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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 maggio 2014, n. 11361. Fermo il principio secondo cui il danno patrimoniale futuro, nel caso di fatto illecito lesivo della persona, e' da valutare su base prognostica ed il danneggiato, tra le prove, puo' avvalersi anche delle presunzioni semplici, con la conseguenza che, una volta provata la riduzione della capacita' di lavoro specifica, se essa e' di una certa entita' e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entita' (cosiddette micropermanenti, le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), e' possibile presumere che anche la capacita' di guadagno di una vittima che eserciti gia' attivita' lavorativa risulti ridotta nella sua proiezione futura – peraltro non necessariamente in modo proporzionale – salvo superamento di tale presunzione per effetto di prova contraria, deve, tuttavia, ritenersi che, la presunzione copra solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, e' onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro dando prova di quali siano stati i suoi redditi. In mancanza di tale prova, il giudice – salvo che per le circostanze concrete, non imputabili al danneggiato, sia impossibile o difficile la dimostrazione di tale contrazione – non puo' esercitare il potere di cui all'articolo 1226 c.c. perche' esso riguarda solo la quantificazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produca reddito e, dunque, possa dimostrare di quanto il reddito sia diminuito

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 maggio 2014, n. 11361 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. STALLA...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 marzo 2012 n. 3447. In caso di incidente stradale il risarcimento del danno per invalidità permanente deve tener anche conto del reddito che la persona in quel momento disoccupata potrebbe produrre in futuro

Corte di cassazione – Sezione VI civile – 6 marzo 2012 n. 3447. In caso di incidente stradale il risarcimento del danno per invalidità permanente deve tener anche conto del reddito che la persona in quel momento disoccupata potrebbe produrre in futuro Il testo integrale[1] Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 marzo 2012 n....