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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 agosto 2013 n. 18906[1]

I giudici della Suprema Corte hanno già avuto modo di affermare, la determinazione degli onorari di avvocato e degli (onorari) e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando sia stato l’interessato stesso a specificare le singole voci della tariffa che assume essere state violate ( v. Cass., 19/10/1993, n. 10350 ).
Si è altresì sottolineato come, allorquando censuri la sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, lamentando la violazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale, la parte ha l’onere di fornire al giudice d’appello gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso dovuto al professionista, indicando, in maniera specifica, gli importi e le singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado. Indicazioni che non possono essere desunte da note o memorie illustrative successive, la cui funzione non è quella d formulare censure ma solo quella di chiarire le censur tempestivamente formulate


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/08/tariffe-forensi-la-determinazione-delle-voci-resta-a-discrezione-del-giudice.html

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