Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza del 15 gennaio 2013, n. 784
Svolgimento del processo
L’arch. G.G. , in proprio e quale titolare dell’impresa (…), ha proposto domanda di risarcimento dei danni per responsabilità professionale contro gli avv.ti B.C. e C.R. , di (…), in relazione alle seguenti vicende.
A seguito di contratti stipulati il 18 marzo 1985 con l’arch. C.L. , qualificatosi amministratore del Condominio (…) , ha eseguito in appalto, quale titolare della (…), varie opere in favore del Condominio, richiedendo alla fine il corrispettivo in L. 47.541.258.
Il Condominio lo ha convenuto davanti al Tribunale di Verbania per fare accertare l’insussistenza di ogni obbligo di pagamento, per il fatto che l’arch. C. non aveva mai ricevuto alcun potere dall’assemblea condominiale di conferire l’incarico e che i lavori erano stati abusivamente eseguiti.
L’arch. G. si è costituito in giudizio tramite l’avv. B. , il quale si è limitato a chiedere la chiamata in causa dell’arch. C. e a proporre domanda riconvenzionale di condanna del Condominio, o del C. , al pagamento del compenso spettante all’attore, richiamando anche genericamente il principio di cui all’art. 936 cod. civ.
Il Tribunale di Verbania, con sentenza depositata il 9 dicembre 1987, ha dichiarato la continenza della causa rispetto ad altra, promossa dal Condominio contro l’arch. C. davanti al Tribunale di Busto Arsizio, e la controversia è proseguita davanti a quest’ultimo Tribunale che, con sentenza n. 558/2000, depositata il 2 maggio 2000, ha assolto il Condominio dalle domande proposte dal G. , a causa dell’inefficacia dei contratti di appalto perché conclusi con soggetto privo del potere di impegnare il Condominio, ed ha condannato il C. al risarcimento dei danni in favore del G. , in misura corrispondente all’importo da lui richiesto per l’esecuzione delle opere.
La sentenza è rimasta ineseguita a causa dell’incapienza dell’obbligato.
Con il patrocinio dell’avv. B. e dell’avv. C.R. il G. ha allora promosso davanti al Tribunale di Verbania un nuovo giudizio contro il Condominio, con estensione del contraddittorio ai condomini personalmente, per sentir condannare tutti i convenuti al pagamento di un’indennità ai sensi dell’art. 936, 4 comma, cod. civ., indennità indicata in complessive L. 61.975.311, pari all’importo delle fatture emesse dal G. Con sentenza 29 marzo 2003 il Tribunale di Verbania ha dichiarato inammissibile la domanda, ritenendola in contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza n. 558/2000 del Tribunale di Busto Arsizio, ed ha condannato il G. al pagamento delle spese processuali, che egli ha corrisposto in un importo superiore ad Euro 31.000,00.
Il G. ha allora proposto domanda di risarcimento dei danni:
a) contro l’avv. C.B. , per non avere questi correttamente proposto la domanda ex art. 936 4 comma cod. civ., nel primo processo, iniziato a (…) e concluso a (…) ;
b) contro i due difensori, B. e R. , sia perché non lo avevano informato che vi era l’ostacolo del giudicato, prima di iniziare la seconda causa; sia per la negligente e non corretta proposizione della domanda di indennizzo ai sensi dell’art. 936 4 comma anche nella seconda causa.
I convenuti hanno resistito alle domande.
Il B. ha eccepito a sua discolpa, fra l’altro, che la domanda di indennizzo di cui all’art. 936 avrebbe dovuto essere proposta contro tutti i condomini singolarmente, dei quali il G. non conosceva e non aveva comunicato i nomi in occasione della prima causa; che la sentenza del Tribunale di Verbania era frutto di errore del giudice, in quanto non si era formato alcun giudicato nel primo processo sulla suddetta domanda, trattandosi di causa fra parti diverse e con oggetto diverso.
L’avv. B. ha proposto domanda riconvenzionale di pagamento della somma di Euro 3.349,91, a saldo del compenso spettantegli per altro incarico professionale.
L’Avv. R. ha ribadito anch’essa l’errore del giudice nel ravvisare un giudicato in realtà insussistente.
Il Tribunale di Verbania ha respinto tutte le domande del G. ; ha accolto la domanda riconvenzionale del B. ed ha condannato l’attore al pagamento delle spese processuali.
Con sentenza depositata il 14 ottobre 2009 n. 1345, notificata in data 8 gennaio 2010, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado.
