Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 8 giugno 2015, n. 24372

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO Amedeo – Presidente

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di MESSINA in data 4/12/2014;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Baldi Fulvio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 4/12/2014, depositata in data 10/12/2014, il tribunale del riesame di MESSINA dichiarava inammissibile l’appello cautelare reale presentato nell’interesse di (OMISSIS), appello proposto avverso il provvedimento 7/10/2014 con cui il tribunale di MESSINA aveva nominato custode dei beni immobili dell’imputato, oggetto di sequestro conservativo con provvedimenti del 13/02 e del 14/07/2014, la parte civile (OMISSIS).

2. Ha proposto ricorso (OMISSIS) a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando l’ordinanza predetta con cui deduce due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera c), per violazione dell’articolo 317 c.p.p. in relazione agli articoli 676 e 521 c.p.c..

In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza per aver il tribunale del riesame, da un lato, erroneamente affermato che il provvedimento di nomina del custode non sarebbe impugnabile per effetto dell’articolo 559 c.p.c.; dall’altro, per aver nominato come custode il creditore procedente (la persona offesa dal reato, nel caso in esame), in palese violazione del divieto previsto sia dall’articolo 521 c.p.c., divieto richiamato sia dalla norma che disciplina la custodia delle cose staggite nell’ipotesi di sequestro giudiziario ex articolo 676 c.p.c., quanto dall’articolo 559 c.p.c., norma richiamata dal tribunale.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera c), per violazione dell’articolo 324 c.p.p. in relazione all’articolo 111 Cost..

In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza per aver il tribunale del riesame nominato custode di quanto oggetto del sequestro conservativo la persona offesa dal reato; cio’, sostiene il ricorrente, sarebbe incompatibile con il principio dettato dall’articolo 111 Cost., cui dovrebbe conformarsi anche il codice di procedura civile; il custode, coadiuvando il giudice, non deve essere portatore di interesse rispetto alla controversia, ne’ essere una delle due parti del processo (accusa o difesa); ne consegue, pertanto, che mai potrebbe essere nominato custode la parte offesa gia’ costituita parte civile, in quanto si abdicherebbe al principio di terzieta’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ fondato per le ragioni di seguito esposte.

4. Al fine di meglio comprendere la soluzione cui e’ approdato questo Collegio, e’ utile un sintetico inquadramento della vicenda. Con provvedimento 7/10/2014, il tribunale collegiale di MESSINA ha nominato custode dei beni immobili oggetto di sequestro conservativo la persona offesa, costituitasi parte civile; il ricorrente sin dall’impugnazione proposta davanti al giudice dell’appello cautelare, ha sostenuto la violazione dell’articolo 521 c.p.c., che pone il divieto assoluto di nominare custode il creditore senza il consenso del debitore; il tribunale del riesame adito, ha dichiarato inammissibile l’appello precisando che l’articolo 317 c.p.p., comma 3, richiama con riferimento alle modalita’ di esecuzione della cautela reale, gli articoli 678 e 679 c.p.c., relativi, rispettivamente, all’esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili; poiche’ il provvedimento in questione riguarda beni immobili (capannoni e un deposito di proprieta’ del ricorrente), il tribunale del riesame ha richiamato il disposto dell’articolo 679 c.p.c. che, con riferimento alla custodia degli immobili, richiama al disposto dell’articolo 559 c.p.c., comma 2, relativo al pignoramento mobiliare, sicche’ il disposto dell’articolo 521 c.p.c. – richiamato dal ricorrente – non sarebbe applicabile al caso in esame, riguardando il pignoramento mobiliare; infine, aggiunge il tribunale del riesame, benche’ l’articolo 559 c.p.c. stabilisca che la nomina o la sostituzione del custode debbano essere eseguiti “sentito il debitore”, l’ultimo comma della medesima disposizione escluderebbe l’impugnabilita del relativo provvedimento, donde l’inammissibilita’ dell’appello cautelare in quanto riguardante in atto inoppugnabile.

5. Orbene, osserva il Collegio come le norme applicabili al caso in esame sono le seguenti: a) l’articolo 317 c.p.p., comma 3, (3. Il sequestro e’ eseguito dall’ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l’esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili); b) l’articolo 679 c.p.c., relativo alla esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili (Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione, del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati. Per la custodia dell’immobile si applica la disposizione dell’articolo 559); c) l’articolo 559 c.p.c., comma 2, che disciplina la custodia dei beni pignorati (Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, puo’ nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore.

Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l’immobile non sia occupato dal debitore); d) il medesimo articolo 559, infine, all’ultimo comma, prevede espressamente l’inoppugnabilita’ dei provvedimenti emessi ex articolo 559 c.p.c. (I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile).

