Tir

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza del 23 gennaio 2013, n. 3426

Osserva

– 1 – C.A. , indagato per quel che in questa sede interessa di delitti in continuazione, di estorsione – capi a),d) ed f) della rubrica – ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 28.6/10.7.2011 del tribunale di Caltanissetta, che in sede di riesame, confermava la pregressa ordinanza cautelare emessa, tra gli altri, nei di lui confronti in data 4.6.2012, denunciando carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di seri indizi a suo carico.
I giudici di merito, ai fini decisori, hanno valorizzato le dichiarazioni delle persone offese nel numero di tre, tali H.S. , D.P. e G.A. autisti dipendenti dalla società cooperativa C.., che hanno concordemente dichiarato di essere stati minacciati dell’imputato, Presidente della predetta cooperativa, nonché da suo genero, C.L. , coindagato, membro della consiglio di amministrazione della società, di licenziamento, se non avessero aderito alle loro richieste nel senso di alterare, durante il viaggio, il cronotachigrafo, attraverso l’apposizione di un magnete nel sensore del cambio, in modo da far rilevare come fermo il mezzo in realtà viaggiante senza però il rispetto delle previste soste di riposo degli autisti. Dichiarazioni peraltro, secondo i giudici di merito, riscontrate dal sequestro, in sede di perquisizione nei locali della ditta, di quattro magneti, tre rinvenuti nei locali predetti, il quarto nella disponibilità di un autista, tale Ro.Co. mentre era a bordo del suo autoarticolato presente sul posto.
Con l’unico motivo di ricorso, viene denunciata, richiamando l’art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., l’omessa, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione per il fatto che le dichiarazioni degli autisti sarebbero inaffidabili, per il fatto che i loro rapporti con la proprietà erano tesi, per il fatto ancora delle numerose incongruenze, inesattezze e lacune delle loro dichiarazioni.
Il ricorso non è fondato. Il tribunale di Caltanissetta ha correttamente sottolineato che, al di là di incongruenze su particolari periferici del racconto, il nocciolo duro, uniforme, delle dichiarazioni delle persone offese è rimasto ben fermo: la minaccia di licenziamento da parte dell’imputato, in concorso con il genero se i tre testi, autotrasportatori, non avessero utilizzato il marchingegno funzionale a far pervenire la merce nell’orario prestabilito, violando i diritti, derivanti dalla legge e dai contratti collettivi, degli autotrasportatori, ad una guida che, per il tempo impiegato o e per le soste per legge prescritte, garantisse la loro incolumità potenzialmente compromessa da orari defatigatori di percorrenza. In generale può ribadirsi che non sono per nulla vincenti, in sede di legittimità, le censure attinenti alla motivazione, anche se plausibili, ma incapaci di segnalare incongruenze, illogicità manifeste nel discorso giustificativo giudiziale nella misura in cui questa ha una sua struttura logica coerente con i dati processuali, tale da stabilmente reggere alla pretesa difensiva di rivalutare gli elementi probatori al fine di trame conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito. La Corte non può impegnarsi in una rilettura degli elementi di fatto, complessivamente nel caso di specie considerati dalle ordinanze di merito, posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa essere sostituita, in difetto di gravi, manifeste lacune sul piano della rilevazione e motivazione, da un impegno critico della Corte che, per volontà di legge – art. 606 1 comma lett. e) c.p.p., – non può avventurarsi nell’impegno di delineare una mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente, più adeguata valutazione delle risultanze processuali.
Ne consegue, sul versante del diritto sostanziale, che deve ritenersi integrato il delitto di estorsione in presenza della condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione di minorata difesa del lavoratore, lo costringa, con la minaccia anche larvata di licenziamento, ad accettare condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi, per massimizzare il suo profitto attraverso un ingiusto danno patrimoniale al dipendente. Danno patrimoniale che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l’agente: in tal caso, l’elemento dell’ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici – nel caso di specie la durata e le modalità della prestazione – nel modo e nelle forme ritenute più confacenti, opportune nel rispetto della legge e dei contratti collettivi di lavoro.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata in Cancelleria il 23.01.2013

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