Con atto notificato il 9 marzo 2010 l’arch. G. propone quattro motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.
Resistono gli intimati con separati controricorsi.
Motivi della decisione
1.- La Corte di appello ha respinto gli addebiti del G. a carico dei suoi legali con la motivazione che: a) quanto al primo processo, la domanda ex art. 936 cod. civ. pur se menzionata nell’atto di citazione, non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni; il Tribunale non ha pronunciato sulla stessa, né avrebbe potuto farlo, non essendo stati evocati in giudizio tutti i condomini, che ne erano litisconsorti necessari; donde la conseguenza che non si è formato alcun giudicato sul punto;
b) la pronuncia di inammissibilità del Tribunale di Verbania è quindi frutto di errore del giudice, che avrebbe potuto e dovuto essere rimediato tramite impugnazione della sentenza: impugnazione a cui il G. non ha voluto procedere; e) non è imputabile ai difensori la mancata produzione in giudizio di una consulenza di parte, con l’indicazione del valore delle opere, ben potendo provvedere in tal senso il Tribunale di ufficio, tramite l’ammissione di CTU. La Corte ha poi respinto l’eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale del B. , eccezione che il G. aveva sollevato sul rilievo che il credito fatto valere dal B. si riferiva ad un rapporto diverso da quello oggetto di causa.
2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia insufficiente motivazione sui punti a) e b)di cui sopra.
Assume che la domanda ex art. 936 è stata inequivocabilmente proposta nel primo processo, pur se non è stata diligentemente coltivata dal difensore, tanto che è stata espressamente riproposta anche davanti al Tribunale di Busto Arsizio, dopo la riassunzione; che la circostanza è stata ammessa dallo stesso convenuto B. nei suoi atti difensivi; che è irrilevante che sia stato evocato in giudizio solo il Condominio, in quanto la decisione si sarebbe comunque estesa ai condomini, in virtù dell’efficacia riflessa del giudicato; che di tali rilievi la sentenza impugnata non ha tenuto conto nella motivazione.
2.1.- Il motivo è inammissibile prima ancora che non fondato. Quanto all’avvenuta proposizione o meno della domanda ex art. 936 cod. civ., il giudizio della Corte di appello attiene all’interpretazione degli atti e documenti di causa in ordine alla prova dei fatti dedotti a fondamento delle domande attrici. Trattasi pertanto di valutazione di merito, non suscettibile di. riesame in questa sede di legittimità. La Corte di appello ha specificato che, anche ammesso che la domanda fosse stata proposta nel primo giudizio, essa non è stata presa in esame dalla prima sentenza; pertanto non ha costituito oggetto di giudicato.
Neppure può ritenersi implicitamente respinta per effetto della formula generica di cui al dispositivo di “rigetto di ogni altra domanda”, poiché il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile è applicabile solo alle questioni espressamente proposte e discusse nel corso del giudizio ed il ricorrente non deduce né dimostra che il Tribunale di Busto Arsizio si sia pronunciato sull’entità dei costi di costruzione e di manodopera, sull’aumento di valore apportato al fondo, ed in genere sui presupposti che condizionano l’accoglimento delle domande di cui all’art. 936 cod. proc. civ..
Deve essere poi condiviso il principio affermato dalla Corte di appello circa l’erroneità della pronuncia dal Tribunale di Verbania, nella parte in cui ha ritenuto coperta da giudicato la domanda di pagamento dell’indennizzo ai sensi dell’art. 936 cit., sia perché, come si è detto, mancava una precedente pronuncia sul punto; sia perché la pronuncia emessa nei confronti del solo amministratore del condominio non avrebbe potuto essere opposta ai singoli condomini.
Va premesso che in questa sede l’ipotetico giudicato viene in considerazione non per la sua efficacia precettiva, ma come fatto storico, al fine di accertare se sia o meno configurabile una responsabilità dell’avvocato, per non averlo rilevato prima di iniziare la seconda causa. La questione, pertanto, ben può essere proposta sotto il limitato profilo dei vizi di motivazione.
Quanto al merito, l’amministratore può ritenersi passivamente legittimato al giudizio anche in materia di diritti reali solo quando si tratti di conservare, gestire e difendere i diritti dei condomini sulle parti comuni dell’edificio; non certo quando si tratti di disporre del diritto di proprietà dei condomini, così come avviene quando sia in questione un acquisto per accessione, ai sensi dell’art. 936 cod. civ.: cioè un atto che comporta un mutamento della consistenza del diritto medesimo, nonché l’assunzione dell’obbligo di pagarne il prezzo: decisioni tutte che vanno ben oltre l’ambito dei poteri di rappresentanza processuale conferiti all’amministratore dall’art. 1131, 2 comma, cod. civ., pur se latamente interpretato.
