cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 8 ottobre 2015, n. 40355

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente

Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2180/2013 TRIBUNALE di FOGGIA, del 30/09/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

RITENUTO IN FATTO

 

1. Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 30 settembre 2014, ha condannato (OMISSIS), alla pena di euro 10.000,00 di ammenda, per il reato di cui alla Legge n. 283 del 1962, articolo 5, lettera b), poiche’ deteneva per la vendita prodotti ittici in cattivo stato di conservazione, fatto accertato in (OMISSIS), in relazione ad alcune casse di pesce rinvenute sotto il sole all’ingresso di un trabucco, con la dicitura “pesce fresco, consumazione pasti”.

2. L’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) Violazione ex articolo 606 c.p.p., lettera b), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per intervenuta abrogazione della Legge n. 283 del 1962, in conseguenza del Decreto Legislativo 1 dicembre 2009, n. 179, c.d. “taglia-leggi”; 2) Violazione ex articolo 606 c.p.p., lettera b), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalita’, violazione dell’articolo 133 c.p., posto che si era trattato di circa 5 Kg. di pesce che, seppure conservato non propriamente non era affatto avariato, in quanto acquistato la stessa mattina, come del resto era emerso dalle indagini espletate per cui la sanzione comminata risulta non proporzionata al fatto; 3) Violazione ex articolo 606 c.p.p., lettera b), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 4) Violazione ex articolo 606 c.p.p., lettera b), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per mancata concessione della sospensione condizionale della pena; violazione degli articoli 163 e 133 c.p.; violazione ex articolo 606 c.p.p., lettera e), atteso che nel momento di emettere il decreto penale di condanna il G.i.p. del Tribunale di Foggia aveva concesso tale beneficio, esprimendo una valutazione positiva dei requisiti necessari, mentre il giudice ha considerato erroneamente che alla sola condanna risultante sul certificato penale per un piccolo abuso edilizio, corrispondessero “sette reati”.

3. Con memoria depositata l’8 luglio 2015, il ricorrente ha chiesto l’applicazione della circostanza di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131 bis c.p., ex Decreto Legislativo n. 28 del 2015, a fronte di un giudizio di offensivita’ particolarmente tenue, giusti i criteri dell’articolo 133 c.p., e della non abitualita’ del comportamento, requisito che e’ strettamente connesso alla mancanza di precedenti penali specifici e non gia’ alle precedenti condanne eventualmente subite, come indicato nell’ultimo motivo di ricorso.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

1. Il primo motivi di ricorso e’ infondato. La sentenza impugnata ha correttamente affermato la vigenza della fattispecie criminosa di cui si tratta. Infatti, come ormai pacifico in giurisprudenza (cosi’ Sez. 3, n. 9276 del 19/1/2011, Facchi, Rv. 249783; Sez. 3, n. 46183 del 23/10/2013, Capraro, Rv. 257634), la legge contenente la disciplina igienica della produzione e della vendita di alimenti e bevande non ha subito alcun effetto abrogativo a seguito dell’emanazione dei decreti legislativi, attuativi della delega conferita con legge 28 novembre 2005, n. 246 in materia di semplificazione legislativa, che hanno abrogato delle leggi pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970 (cosiddetti decreti “taglialeggi”: Decreto Legislativo n. 179 del 2009; Decreto Legislativo 212 del 2010; Decreto Legislativo n. 213 del 2010).

2. Va di contro accolto il motivo aggiunto, con conseguente assorbimento degli altri motivi. Questa Corte di legittimita’, riconoscendo la natura sostanziale dell’istituto, come tale applicabile anche ai processi in corso all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 28 del 2015, ha affermato il principio di diritto che “la questione relativa alla esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, di cui all’articolo 131 bis c.p., e’ rilevabile nel giudizio di legittimita’, a norma dell’articolo 609 c.p.p., comma 2, se non e’ stato possibile proporla in appello, ma la sua prospettazione non implica necessariamente l’annullamento della sentenza impugnata dovendo invece la relativa richiesta essere rigettata ove non ricorrano le condizioni per l’applicabilita’ dell’istituto” (cosi’ Sez. 3, n. 21474 del 22/4/2015, Fantoni, Rv. 263693).

3. Va quindi indicato quale principio di diritto che l’ambito di valutazione ex articolo 131 bis c.p., per il giudice di legittimita’ e’ limitato alla ricostruzione del fatto storico come accertato nei giudizi di merito ed alle circostanze relative presenti agli atti, elementi tutti come esposti nella parte motiva della sentenza oggetto di impugnazione.

4. Infatti “l’applicabilita’ dell’articolo 131 bis c.p., presuppone… valutazioni di merito, oltre che la necessaria interlocuzione dei soggetti interessati. Da cio’ consegue che, nel giudizio di legittimita’, dovra’ preventivamente verificarsi la sussistenza, in astratto, delle condizioni di applicabilita’ del nuovo istituto, procedendo poi, in caso di valutazione positiva, all’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito affinche’ valuti se dichiarare il fatto non punibile… Nell’effettuare tale apprezzamento, il giudice di legittimita’ non potra’ che basarsi su quanto emerso nel corso del giudizio di merito tenendo conto, in modo particolare, della eventuale presenza, nella motivazione del provvedimento impugnato, di giudizi gia’ espressi che abbiano pacificamente escluso la particolare tenuita’ del fatto, riguardando, la non punibilita’, soltanto quei comportamenti (non abituali) che, sebbene non inoffensivi, in presenza dei presupposti normativamente indicati risultino di cosi’ modesto rilievo da non ritenersi meritevoli di ulteriore considerazione in sede penale” (cfr. Sez. 3, n. 15449 dell’8/4/2015, Mazzarotto).

5. Nel caso di specie, questo Collegio, esaminato il testo della sentenza impugnata per verificare le condizioni per l’applicazione dell’istituto di cui all’articolo 131 bis c.p., rileva che le stesse risultano astrattamente configurabili, infatti certamente la detenzione di 5 kg. di pesce in condizioni igienico-sanitarie non idonee, ma senza alcuna ulteriore specificazione che non l’esposizione al sole, appare realizzare – secondo quanto descritto nella motivazione della decisione – uno dei requisiti per l’applicazione della norma; ma l’affermazione del Tribunale circa una precedente condanna dell’imputato in riferimento alla commissione di “sette reati” (peraltro senza alcuna indicazione della tipologia dei reati commessi e del tempus commissi delicti), esige un accertamento in concreto da parte del giudice del merito, anche alla luce delle prospettazioni del ricorrente che, nella parte espositiva del motivo aggiunto, avrebbe chiarito trattarsi di abuso edilizio di lieve entita’, peraltro commesso nel 1991.

Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Foggia per nuovo esame.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Foggia.

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