CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 5 giugno 2015, n. 24332

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BEVERE Antonio – Presidente

Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere

Dott. VESSICHELLI Maria – rel. Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L’AQUILA;

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 426/2014 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del 18/12/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;

sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE E.: rigetto;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS).

FATTO E DIRITTO

Con atto del 12 gennaio 2015, pervenuto nella cancelleria del Tribunale di L’Aquila il 19 gennaio 2015 (spedito con raccomandata il 13), il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale del riesame della stessa citta’ che aveva dichiarato inammissibile il proprio appello, a sua volta proposto contro l’ordinanza del Gip di Vasto, di rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare.

Era stata cioe’ richiesta la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), indagati in ordine ad una serie di furti.

Il gip aveva rigettato tale richiesta e il tribunale del riesame, quale giudice dell’appello, aveva dichiarato inammissibile appunto la impugnazione del pubblico ministero.

Aveva cioe’ osservato che si trattava di impugnazione non presentata nelle forme di legge, avendo il pubblico ministero impugnante fatto ricorso al fax ed anche alla posta elettronica, mezzi non consentiti dall’articolo 583 c.p.p..

Deduce l’impugnante che l’impugnazione spedita per posta elettronica certificata dal dirigente amministrativo della procura di Vasto al dirigente del tribunale di L’Aquila, all’indirizzo di posta elettronica (OMISSIS), deve intendersi come del tutto regolare perche’ il rispetto letterale delle forme previste dall’articolo 583 c.p.p. per l’impugnazione risulta richiesto, dalla giurisprudenza di legittimita’, soltanto nell’ottica e con la finalita’ di garantire l’accertamento sia della data di spedizione che l’originalita’ e la provenienza dell’atto spedito (in tal senso cita sentenza n. 7337 del 2014).

E nel caso di specie, avendo il pubblico ministero fatto ricorso allo strumento della posta elettronica certificata, con firma digitale ritualmente depositata, le esigenze di garanzia sulla provenienza dell’atto dell’ufficio proponente e sulla data di spedizione debbono ritenersi soddisfatte.

Il ricorso e’ infondato deve essere rigettato.

Il pubblico ministero impugnante chiede che sia riconosciuta la legittimita’ della procedura di presentazione della. impugnazione (nella specie, cautelare) attraverso il servizio della posta elettronica certificata la quale consentirebbe di superare i limiti gia’ individuati, dalla giurisprudenza di legittimita’, relativamente all’invio della impugnazione attraverso il servizio internet di “posta raccomandata on-line”: limiti dati dal fatto che questo strumento, non consentendo la trasmissione dell’atto scritto in originale ma solo l’inoltro di un file digitale in formato testo o immagine, che il gestore del servizio provvede successivamente a stampare e recapitare al destinatario, deve ritenersi inidoneo a soddisfare i requisiti di forma prescritti, a pena di inammissibilita’, a garanzia dell’autenticita’ della effettiva riferibilita’ dell’atto all’impugnante (Sez. 3, Sentenza n. 7337 del 31/01/2014 Ud. (dep. 17/02/2014) Rv. 259630).

Ad avviso dell’impugnante, invece, l’invio diretto sulla posta elettronica certificata, a e da l’indirizzo dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari competenti, garantirebbe la riferibilita’ dell’atto al suo apparente estensore.

Senonche’, fermo il rilievo che, allo stato, risulta normativamente previsto l’uso della posta elettronica certificata, anche nel processo penale, con riferimento alle sole notificazioni e comunicazioni, a cura della cancelleria, alle persone diverse dall’imputato (v. da ultimo di 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), resta da verificare se possa affermarsi, in via interpretativa, che un simile strumento rientri nel novero delle forme previste tassativamente per la impugnazione cautelare: e cioe’, oltre a quella del deposito nella cancelleria del Tribunale competente, anche quelle elencate dall’articolo 582 e 583 c.p.p., norme esplicitamente indicate dall’articolo 309 c.p.p., comma 4 che, a sua volta, e’ richiamato dall’articolo 310 c.p.p., comma 2. Forme che consistono, in alternativa alla presentazione personale, nella spedizione con telegramma o con raccomandata, essendo necessario, in quest’ultimo caso, anche la autentica della sottoscrizione della parte privata. Ebbene, deve considerarsi che si tratta di forme tassative che, come gia’ rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, escludono, tra l’altro, l’uso – per l’invio della impugnazione – del fax, compreso quello installato e registrato come appartenente all’Ufficio giudiziario del Pm impugnante.

Si e’ affermato cioe’ che, allo stato e salva ovviamente una modifica della normativa ad opera del legislatore, le modalita’ di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, disciplinate dall’articolo 583 cod. proc. pen. e applicabili anche al pubblico ministero, sono tassative e non ammettono equipollenti, sicche’ e’ inammissibile l’atto di impugnazione proposto dal pubblico ministero a mezzo fax, in quanto tale modalita’ di trasmissione non e’ prevista dalla legge, la quale stabilisce soltanto la possibilita’ di spedizione dell’atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l’autenticita’ della provenienza e la ricezione dell’atto (Sez. 1, Sentenza n. 16776 del 04/04/2006 Ud. (dep. 16/05/2006) Rv. 234250; precedenti Conformi: N. 883 del 1998 Rv. 210818, N. 6285 del 1999 Rv. 215020, N. 11751 del 2001 Rv. 225022, N. 42473 del 2001 Rv. 220215, N. 45711 del 2001 Rv. 220370, N. 48234 del 2003 Rv. 227082, N. 47959 del 2004 Rv. 230288).

La PEC, cosi’ come il detto fax, garantisce la riferibilita’ della provenienza del file dal servizio amministrativo che lo spedisce, ne’ piu’ e ne’ meno del fax appartenente al detto servizio. Ne’ puo’ dirsi che la rievocata tassativita’, fissata dal legislatore con riferimento alla specifica materia de qua, sia superabile alla luce del disposto del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 48 che sancisce la equiparazione della trasmissione di un documento informatico con la posta elettronica certificata, alla notificazione a mezzo posta.

Infatti, tale norma fa salva comunque la specialita’ delle normative di settore, nel caso in esame rappresentate dal disposto dell’articolo 583 c.p.p., ed inoltre dispone equiparando i due sistemi come altrettanti “mezzi di notificazione”, in altri termini prevedendo un meccanismo di conoscenza legale dell’atto notificato ma non anche un sistema in grado di assicurare la sicura riferibilita’ del contenuto di quel documento informatico alla persona fisica che e’ la sola legittimata ad adottarlo, assumendosene la responsabilita’.

P.Q.M.

rigetta il ricorso del PM.

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