Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 6 maggio 2015, n. 9135

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5090/2012 proposto da:

(OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di PAVIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 544/2011 del TRIBUNALE di PAVIA del di 8/08/2011, depositatali 18/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del di’ 11/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – E’ stata depositata in cancelleria relazione, resa ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. e datata 18.7.14, regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Pavia, n. 544 del 18.8.11, del seguente letterale tenore:

“1. – (OMISSIS) ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale e’ stato respinto il suo appello avverso la sentenza del giudice di pace di Pavia, di reiezione della suo opposizione alla cartella esattoriale a lui notificata per il recupero di prestazioni sanitarie indebitamente erogate al figlio (OMISSIS), portatore di handicap grave ed interdetto soggetto alla sua tutela. L’intimato resiste con controricorso.

2. – Il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., se del caso anche in relazione all’articolo 360-bis c.p.c. – parendo doversi accogliere.

3. – Il ricorrente si duole, con unitario motivo, di “violazione delle norme e dei principi generali sulla rappresentanza da parte del tutore desumibili dall’articolo 357 c.c. e segg. – violazione del Decreto Legislativo n. 109 del 1998, articolo 2, comma 6 – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”: sostanzialmente lamentando l’ingiustizia della tesi, sulla cui base e’ risultato soccombente, della correttezza della notifica a lui di una cartella esattoriale per il recupero di un credito verso il figlio, interdetto e soggetto alla tutela di lui, con inammissibile commistione di due distinti soggetti giuridici; e comunque sostenendo che la normativa sul cosiddetto indicatore della situazione economica equivalente (Decreto Legislativo n. 109 del 1998, articolo 2) non conferisce agli enti erogatori di prestazioni assistenziali il diritto di richiedere, ex articolo 438 c.c. e surrogandosi all’incapace, prestazioni alimentari a carico dei componenti il nucleo familiare.

4. – Ribatte il Comune ricordando come ogni atto della complessa procedura di recupero del credito sia stato chiaramente indicato come debitore l’interdetto (OMISSIS) e sostenendo la correttezza di una intestazione della cartella al ricorrente (OMISSIS), per essere costui il soggetto passivo del rapporto pecuniario costituente la controprestazione per il servizio assistenziale erogato; e, ricordata la consolidata giurisprudenza sulla nullita’ della notifica effettuata all’incapace, lungamente argomenta per l’indispensabilita’ di rivolgere ogni pretesa esecutiva, anche esattoriale, nei confronti del tutore legale rappresentante dell’incapace.

4. – Se e’ indubbio che nessun atto, nemmeno esecutivo e quindi neppure se ad esso equiparato come la cartella esattoriale, possa essere notificato direttamente all’incapace (come si esprime pure l’unica pronuncia di legittimita’ richiamata dalla qui gravata sentenza: Cass. 6318 del 2000), nella specie non si tratta di valutare a chi sia notificato l’atto, ma chi in esso sia indicato come debitore.

Ora, e’ pacifico che detta cartella identifichi come debitore in proprio il tutore, senza menzionare tale qualita’, anziche’ l’interdetto come rappresentato dal tutore: ma tanto comporta proprio l’inammissibile commistione tra due soggetti e due patrimoni giuridici assolutamente – e per intuitiva nozione – tra loro distinti. E’ invero evidente che, ove la prestazione assistenziale sia erogata in favore dell’interdetto e si ritenga poi che la stessa non fosse dovuta, e’ all’interdetto che deve chiedersi la ripetizione: sia pure, beninteso, evocandolo in giudizio o sottoponendo il suo esclusivo e proprio (eventuale) patrimonio ad esecuzione con la specificazione che l’azione cognitiva o quella esecutiva si svolge nei di lui confronti, come rappresentato dal suo tutore. Diversamente, si costituirebbe il tutore debitore in luogo del suo rappresentato, cosa che collide con elementari principi dell’ordinamento, tra cui quello di persistenza della soggettivita’ giuridica anche dell’incapace e quello di personalita’ della responsabilita’ patrimoniale.

5. – E del ricorso non puo’ che proporsi immediatamente l’accoglimento e la decisione nel merito con annullamento dell’opposta cartella esattoriale, in quanto illegittimamente identifica come debitore diretto (OMISSIS), anziche’ (OMISSIS) come rappresentato dal suo tutore (OMISSIS)”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuno ha depositato memoria o e’ comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.

3. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

4. – Pertanto, ai sensi degli articoli 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va accolto e la gravata sentenza cassata.

E’ pure possibile secondo quanto prospettato nella relazione e non occorrendo altri accertamenti di fatto, decidere il merito, atteso che l’affermazione dei principi indispensabili all’accoglimento del ricorso comporta de plano anche l’accoglimento dell’opposizione in origine disposta e l’annullamento dell’opposta cartella esattoriale (indicata in atti come “recapitata” il 18.7.09, contrassegnata dal n. (OMISSIS), per euro 607,50 a titolo contribuzione ai costi per il servizio di refezione fruito da (OMISSIS) presso il Centro Diurno Disabili “(OMISSIS)” negli anni 2007/2008), in quanto illegittimamente identifica come debitore diretto (OMISSIS), anziche’ (OMISSIS) come rappresentato dal suo tutore (OMISSIS).

Le spese non possono che seguire la soccombenza, quanto al grado di merito ed al presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, in accoglimento dell’originaria opposizione annulla l’opposta cartella esattoriale – contrassegnata dal n. (OMISSIS) – e condanna il Comune di Pavia, in pers. del leg. rappr.nte p.t, al pagamento, in favore di (OMISSIS), delle spese di lite, liquidate, per il grado di merito, in euro 485,00, di cui euro 35,00 per esborsi, nonche’, per il giudizio di legittimita’, in euro 560,00, di cui euro 50,00 per esborsi, in entrambi i casi oltre rimborso eventuale c.u., maggiorazione spese generali ed accessori nella misura di legge.

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