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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 7 marzo 2014, n. 5410

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente
Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9917/2008 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) con studio in (OMISSIS) giusta mandato speciale in calce;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) difensori di se’ medesimi giusta procura a margine;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 92/2007 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 27/02/2007, R.G.N. 945/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo di ricorso assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Per prestazioni professionali non pagate l’avv. (OMISSIS) notifico’ a (OMISSIS) di (OMISSIS) decreto ingiuntivo di pagamento della somma di lire 52.138.540, emesso nel novembre del 1991 dal presidente del Tribunale di Messina sulla base della liquidazione operata dal locale Consiglio dell’ordine degli avvocati.
La (OMISSIS) vi si oppose, sostenendo che l’avv. (OMISSIS) non era stato diligente nel curarne gli interessi nei giudizi in corso tra la proprietaria (OMISSIS) e la conduttrice o occupante (OMISSIS) s.r.l. (che aveva adibito l’immobile a sala giochi) e che aveva anzi procurato notevoli danni economici alla cliente, per il risarcimento dei quali agi’ in riconvenzione.
L’avv. (OMISSIS) resistette ed ottenne, a garanzia della soddisfazione del credito, il sequestro conservativo dell’immobile della (OMISSIS) in (OMISSIS).
In esito alla prova per interpello dell’opposto ed alla escussione dei testi indotti dalla opponente, con sentenza n. 1459/03, depositata il 31.5.2003, il Tribunale dichiaro’ la nullita’ del decreto ingiuntivo (per essere stato notificato a Catania anziche’ a Lugano, dove la (OMISSIS) risiedeva), liquido’ il credito del (OMISSIS) nella minor somma di euro 23.250,75 (pari a lire 45.019.800) e rigetto’ ogni ulteriore domanda della (OMISSIS).
2.- Con sentenza n. 92/07, pubblicata il 27.2.2007, la Corte d’appello di Messina ha respinto l’appello principale della (OMISSIS) e quello incidentale degli eredi di (OMISSIS), condannando la ricorrente principale alle spese del grado.
3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS) affidandosi a cinque motivi, cui resistono con controricorso i suddetti eredi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La sentenza e’ censurata:
a) col primo motivo, per vizio della motivazione in ordine alla correttezza e diligenza dell’avv. (OMISSIS) nell’espletamento del mandato;
b) col secondo, per violazione dell’articolo 2697 c.c., per non avere l’avv. (OMISSIS) provato, come sarebbe stato suo onere a seguito dell’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall’ (OMISSIS), che egli aveva redatto la bozza del contratto preliminare di compravendita per il quale aveva chiesto un compenso di lire 32.700.000, essendo per contro emerso che la relativa scrittura privata era stata predisposta dall’avv. (OMISSIS) (legale della (OMISSIS)) come egli stesso aveva affermato in sede testimoniale;
c) col terzo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1326 c.c., per la ragione ulteriore che un contratto preliminare non era stato mai concluso, che l’affermata collaborazione dell’avv. (OMISSIS) aveva riguardato solo il prezzo, che in una collegata bozza di scrittura privata (neanche questa mai sottoscritta) era contenuta una controdichiarazione dalla quale risultava che il prezzo era simulato e che era stato indicato in una somma maggiore “al fine di agevolare la pratica di mutuo in corso e le relative anticipazioni bancarie all’uopo previste” (a favore della conduttrice potenziale acquirente), sicche’ in definitiva alla (OMISSIS) (locatrice e potenziale venditrice) era stato proposto di assecondare un raggiro;
d) col quarto, per non essersi la sentenza pronunciata sugli acconti ulteriori che la (OMISSIS) aveva versato (lire 1.500.000 tramite due assegni e lire 3.500.000 o 3.000.000 per il canone relativo al settembre del 1990, pagato in udienza dalla conduttrice e trattenuto dall’avv. (OMISSIS));
e) col quinto, per violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 97 c.p.c., per essere state poste le spese del secondo grado a carico della (OMISSIS), appellante principale, benche’ fosse stato rigettato anche l’appello incidentale della controparte.
2.- Il primo motivo e’ fondato.