6. Tanto premesso, e’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il sequestro a fini conservativi e’ privo dei connotati di adprehensio coattiva che caratterizzano il sequestro probatorio e quello preventivo. Esso e’ eseguito dall’ufficiale giudiziario con le forme previste per il corrispondente provvedimento nel processo civile (articolo 317, comma 3) e, cioe’, per l’esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili si seguiranno le procedure contemplate in caso di pignoramento presso il debitore (articolo 513 c.p.c. ss.) o terzi (articolo 543 c.p.c.), mentre al fine di dare esecuzione al sequestro conservativo su beni immobili si dovra’ effettuare la trascrizione del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui si trovano i beni (articolo 679 c.p.c.). La giurisprudenza ha, tuttavia, evidenziato che il richiamo alle norme civilistiche disposto dall’articolo 317 c.p.p., comma 3 attiene alla modalita’ esecutiva e non alle altre statuizioni del relativo codice di rito aventi finalita’ diverse e proprie del procedimento civile ne’ alla validita’ del sequestro, che viene meno esclusivamente quando si verifichino i presupposti indicati dall’articolo 317, comma 4, che menziona esclusivamente la pronunzia di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, non piu’ soggetta ad impugnazione (Sez. 2, n. 29113 del 22/06/2011 – dep. 21/07/2011, Saracino, Rv. 250909; Sez. 2, n. 3810 del 19/12/2008 – dep. 27/01/2009, Co.me.f.i. Metalli Srl e altri, Rv. 242539; Sez. 6, n. 31565 del 09/07/2009 – dep. 30/07/2009, Forte, Rv. 244700). Ne’, peraltro, si dubita sul fatto che nel corso del procedimento penale, il giudice che dispone il sequestro conservativo, ai sensi dell’articolo 317 c.p.p., puo’ nominare il custode dei beni sequestrati, in quanto egli e’ il giudice funzionalmente competente in ordine alla costituzione, alle vicende ed alla esecuzione della misura cautelare reale, ai sensi dell’articolo 665 c.p.p. (Sez. 5, n. 2757 del 12/05/2000 – dep. 11/07/2000, Pini, Rv. 217808).

7. Da quanto sopra ne consegue, dunque, che, attenendo il richiamo alle norme civilistiche disposto dall’articolo 317 c.p.p., comma 3 alla modalita’ esecutiva, pur essendo corretto il richiamo da parte del giudice del riesame alla disciplina dettata dall’articolo 679 c.p.c., relativo alla esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili – che, come anticipato, prevede espressamente che “per la custodia dell’immobile si applica la disposizione dell’articolo 559” – non puo’ tuttavia convenirsi con l’interpretazione operata dal giudice del riesame fondata sull’applicazione del disposto dell’articolo 559 c.p.c., u.c. secondo cui “i provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile”.

8. E’ ben vero che, secondo la giurisprudenza civilistica di questa Corte, in relazione all’esegesi dell’articolo 559 c.p.c. si e’ sempre affermato che i provvedimenti di nomina o sostituzione del custode sono assunti, ai sensi dell’u.c. della disposizione in commento, aggiunto dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 1, comma 3, lettera h), con ordinanza non impugnabile. Sul punto, si osserva, gia’ la giurisprudenza precedente alla riforma del 2005 riteneva l’ordinanza de qua, avendo essa natura meramente ordinatoria, conservativa e amministrativa e non essendo finalizzata alla realizzazione della pretesa esecutiva, non impugnabile nel merito ai sensi dell’articolo 66, comma 3 e neanche per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost. (Sez. 1, Sentenza n. 6064 del 30/05/1995, Rv. 492574; Sez. 3, Sentenza n. 11201 del 14/10/1992, Rv. 478908; Sez. 3, Sentenza n. 1606 del 19/03/1979, Rv. 397954).

E’ tuttavia altrettanto chiaro che – come gia’ anticipato – il richiamo alle norme civilistiche disposto dall’articolo 317 c.p.p., comma 3 attiene alla modalita’ esecutiva e non alle altre statuizioni del relativo codice di rito aventi finalita’ diverse e proprie del procedimento civile; ne consegue, quindi, che non trovano applicazione nella sede penale i limiti all’impugnabilita’ dei provvedimento relativi alla nomina ed alla sostituzione del custode indicati dall’articolo 559 c.p.c., u.c., attesa la chiara limitazione dell’applicabilita’, in sede di sequestro conservativo penale, delle disposizioni riguardanti solo le “forme prescritte dal codice di procedura civile per l’esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili” e, non dunque, delle norme, come quella dell’articolo 559 c.p.c., u.c., che disciplinano invece il regime dell’impugnazioni per le quali, invece, trova applicazione la disciplina del codice di procedura penale che non pone limiti all’impugnabilita’ del provvedimento di nomina e/o sostituzione del custode in materia di sequestro conservativo penale.

Deve, conclusivamente, essere affermato il seguente principio di diritto: “In tema di sequestro conservativo di beni immobili, e’ impugnabile l’ordinanza con cui il giudice dispone la nomina del custode, in virtu’ di quanto disposto dall’articolo 317 c.p.p., comma 3, che si riferisce alle sole forme prescritte dal codice di procedura civile per l’esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili, non potendosi quindi applicare in sede penale la limitazione dell’articolo 559 c.p.c., u.c., che esclude l’impugnabilita’ dei provvedimenti del giudice civile in materia di nomina e sostituzione del custode (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza del giudice del riesame che aveva dichiarato inammissibile l’appello cautelare proposto avverso il predetto provvedimento di nomina ex articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera b)”.

9. L’accoglimento del primo motivo rende superfluo l’esame del secondo motivo di ricorso che resta assorbito.

Segue l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti al tribunale di MESSINA per il giudizio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di MESSINA per il giudizio.

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