La massima

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza n. 10313 del 21 giugno 2012

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che l’avv. F. (già difensore di G.M.) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d’appello di Roma nella causa tra il D.S., la G. e la Firs Italiana di Ass.ni spa in l.c.a., lamentando che la sentenza stessa abbia accolto l’appello incidentale della G. ed abbia condannato il D.S. alla refusione delle spese di lite senza tuttavia operare la distrazione in favore del difensore dell’appellante;
osserva che il ricorso è inammissibile, siccome Cass. S.U. n. 16037/10 ha stabilito che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorar e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione;

la mancata difesa delle parti intimate esime la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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