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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza n. 18130 del 26 luglio 2013

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25440/2008 proposto da:
M.B. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso l’avvocato ESPOSITO
ELISABETTA, rappresentato e difeso dagli avvocati SANTORO Carmelo,
FUSCO SILVIO A., giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.F.S.R.;
– intimata –
Nonchè da:
G.F.S.R. (c.f. (OMISSIS)),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 6583, presso
l’avvocato BALDUINI MARIA ESTER, rappresentata e difesa dall’avvocato
FAZIO ANTONINO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
M.B. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso l’avvocato ESPOSITO
ELISABETTA, rappresentato e difeso dagli avvocati SANTORO CARMELO,
FUSCO SILVIO A. , giusta procura in calce al ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositato il
17/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29/04/2013 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato S.A. FUSCO che ha chiesto
l’accoglimento del proprio ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’estinzione per sopravvenuta
carenza di interesse.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 08/04/2004, G.F. chiedeva, in revisione della sentenza di divorzio tra essa e il coniuge M. B., che non aveva previsto assegno divorzile a suo favore, assegno periodico per sè ed elevazione ad Euro 400,00 per il mantenimento del figlio, divenuto maggiorenne ma ancora non autosufficiente economicamente.

Il Tribunale di Messina, con decreto 13/06/2006, rigettava la domanda della G. ed elevava ad Euro 300,00 l’assegno per il figlio.

Proponeva reclamo la G. perchè fosse accolta la sua domanda di assegno. Costituitosi il contraddittorio, il M. chiedeva rigettarsi il reclamo, e in via incidentale disporsi versamento diretto al figlio dell’assegno a suo favore.

La Corte d’Appello di Messina, con provvedimento in data 17/12/2007, in parziale accoglimento del reclamo, disponeva assegno a carico del M. per la G. per l’importo di Euro 400,00 mensili, ed elevava a Euro 400,00 l’assegno per il figlio.

Ricorre per cassazione il M..

Resiste, con controricorso, la G. che pure propone ricorso incidentale in punto decorrenza dell’assegno per sè.

Resiste con controricorso al ricorso incidentale il M..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 9 e 5 L. Divorzio. sostenendo che l’assegno, non essendo oggetto di richiesta al momento del divorzio non poteva costituire oggetto di “revisione”. Con il secondo violazione dell’art. 9 L. Divorzio con riferimento all’asserita esistenza di una malattia della moglie che la rendeva inidonea all’attività lavorativa.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale la G. lamenta vizio di motivazione in ordine alla decorrenza dell’assegno.

Va dato atto, come da documentazione prodotta, della morte del ricorrente principale, in data (OMISSIS).

Secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 9689 del 2006; 27556 del 2008), la morte del coniuge in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, anche nella fase di legittimità davanti a questa Corte, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere. Il procedimento di separazione e divorzio può essere proposto e continuato soltanto dai coniugi. Lo scioglimento del matrimonio, con la morte dei coniugi esclude dunque la pronuncia di divorzio e ogni conseguenza relativa all’assegno divorzile e agli altri profili economici tra i coniugi (così come una pronuncia nella modifica delle condizioni), salvo che siano didotti rapporti patrimoniali solo occasionalmente collegati allo stato matrimoniale:

(in tal caso invece il processo potrebbe essere continuato dagli eredi). Nè il figlio maggiorenne, ma non autosufficiente potrebbe, nella specie, coltivare una domanda di assegno nei confronti dell’obbligato ormai deceduto: trattandosi di rapporto personale, non potrebbe procedere nei confronti di altri eredi.

Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso principale, e conseguentemente quello incidentale per cessata materia del contendere.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio di legittimità siano compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi per cessata materia del contendere; dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti.

A norma del D.L. n. 196 del 2003, art. 52, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri atti identificativi delle parti, dei minori e dei parenti, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2013

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