CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 6 maggio 2015, n. 9000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9908/2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

  • ricorrenti –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procure speciali a margine del controricorso e in calce allo stesso;

  • controricorrenti –

e contro

(OMISSIS) (OMISSIS);

  • intimato –

avverso la sentenza n. 280/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata in data 08/03/2011, R.G.N. 1208/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2008 (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano appello nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ nei confronti di (OMISSIS) avverso il provvedimento denominato “ordinanza”, emesso dal Tribunale di Teramo il 13 ottobre 2008 e notificato il 17 ottobre 2008, con il quale era stata rigettata l’eccezione di estinzione del processo, dichiarata la nullita’ della prova testimoniale assunta a mezzo dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS) e disposta la rinnovazione della prova stessa con fissazione della data dell’udienza per il prosieguo del giudizio.

Costituendosi in quel grado il (OMISSIS) aderiva all’istanza degli appellanti mentre gli altri appellati concludevano per l’inammissibilita’ dell’impugnazione ovvero per il rigetto della medesima.

Il procedimento rimaneva sospeso ex lege fino al 31 luglio 2009, a seguito dell’evento sismico verificatosi il 6 aprile 2009, e veniva poi riassunto dalle appellanti

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza dell’8 marzo 2011 rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata, e regolarle spese tra le parti.

Avverso la sentenza della Corte di merito (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.

L’intimato (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede, Sia le ricorrenti che i controricorrenti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta “violazione dell’articolo 116 c.p.c., sulla valutazione documentale dell’avviso di ricevimento del 16.07.2001” nonche’ “insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo di giudizio, riguardante la pretesa validita’ della riassunzione, eseguita, invece, in violazione degli articoli 300, 301, 303 e 305 c.p.c.” (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Le ricorrenti negano di aver riconosciuto la tempestivita’ e regolarita’ della riassunzione; assumono che la notifica dell’atto di citazione in riassunzione, peraltro mancante di qualsiasi decreto di fissazione dell’udienza dal parte del giudice competente, non sarebbe andata a buon fine nei confronti di (OMISSIS), sicche’ il suo deposito in cancelleria, avvenuto in data 23 aprile 2001, non poteva avere alcun effetto ai sensi dell’articolo 303 c.p.c., mentre l’unica richiesta avversaria di fissazione dell’udienza di riassunzione era stata proposta per la prima volta al Giudice in data 22 giugno 2001, oltre il termine di sei mesi dalla declaratoria d’interruzione del processo, risalente al 7 novembre 2000; precisano che, qualora la riassunzione avvenga con atto di citazione, questa debba essere notificata alla controparte prima della scadenza del prescritto termine perentorio. Ritengono che, comunque, il dies a quo nella specie doveva individuarsi non gia’ nella data di declaratoria dell’interruzione bensi’ in quella del decesso dell’avv. (OMISSIS), avvenuto il 12 ottobre 1999, sicche’ all’udienza del 22 giugno 2001 il termine di riassunzione era ormai scaduto, con conseguente estinzione del processo ai sensi dell’articolo 305 c.p.c., atteso che, peraltro l’eventuale proroga avrebbe potuto essere chiesta solo prima della scadenza del predetto termine. Assumono inoltre le ricorrenti che la Corte di merito ha ritenuto di confermare la correttezza della rinnovazione della notifica disposta il 22 giugno 2001, reputando rituale l’avvio del procedimento notificatorio non perfezionato per il mancato ritiro del plico depositato presso l’ufficio postale, certificato dalla cartolina con la menzione di “atto non ritirato”, “non essendo stata individuata la persona cui l’atto doveva essere consegnato”, sostenendo che tale precisazione non sarebbe rilevabile dalla cartolina di riferimento sicche’ sarebbe errata, oltre che illogica e contraddittoria, atteso che il destinatario era il solo (OMISSIS), di cui si ignorava ancora la morte. Hanno pure evidenziato che il ritiro dell’atto, poi avvenuto il 16 luglio 2001, sarebbe stato attribuito all’erede del (OMISSIS), (OMISSIS), laddove quest’ultima, a margine della sottoscrizione, si era qualificata non gia’ quale erede, ma come moglie del predetto, cosi’ riconducendo la pretesa validita’ della notifica al destinatario effettivo. Sostengono, infine, le ricorrenti che, non essendovi stata l’interruzione del processo per morte del (OMISSIS), in difetto della dichiarazione del suo decesso, il decorso del tempo dalla stessa ((OMISSIS)) non avrebbe consentito la notifica impersonale e collettiva agli eredi nell’ultimo domicilio del de cuiuss, con obbligo della notifica personale ai singoli aventi causa.