La Corte d’appello, dopo aver letteralmente riprodotto nella sentenza impugnata (alle pagine da 7 a 11) l’intera motivazione della sentenza di primo grado, ha disatteso il gravame della (OMISSIS) (con la quale ella aveva lamentato l’omessa valutazione delle prove documentali e testimoniali), osservando esclusivamente quanto segue:
“Ne’ puo’ l’avv. (OMISSIS) essere ritenuto responsabile dei rinvii giudiziari essendo a tutti notorio che tali rinvii sono sempre fisiologici e dovuti alle enormi pendenze giudiziarie che non consentono le trattazioni dei processi in corso di una od al piu’ di due udienze. Ne’ puo’ dirsi che l’avv. (OMISSIS) ha avuto trattative per sua colpa con soggetti assolutamente inaffidabili, come voluto dall’appellante, perche’, ancorche’ non dimostrata, dalla mancata richiesta all’IRFIS di finanziamento alla (OMISSIS) per l’acquisto dei locali della (OMISSIS), non dipendeva per le trattative tra le parti intercorso l’acquisto dal detto finanziamento ne’ tampoco da attivita’ dell’avv. (OMISSIS)”.
Al di la’ della non agevole comprensione del secondo periodo, testualmente riprodotto cosi’ come scritto, che pure completamente prescinde dalla assai inquietante prospettazione dell’intera vicenda da parte della (OMISSIS), dalle sue scansioni temporali e dalla circostanza che molte delle sue affermazioni trovavano un obiettivo riscontro addirittura documentale, sta il fatto che in appello (riportato alle pagine da 9 a 12 del ricorso) la (OMISSIS) aveva tra l’altro dedotto:
1) che del tutto impropriamente la sentenza di primo grado aveva escluso una “consapevole negligenza” da parte dell’avv. (OMISSIS), quasi che una negligenza inconsapevole non sia altrettanto ingiustamente pregiudizievole per il cliente;
2) che il 16.2.1991 l’avv. (OMISSIS), su sollecitazione della stessa (OMISSIS) in tal senso consigliata da altro legale, aveva promosso un giudizio di nuova opera per ottenere la sospensione dei lavori di manutenzione straordinaria illegittimamente intrapresi dalla (OMISSIS) ma che l’avv. (OMISSIS), benche’ l’azione fosse stata promossa proprio per ottenere l’immediata difesa del diritto di proprieta’ suscettibile di essere leso col passare del tempo, aveva tuttavia concesso numerosi rinvii all’insaputa della propria cliente, prospettando alla cliente una possibile responsabilita’ contrattuale in relazione alle trattative in corso per l’eventuale vendita dell’immobile alla conduttrice;
3) che era invece del tutto evidente che la sospensione giudiziale dei lavori abusivi avrebbe dato alla (OMISSIS) maggior potere contrattuale per l’eventuale vendita, mentre il consentire il completamento dei lavori da parte della conduttrice aveva indebolito la posizione contrattuale della proprietaria, addirittura facendo perdere alla occupante, ormai consolidatasi nel locale, il sostanziale interesse all’acquisto, con conseguente vanificazione degli scopi per i quali l’azione nunciatoria era stata intrapresa;
4) che il completamento dei lavori di ristrutturazione avrebbe invece consentito alla (OMISSIS) di eccepire ipotetici crediti per le apportate migliorie, com’era infatti puntualmente accaduto a seguito delle numerose azioni di sfratto intentate anche successivamente da altro legale;
5) che tanto non integrava “qualche lieve leggerezza”, come ritenuto dal COA, e che appariva paradossale l’argomentazione secondo la quale “le cause a Messina, per mancanza di giudici, subivano lunghi rinvii”, perche’ nella specie il giudice cautelare c’era e teneva regolari udienze, che pero’ venivano sprecate dall’avv. (OMISSIS) con arbitrarie richieste di rinvio (alle udienze del 26.2.1991, 5.3.1991, 14.3.1991, 11.4.1991 (i cui processi verbali sono riprodotti in ricorso, a pagina 12);
6) che il 13.5.2002 l’avv. (OMISSIS) aveva affermato in sede testimoniale che l’avv. (OMISSIS) aveva stretto un accordo con la controparte (OMISSIS), che le garantiva la conservazione del possesso dell’immobile nel corso della trattativa e che, inoltre, aveva egli stesso (avv. (OMISSIS)) redatto la bozza del preliminare di compravendita da (OMISSIS) ad (OMISSIS).
Nulla di tutto cio’, benche’ si tratti di considerazioni certamente pertinenti ed in larga misura ovvie, risulta in alcun modo delibato dalla Corte d’appello. V’e’ solo un inconferente riferimento all’assenza di responsabilita’ dell’avvocato in relazione alla gravosita’ dei carichi giudiziari dei giudici, ma per rinvii che aveva invece egli stesso domandato.
3.- La sentenza e’ cassata, con assorbimento degli altri motivi, per le gravissime lacune che ne connotano la motivazione, che si rivela in definitiva del tutto apodittica.
Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Catania, regolera’ anche le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania.

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