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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza n. 13199 del 28 maggio 2013

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con citazione del 19.07.1996, A.A. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Oristano, l’Anas Spa, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale verificatosi il (omissis), sulla S.S. (omissis), quando, percorrendo la strada a bordo del suo autocarro Iveco, Tg. (omissis), sentiva un urto dalla parte della ruota anteriore sinistra del mezzo, perdeva il controllo dello stesso a causa di un rigonfiamento del manto stradale e così finiva fuoristrada, con conseguenti lesioni personali e danni materiali. Il giudice di primo grado accertava l’esclusiva responsabilità dell’Anas nella verificazione del sinistro e la condannava al pagamento della somma di Euro 92.377,67 a titolo di risarcimento del danno.

2. L’Anas proponeva appello, eseguendo la notificazione dell’atto di appello nei confronti e presso il procuratore nominato dall’ A. nell’atto introduttivo in primo grado. Il giudizio di appello era proseguito in contumacia dell’ A. medesimo.
3. La Corte d’appello di Cagliari, con la sentenza oggetto della presente impugnazione, depositata il 29.03.2007, riformando la sentenza emessa in primo grado, accoglieva l’appello proposto da Anas Spa e dichiarava la responsabilità concorrente dell’Anas Spa e di A.A., rispettivamente nella misura del 40% e del 60%, condannando l’Anas al risarcimento dei danni patiti pari a 17.669,45 Euro, oltre accessori. Per quanto qui rileva, la Corte territoriale osservava:
3.1. la nomina del secondo difensore era avvenuta “in aggiunta” rispetto al primo procuratore e non in sostituzione dello stesso, avendo la giurisprudenza di questa S.C. precisato che la nomina nel corso del giudizio di un nuovo procuratore non autorizza di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che essa sia fatta in sostituzione del primo procuratore, dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo, dato il carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato ex art. 1716 c.c., comma 2; nella specie, non si aveva alcun elemento da cui ricavare la precisa e non equivoca volontà della parte di procedere alla nomina del secondo difensore in sostituzione del primo, sicchè l’Avv. Manconi era stato correttamente ritenuto procuratore domiciliatario al quale notificare Patto d’appello;
3.2. l’attore era decaduto dal diritto di produrre i documenti e non poteva essere rimesso in termini, in quanto l’impedimento allegato non costituiva un caso di forza maggiore: lo stato di salute dell’ A. e la compromissione della sua sfera psichica a causa dei disturbi da cui era affetto all’epoca, non potevano aver alterato la sua capacità di valutazione in ordine alla strategia difensiva da seguire, valutazione che era rimessa al suo legale e in ogni caso non gli ha precluso la deduzione di altri mezzi di prova: la produzione del preventivo relativo alle riparazioni del mezzo era quindi tardiva; in ogni caso la relativa produzione non risultava nel fascicolo d’ufficio di primo grado, nel quale non era presente quello di parte dell’ A., rimasto contumace in appello;
3.3. quanto al ritenuto concorso di colpa dell’ A., evidenziava le circostanze ed i rilievi che avrebbero dovuto suggerirgli una condotta di guida particolarmente prudente ed oculata; mentre la velocità tenuta di 80 Km. orari non era sicuramente prudenziale, tenuto conto dell’usura dei pneumatici, delle condizioni meteorologiche e della circostanza che l’ A. non teneva rigorosamente la destra.