2. Con il secondo motivo si lamenta “contraddittoria e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine alla posizione della ricorrente (OMISSIS) (articolo 360 c.p.c., n. 5) nonche’ “falsa ed erronea applicazione del combinato disposto degli articoli 299, 300 e 301 c.p.c.” (articolo 360 c.p.c., n. 3).

Sostengono i ricorrenti che la Corte di merito avrebbe perso di vista che nel caso concreto l’interruzione riguardava solo il difensore, non essendo il decesso del (OMISSIS) stato dichiarato nelle forme di rito ne’ essendo emerso dalle relate di notifica eseguite nei confronti del medesimo, sicche’ il rapporto con la ricorrente (OMISSIS) non si sarebbe mai validatamente costituito, avendo la stessa ritirato il plico quale moglie del destinatario, con conseguente mancata instaurazione del rapporto processuale con gli eredi della detta parte.

3. Con il terzo motivo si lamenta che la sentenza gravata “e’ ulteriormente viziata ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per la posizione riflessa delle ricorrenti e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nei cui confronti il contraddittorio non si e’ mai instaurato validamente a seguito dell’assorbente mancata valida e principale costituzione del rapporto processuale nei confronti della signora (OMISSIS)”.

Assumono i ricorrenti che l’inesistenza di una valida riassunzione nei confronti di almeno uno degli eredi del (OMISSIS) sarebbe confermata dall’atto di riassunzione del 19 marzo 2007 redatto in forma di atto di citazione ad udienza fissa estesa a (OMISSIS), quale erede del (OMISSIS), unitamente alle figlie (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e sostengono che l’inesistenza di un valido rapporto processuale nei confronti della (OMISSIS) escluderebbe la possibilita’ di integrazione del contraddittorio, erroneamente disposta nei confronti delle predette coeredi del (OMISSIS).

4. Con il quarto motivo si lamenta che la sentenza gravata “e’ ulteriormente viziata anche al punto 3.4 = riservato al quarto motivo di appello = (pag. 5) sotto diversi profili riconducibili all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 300, 301 e 305 c.p.c. e per contraddittoria motivazione circa la , limitazione della nullita’ alla sola prova testimoniale per violazione del principio del contraddittorio nei confronti delle ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)”.

Assumono i ricorrenti che la Corte di merito, partendo dall’erroneo presupposto dell’avvenuta regolarizzazione del rapporto processuale nei confronti della (OMISSIS) in data 16 luglio 2001, ha confermato la sussistenza della nullita’ solo per il periodo successivo, fino alla costituzione delle litisconsorti necessarie (8 maggio 2007) senza considerare che, nel periodo 2001 – 2007, “viziato per l’accertata violazione del contraddittorio nei confronti delle litisconsorti necessarie, erano state pronunciate due ordinanze rilevanti sotto il profilo delle garanzie difensive e determinanti per l’ulteriore corso della causa”, e cioe’ l’ordinanza dell’8 novembre 2002, con cui il GOA aveva ritenuto, per effetto della ricezione del plico diretto al (OMISSIS) da parte della moglie in data 16 luglio 2001, l’avvenuta regolare notifica della riassunzione nei confronti del predetto, nonche’ l’ordinanza del 28 giugno 2006 con cui, considerato che la conoscenza del decesso del (OMISSIS) si era verificata ad oltre un anno dalla sua morte, per cui non era valida la notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto, il GOA aveva revocato l’ordinanza richiamata prima, facendo obbligo alla parte attrice di notificare la riassunzione del processo agli eredi del (OMISSIS), dopo la loro identificazione.

