Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 30 aprile 2015, n. 8826

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente

Dott. MATERA Lina – Consigliere

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27053-2008 proposto da:

CONSORZIO (OMISSIS) (OMISSIS), IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. PRESIDENTE DEL CONSORZIO, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

  • ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE CULTURALE (OMISSIS) (OMISSIS), IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

  • controricorrente –

avverso la sentenza n. 1178/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2015 dal Consigliere Dott. PROTO CESARE ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’improcedibilita’, in subordine, nel merito l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consorzio di (OMISSIS) proponeva appello avverso la sentenza in data 3/10/2003 con la quale il Tribunale di Roma aveva disatteso la sua domanda di risarcimento danni proposta contro l’Associazione culturale (OMISSIS), ritenendo il difetto di legittimazione processuale del Presidente del Consorzio in quanto carente di potere.

L’appellante deduceva che per clausola statutaria il Presidente rappresentava il Consorzio in tutti i giudizi e chiedeva l’accoglimento della domanda; l’appellata Associazione culturale (OMISSIS) chiedeva il rigetto dell’appello e con appello incidentale riproponeva tutte le eccezioni e difese anche sul merito gia’ proposte in primo grado.

La Corte di Appello di Roma con sentenza del 17/3/2008 rigettava l’appello osservando che il Presidente del Consorzio che aveva agito in giudizio, pur avendo la rappresentanza dell’ente, non aveva poteri di amministrazione ne’ ordinaria ne’ straordinaria e pertanto il rappresentante aveva la necessita’ di essere autorizzato all’azione giudiziale o doveva ottenere una ratifica dall’organo deliberativo al quale competeva il potere di esprimere la volonta’ di agire in giudizio, ma non risultava ne’ autorizzazione ne’ ratifica.

Il Consorzio di (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo.

L’associazione culturale (OMISSIS) ha resistito con controricorso eccependo preliminarmente che il soggetto ( (OMISSIS)), qualificatosi Presidente e rappresentante pro tempore del Consorzio di (OMISSIS) che ha proposto ricorso e che ha conferito la procura speciale, non aveva il potere di conferire la procura in quanto non era piu’ il rappresentante del Consorzio perche’ ne era stata pronunciata la decadenza con sentenza del tribunale di Roma del 12/9/2008 per mancanza della qualita’ di consorziato.

Con ordinanza interlocutoria del 31/7/2014 la causa era rinviata a nuovo ruolo essendo concesso al ricorrente termine di giorni 60 per il deposito di delibera del Consorzio di autorizzazione al ricorso per cassazione o di ratifica del proposto ricorso per cassazione; il ricorrente ha depositato due delibere, rispettivamente del 3 Gennaio 2008 e del 2/1/2009 con le quali il Consiglio, nella prima esorta il Presidente ad agire e resistere in ogni giudizio e nella seconda, dopo avere rinnovato l’esortazione, autorizza il Presidente ad agire e resistere il giudizio nell’interesse del Consorzio senza specifico riferimento a questo giudizio di cassazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 36 c.c. e articolo 75 c.p.c..

Il ricorrente sostiene che, differentemente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello, il Presidente aveva legittimamente agito in quanto il potere di rappresentare l’ente in giudizio gli era conferito dall’articolo 36 c.c. e dallo stesso articolo 15 dello statuto, che non richiedeva la delibera dell’organo amministrativo dell’associazione, delibera che, comunque costituisce solo una condizione di efficacia e non di validita’ degli atti processuali posti in essere dall’ente.

Il ricorrente ha quindi depositato verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio che conferma e ratifica il potere del presidente ad agire e resistere in tutti i giudizi civili che vedono interessato il Consorzio di (OMISSIS) sostenendo che tale delibera, che integra la capacita’ processuale puo’ intervenire con effetti retroattivi anche in un momento successivo alla proposizione del giudizio e percio’ anche nel giudizio di Cassazione.

Il ricorrente, formulando i quesiti di diritto ex articolo 366 bis ora abrogato, ma applicabile ratione temporis, chiede:

– se comporti violazione o falsa applicazione dell’articolo 36 c.c. e dell’articolo 75 c.p.c., la decisione della Corte di Appello d Roma che, nel rigettare il gravame, ha statuito che il Presidente del Consorzio, pur avendo a norma di’ statuto i poteri di rappresentanza dell’Ente in giudizio, non ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione all’uopo necessari, dovendo questi essere integrati da delibera dell’organo amministrativo;

se invece non comporti violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 36 c.c. e dell’articolo 75 c.p.c., la rimessione della causa al giudice del merito qualora l’integrazione dei poteri processuali del Consorzio intervenga nel corso del giudizio di Cassazione.