4. Ricorre per Cassazione l’ A. con tre motivi di ricorso.
Resiste con controricorso l’Anas spa. Le censure lamentate dal ricorrente sono:
4.1. Nullità della sentenza e del procedimento di secondo grado – violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 85, 141 e 330 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, eccependo la nullità della notificazione dell’atto di citazione in appello proposto dall’Anas Spa avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Oristano, in quanto l’attore aveva inizialmente conferito procura alle liti al primo difensore indicato e, nel corso del medesimo grado di giudizio, aveva eletto domicilio presso lo studio dell’Avv. Teresa Manca. Pur non essendo stata revocata espressamente la nomina conferita al primo dei difensori, secondo l’odierno ricorrente, ricorrerebbe nel caso di specie una ipotesi di tacita revoca della stessa procura, determinata dalla nomina, nel corso del giudizio e, pertanto, per il medesimo atto e procedimento, di altro difensore domiciliatario. Si contesta, dunque, l’assunto con cui la Corte territoriale, alla luce di alcune pronunce di questa Corte (che solo apparentemente sarebbero in contrasto con quelle invocate, invece, dal ricorrente, non essendo relative successiva nomina di altro difensore con elezione di domicilio presso il medesimo), ha ritenuto che la nomina del secondo difensore (Avv. Manca) fosse avvenuta in aggiunta rispetto alla prima nomina (Avv. Manconi). Formula il seguente quesito di diritto:

a) “In assenza di una revoca espressa della procura rilasciata al difensore, la nomina, ad opera della stessa parte, nel corso del medesimo grado del giudizio di primo grado, di un secondo procuratore per il medesimo atto o affare, accompagnata dalla elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo difensore – diversa dalla prima – non costituisce associazione del “nuovo” procuratore al precedente già nominato, ma integra una implicita revoca della precedente nomina. La successiva procura concessa ad altro difensore, in assenza di manifestazione di volontà contraria, quando è accompagnata dalla elezione di domicilio presso lo studio del nuovo difensore, comporta la revoca della procura concessa al primo difensore.” b) “La revoca implicita della procura conferita ad un difensore, quando la parte abbia provveduto a nominare altro difensore ed abbia eletto domicilio presso il suo studio, comporta che la notificazione dell’atto di appello nei soli confronti del procuratore revocato e non nei confronti del procuratore domiciliatario, è affetta da inesistenza e/o nullità della notificazione medesima, atteso che la notificazione, in tali ipotesi, deve considerarsi come effettuata nei confronti di un soggetto (il difensore revocato) e presso un luogo che non hanno più alcun riferimento con il destinatario della notificazione”.
4.2 Violazione e falsa applicazione dell’art. 184 bis c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, laddove la Corte Territoriale ha riconosciuto la grave patologia sofferta dall’ A., ma ha ritenuto che la stessa non potesse avere influenzato in alcun modo la strategia difensiva dell’attore, rimessa in via esclusiva al suo difensore. Formula il seguente quesito di diritto: “Accerti la Corte se debba essere rimesso in termini ex art. 184 bis c.p.c., colui che, a cagione del proprio stato di salute ed, in particolare, a seguito di compromissione della sfera psichica derivata da un disturbo bipolare cronico sussistente nel periodo precedente la scadenza dei termini di cui all’art. 184 c.p.c. (ora art. 183 c.p.c.), sia incorso in una decadenza e se detta patologia debba considerarsi come causa di forza maggiore o comunque come causa non imputabile al soggetto interessato alla produzione”.
4.3 Illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in particolare con riferimento alla determinazione delle rispettive responsabilità circa la verificazione del sinistro, in quanto le circostanze indicate dalla Corte Territoriale, contrasterebbero con le risultanze istruttorie.
5. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Giova considerare che, come sottolineato dal ricorrente, questa Corte ha affermato il principio – che qui va ribadito – secondo cui “la nomina di un nuovo difensore e domiciliatario nel corso del processo comporta la revoca tacita del precedente difensore e domiciliatario, salva diversa manifestazione di volontà” (Cass. n. 23589/2004).
Il principio s’inserisce in un articolato contesto interpretativo.
Invero, si è sostenuto che, per la rinuncia al mandato da parte del procuratore ad litem, non e prescritto alcun atto formale, e quindi la rinuncia può desumersi da atti che dimostrino l’abbandono, da parte del procuratore, delle sue funzioni, in coincidenza con l’assunzione di esse da parte di altro procuratore (Cass. n. 2396 del 1973).
