fallimento-impresa

Il testo integrale

 
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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 gennaio 2013 n. 1346[1]

In sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex articolo 10 Cpc, non va desunto dall’entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l’articolo 17 del Cpc riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l’oggetto del giudizio, relativo all’accertamento dell’insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell’imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al sub procedimento di verificazione

 

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