2. In ordine al primo quesito, con il quale si sostiene la tesi che non fosse necessaria la delibera autorizzativa o di ratifica dell’organo al quale sono statutariamente attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, si deve confermare la legittimita’ della sentenza della Corte di Appello che non ha violato le norme richiamate nel motivo, ma ha applicato correttamente il principio per il quale la delibera dell’organo collettivo del Consorzio (che presenta i caratteri dell’associazione non riconosciuta) e’ richiesta affinche’ il presidente dell’ente, a cui compete la “legitimatio ad processum”, possa agire o resistere in giudizio; tale delibera concorre ad integrare la capacita’ processuale dell’ente e costituisce una condizione di efficacia degli atti processuali posti in essere dal legale rappresentante. In altri termini, in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facolta’ di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, puo’ essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cass. S.U. 16/11/2009 n. 24179); la Corte di Appello ha escluso che il Presidente fosse investito del potere rappresentativo sostanziale e sul punto non v’e’ censura specifica.

Quanto al secondo quesito si deve osservare che questa Corte ha gia’ affermato il principio che l’autorizzazione del consiglio d’amministrazione di un ente al presidente ad agire o resistere in giudizio, che concorre ad integrare la capacita’ processuale dell’ente medesimo, costituendo una condizione dell’azione, puo’ intervenire per tutto il corso del processo, con effetto retroattivo, salvo sia intervenuto sul punto il giudicato e purche’ contenga la volonta’ espressa di ratificare e sia depositata, qualora intervenga nella fase del giudizio di cassazione, unitamente al ricorso e non successivamente ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., la cui previsione e’ limitata alle ipotesi di nullita’ della sentenza (Cass. 19/6/2007 n. 14260).

Tuttavia questa Corte ha altresi’ affermato che tale sanatoria non opera quando i giudici di merito abbiano gia’ rilevato la mancanza del presupposto processuale, traendone le debite conseguenze in ordine alla validita’ dell’atto compiuto in mancanza di esso (Cass. 11/1/1995 n. 267).

Infatti numerose pronunce (Cass. 6/12/1977, n. 5284; 15/12/1980, n. 6490; 12/6/1971 n. 1810) puntualizzano che il principio, secondo cui l’autorizzazione del consiglio d’amministrazione di un ente al presidente ad agire o resistere in giudizio puo’ intervenire con effetto retroattivo nel corso del giudizio, non opera quando i giudici di merito abbiano gia’ rilevato la mancanza del presupposto processuale, traendone le debite conseguenze in ordine alla validita’ dell’atto compiuto in mancanza della delibera.

In questo giudizio gia’ con la sentenza di primo grado (depositata in data 3/10/2003) il Tribunale aveva deciso ponendo a fondamento della sua decisione la carenza di poteri del Presidente del Consorzio e la Corte di Appello ha correttamente deciso sulla base della mancanza della delibera dell’organo amministrativo dell’associazione.

Con l’appello il Consorzio non aveva dedotto l’eventuale violazione dell’articolo 182 c.p.c., che, nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica introdotta con la Legge n. 69 del 2009, consentiva al giudice di concedere un termine per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo il verificarsi di una decadenza e, anzi, la Corte di Appello ha rilevato che il Consorzio non aveva mai prodotto una delibera che lo autorizzasse a procedere giudizialmente o una delibera di ratifica del suo operato e sul punto non v’e’ specifica censura.

Il Consorzio con l’appello si era invece limitato a ribadire l’infondata tesi che il Presidente del Consorzio rappresentava il Consorzio in tutti i giudizi e soltanto con il ricorso per Cassazione ha prodotto la (generica) delibera di conferma e ratifica). Pur volendosi estendere l’ambito di applicazione della norma contenuta nell’articolo 372 c.p.c., secondo cui la produzione in sede di legittimita’ di atti o documenti e’ ammessa soltanto nei casi in cui gli stessi riguardano la nullita’ della sentenza impugnata e l’ammissibilita’ del ricorso e del controricorso, tale produzione nel presente giudizio di cassazione, determinerebbe l’annullamento della sentenza impugnata, benche’ questa sul punto abbia rettamente confermato la sentenza di primo grado ritenendo invalidi gli atti compiuti, in quanto non provata la legittimazione processuale. In questa ipotesi, dunque, non puo’ essere pronunciato l’annullamento della sentenza – corretta al riguardo e definitiva sul punto – perche’ l’annullamento verrebbe pronunciato unicamente al fine di porre riparo a un’omissione della parte interessata, che avrebbe potuto e dovuto, come nel caso in esame, produrre gli atti de quibus gia’ nel giudizio di primo grado o almeno nel giudizio di appello.

2. In conclusione l’univo motivo di ricorso e’ infondato e il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimita’ liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Consorzio ricorrente a pagare alla controricorrente Associazione Culturale (OMISSIS) le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in euro 2.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi, oltre 15% sul compenso per spese forfetarie, oltre accessori di legge.

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