Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 marzo 2012 n. 3447

Per la S.C. in tema di determinazione del reddito da considerare ai fini del risarcimento del danno per invalidità permanente, l’articolo 4 del Dl n. 857 del 1976, convertito in legge n. 39 del 1977 – dopo aver indicato i criteri da adottarsi con riguardo ai casi di lavoro, rispettivamente autonomo e subordinato -, allorché stabilisce che in tutti gli altri casi il reddito da considerare ai suddetti fini non può essere inferiore a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale, ricomprende in tale ultima previsione non solo l’ipotesi in cui l’invalidità permanente ed il conseguente danno futuro sia stati riportati da soggetti che non siano lavoratori autonomi o dipendenti, ma anche quella, più generale, in cui il danno futuro incida su soggetti attualmente privi di reddito, ma potenzialmente idonei a produrlo

 

Sorrento 6 marzo 2012

Avv. Renato D’Isa

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