Ad avviso delle ricorrenti la disposta rinnovazione conferma la mancata precedente valida costituzione del rapporto processuale nei confronti della (OMISSIS) con l’ulteriore conseguente tardivita’ della riassunzione erroneamente disposta dall’estintore a nove anni dell’evento interruttivo e senza che ne ricorressero le condizioni, per l’irritualita’ della notizia del decesso del convenuto, certificata in atti ma non confermata con la necessaria declaratoria di interruzione ex articolo 300 c.p.c..

5. Con il quinto motivo si deduce che la sentenza impugnata sarebbe “viziata al punto 3.5) per violazione di legge riconducibile nella previsione di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’inosservanza degli articoli 303, 305 e 342 c.p.c.”.

Sostengono le ricorrenti che l’estinzione del processo sarebbe automaticamente scaturita dall’inosservanza del termine di riassunzione di cui all’articolo 303 c.p.c., per espressa previsione dell’articolo 305 c.p.c., ed all’uopo sarebbe sufficiente l’eccezione di parte, sollevata in sede di costituzione dalle ricorrenti ne’ sarebbe occorso specifico motivo al riguardo, essendo stata tale eccezione chiaramente enunciata nell’atto di impugnazione.

6. I motivi proposti che, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, precisandosi che vanno disattese le eccezioni di inammissibilita’ sollevate dalle controricorrenti, in quanto possono enuclearsi, sia pure con non agevole lettura, le censure proposte.

6.1. Si osserva che “il riconoscimento delle stesse appellanti” di cui a p. 3 della sentenza impugnata si riferisce chiaramente al solo deposito della citazione in riassunzione in data 23 aprile 2001, sicche’ vanno disattese le doglianze sollevate sul punto nella prima parte della lettera 1.a) del primo motivo di ricorso.

6.2. Va poi precisato che, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non gia’ dal giorno in cui si e’ verificato l’evento interruttivo, bensi’ da quello in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell’ordinanza di interruzione, non essendo sufficiente la conoscenza aliunde acquisita (Cass. 11 febbraio 2010, n. 3085; Cass. 8 marzo 2007, n. 5348). In difetto di prova della legale conoscenza dell’evento in data anteriore al semestre precedente la riassunzione o la prosecuzione, il cui onere incombe sulla parte che ne eccepisce l’intempestivita’ (Cass. 11 febbraio 2010, n. 3085), nel caso di specie, occorre far riferimento alla dichiarazione dell’interruzione avvenuta all’udienza del 7 novembre 2011, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito.

6.3. Al fine della valida riassunzione del processo sospeso o interrotto, non e’ influente che la parte istante vi abbia provveduto, anziche’ con comparsa o ricorso al giudice per la fissazione dell’udienza di prosecuzione, con citazione della parte ad udienza fissa, la quale possiede tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo previsto nell’articolo 297 c.p.c., consistente nel compimento di un atto di parte prima che sia trascorso il termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio, che puo’ essere perseguita anche attraverso un atto di citazione che sia notificato alla controparte prima della scadenza del termine medesimo (Cass. 9 novembre 2001, n. 13857; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26977; Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27183) e, pertanto, non rileva che nell’ipotesi da ultimo indicata, difetti – come nel caso all’esame – il decreto di fissazione d’udienza, contrariamente a quanto assumono le ricorrenti.

6.4. Il giudizio risulta tempestivamente e ritualmente riassunto nei confronti di (OMISSIS), litisconsorte necessario, in data 11 aprile 2001, come evidenziato dai controricorrenti; pertanto, ritualmente e’ stata disposta la rinnovazione nei confronti delle eredi del (OMISSIS), con ordinanza del 28 giugno 2006, evidenziandosi che nei confronti di quest’ultimo, peraltro, il processo risulta essere stato riassunto gia’ nell’aprile 2001, non essendo all’epoca ancora stato dichiarato il suo intervenuto decesso, e che di tale riassunzione era stata poi disposta la rinnovazione ex articolo 291 c.p.c., per difetto del termine di sessanta giorni tra il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza e la data di udienza fissata, come evidenziato dai controricorrenti, senza che nulla sia stato contestato ex adverso a tale ultimo riguardo (rinnovazione ex articolo 291 c.p.c.).

6.5. L’esame di ogni altra questione pure proposta risulta assorbito.

7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

8. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi e luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attivita’ difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.

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