Svizzera. Si è, in particolare, evidenziato che, in base all’art. 4 dell’accordo del 19 dicembre 1992 tra la CEE e la Svizzera, sono stati aboliti i dazi doganali in senso proprio e le tasse ad effetto equivalente, categorie alle quali non appartiene l’IVA, la quale ha natura di tributo interno, comunque dovuto, a meno che la merce introdotta non possa ottenere in Italia il riconoscimento di un’imposta già pagata all’esportazione, ossia l’importatore non fornisca la prova di avere assolto il tributo in Svizzera, dimostrando la sussistenza di una fattispecie di doppia imposizione, contraria al principio di neutralità commerciale dell’imposta sancito dal citato art. 4 dell’accordo (sez. 3, 22 marzo 2005, n. 17432; sezione 3, 4 luglio 2007, n. 36198, Rv. 237552; sez. 3, n. 34256 del 2012). Si è inoltre precisato che, negli scambi tra la Svizzera e l’Unione Europea, la merce non subisce alcuna tassazione all’atto dell’esportazione, e ciò evita quel fenomeno di doppia imposizione che, in base a quanto affermato da questa stessa Corte, escluderebbe la configurabilità del reato di evasione dell’IVA all’importazione. E ciò, perchè la legge federale sull’IVA del 2 settembre 1999 prevede, all’art. 19, comma 2, l’esenzione dall’imposta per una serie di operazioni classificabili come cessioni all’esportazione e operazioni assimilate, fra cui rientra il noleggio di aeromobili, purchè il beneficiario li utilizzi prevalentemente all’estero (sez. 3, 17 marzo 2010, n. 16860).
3.2. – Il Tribunale muove, poi, da un secondo assunto: che l’aereo sia oggetto di un noleggio regolare e non di un contratto diretto a dissimulare una vendita tra un soggetto svizzero e un soggetto italiano, con la conseguenza che non vi sarebbe importazione.
Anche tale presupposto è erroneo.
Dato per pacifico che l’aereo sia oggetto di un regolare contratto di noleggio, deve rilevarsi che l’importazione, ai fini fiscali, prescinde, in linea di principio, da una traslazione della proprietà, perchè corrisponde semplicemente all’ingresso e alla permanenza in Italia di un bene al di là di limiti temporali determinati (sez. 3, n. 16860 del 2010). Tale ricostruzione prende le mosse dal tenore letterale dell’art. 71 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, il quale prevede che il fatto generatore dell’imposta e la sua esigibilità sono determinati in base alle disposizioni vigenti per i dazi doganali anche qualora tali dazi non siano dovuti. Ne consegue che trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 558 e 562 del regolamento comunitario n. 2454 del 1993, le quali prevedono le condizioni che devono sussistere affinchè gli aeromobili possano godere dell’esonero dai dazi all’importazione e limitano, comunque, tale esonero ad un periodo di soli 6 mesi, dovendosi poi procedere necessariamente all’importazione definitiva del velivolo, con relativo pagamento dell’IVA. 4. – L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Lucca, perchè proceda a nuovo giudizio, rivalutando la fattispecie contestata in base ai principi di diritto sopra riportati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Lucca.

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