Del resto, anche in relazione alle questioni di mero accertamento della proprietà comune di un bene, si è ritenuto che il giudizio debba svolgersi nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (Cass. civ. Sez. 2, 17 marzo 2006 n. 6056; Cass. civ. Sez. 2, 30 aprile 2012 n. 6607). A maggior ragione ciò vale con riguardo agli atti di disposizione.
Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha affermato che la sentenza asseritamente passata in giudicato non avrebbe potuto vincolare i condomini personalmente, nei confronti dei quali è stata intentata la seconda causa.
3.- Manifestamente infondato è il secondo motivo, con cui il ricorrente denuncia ancora insufficiente motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha assolto i difensori dall’addebito di non avere specificato l’entità dei costi di costruzione.
Correttamente ha ritenuto la Corte che sul punto avrebbe potuto essere ammessa CTU nel corso del giudizio: richiesta che non può essere considerata meramente esplorativa – come afferma il ricorrente – poiché non vi è contestazione sul fatto che i lavori siano stati eseguiti, sicché si trattava solo di determinarne il valore.
4.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia abnorme e contraddittoria motivazione sulla ritenuta ammissibilità della domanda riconvenzionale, per il fatto che la somma chiesta in pagamento dall’avv. B. riguardava un rapporto diverso da quello dedotto in giudizio, e comunque non riguardava l’avv. R.
4.1.- Il motivo è manifestamente infondato.
La domanda riconvenzionale: è ammissibile pur se non dipendente dal medesimo titolo dedotto in giudizio dall’attore, in forza del medesimo principio per cui possono essere proposte più domande nel medesimo processo, pur se non dipendenti dallo stesso titolo, qualora il giudice del merito ravvisi fra esse un collegamento obiettivo che implichi l’opportunità di un simultaneo processo (Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2000 n. 1617; Cass. civ. Sez. 3, 14 gennaio 2005 n. 681).
La valutazione di opportunità non è censurabile in sede di legittimità, essendo rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito.
5.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia illogica, insufficiente o contraddittoria motivazione nel capo in cui la Corte di appello ha ritenuto tardiva l’eccezione di compensazione, da lui proposta avverso la domanda riconvenzionale, fondata sul fatto che anche in relazione al diverso rapporto professionale di cui alla domanda riconvenzionale egli aveva ragione di proporre domanda di risarcimento dei danni per responsabilità professionale. Assume che la sua eccezione è stata sollecitata dalla domanda riconvenzionale e pertanto poteva essere proposta con la memoria di cui all’art. 183 ult. comma cod. proc. civ..
5.1.- Il motivo non è fondato, pur se deve essere corretta la motivazione.
L’eccezione di compensazione, in quanto formulata con esplicito riferimento alla domanda riconvenzionale, poteva essere proposta nel termine di cui all’art. 183, 4 comma, cod. proc. civ., che menziona la possibilità di proporre le eccezioni che siano conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni tempestivamente proposte dalla controparte. Resta il fatto che l’eccezione di compensazione del credito azionato dal B. con la domanda riconvenzionale, con il credito del G. derivante da asseriti inadempimenti e responsabilità professionali, risalenti a rapporti ed a comportamenti del tutto diversi da quello dedotto in giudizio, avrebbe comportato un ampliamento dell’oggetto della vertenza, rispetto ai suoi termini originari, ben più rilevante di quello derivante dall’oggetto della domanda riconvenzionale, e per di più relativo ad un (asserito) credito tutt’altro che liquido ed esigibile.
La mancata ammissione dell’eccezione risulta pertanto giustificata sia dal potere del giudice di non ammettere – in base alla sua discrezionale valutazione di inopportunità – la trattazione nello stesso processo di domande troppo diverse l’una dall’altra (v. giurisprudenza cit. supra, p.4.1); sia dal potere di negare la compensazione giudiziale, qualora il credito opposto in compensazione non sia liquido, né di facile e pronta liquidazione (cfr. art. 1243 cod. civ.).
6.- Il ricorso deve essere rigettato.
7.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 4.000,00 in favore di ciascuno degli intimati, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.800,00 per compensi; oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Depositata in Cancelleria il 15.01.2012
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