Inoltre, con riguardo all’art. 330 c.p.c., si è affermato che la notificazione del ricorso per cassazione, che venga eseguita, anzichè presso il procuratore domiciliatario della parte nel giudizio di secondo grado, in conformità a quanto prescritto dall’art. 330 c.p.c., comma 1, seconda ipotesi, presso il diverso procuratore domiciliatario della parte medesima in primo grado, è affetta da giuridica inesistenza, non da mera nullità, con esclusione, pertanto, di ogni possibilità di sanatoria o rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., poichè la seconda procura con elezione di domicilio necessariamente implica la revoca della precedente elezione e non consente di considerare il luogo in essa indicato come ancora riferibile al destinatario dell’atto (Cass. n. 9147/2007; S.U. n. 3947/1987).
Si è aggiunto che l’elezione di domicilio presso il procuratore è limitata, ove non risulti espressamente il contrario, ad un solo grado del giudizio, con la conseguenza che la notificazione dell’atto di impugnazione ad un legale che non abbia più la rappresentanza processuale della parte, nè ne sia domiciliatario, come nel giudizio di primo grado, è da ritenere inesistente, in quanto eseguita presso una persona ed in un luogo in ordine ai quali non sussiste, in quella fase, alcun collegamento con il destinatario dell’atto. (Cass. n. 5025/2002; n. 1100/2001).
Da tale contesto giurisprudenziale, questa Corte ha desunto – con argomentazioni che qui si ribadiscono – che “la nuova elezione di domicilio non può logicamente avere altro significato se non quello di escludere la persistenza della precedente; e ciò, sia sotto il profilo giuridico, in quanto determina il venir meno degli effetti della precedente e ne produce di nuovi con essi incompatibili e tali da non consentire alcuna legittima indagine officiosa circa la possibile ultrattività di una manifestazione di volontà dalla parte espressamente modificata e sostituita, sia sotto l’aspetto fattuale, poichè esclude qualsiasi onere per la parte di rendersi informata presso il proprio precedente domiciliatario e per questi di informare un cliente con il quale non ha più alcun rapporto una volta esaurito lo scopo, temporalmente e funzionalmente delimitato, del mandato ricevuto e della connessa domiciliazione” (Cass. n. 9147/2007, in motivazione).
Nel caso di specie, la notificazione dell’atto di citazione in appello, proposto dalla società ANAS s.p.a. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Oristano, veniva eseguita nei confronti dell’avv. Rosaria Manconi, alla quale l’ A. aveva inizialmente conferito procura alle liti ma, nel corso del medesimo grado del procedimento, lo stesso, invece, aveva nominato altro difensore, l’avv. Teresa Manca, presso la quale provvedeva anche ad eleggere domicilio, pur non revocando espressamente la nomina del primo difensore.
Sulla base della richiamata giurisprudenza, non merita di essere condivisa la sentenza della Corte territoriale, la quale ha ritenuto che la nomina del secondo difensore domiciliatario sia avvenuta in “aggiunta” rispetto alla prima nomina, richiamando, a sostegno di tale tesi, alcune pronunce giurisprudenziali di legittimità, le quali, tuttavia, riguardano casi diversi da quello in esame. Infatti, l’una attiene all’ipotesi in cui la parte nomini più difensori sin dall’inizio del processo e nel medesimo atto (Cass. n. 2071/2002;) e, l’altra riguarda il caso di successivo conferimento di procura ad altro procuratore, non accompagnato, tuttavia (e diversamente dal caso in esame) da una nuova elezione di domicilio (Cass. 9260/2005).
6. L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe ogni decisione in ordine agli altri. La sentenza impugnata, in conseguenza dell’accoglimento del descritto motivo, deve essere cassata senza rinvio (art. 382 cpv., ult. parte) perchè il processo non avrebbe potuto essere proseguito: l’inesistenza della notificazione dell’appello (argomento desumibile da Cass. n. 5025/2002; n. 1100/2001, cit.) ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Nulla per le spese della fase di appello, nella quale l’ A. non ha svolto attività difensiva.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna l’ANAS spa al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2013.

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