Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 agosto 2013 n 18654[1]
La speciale azione di cui al Dpr n. 224/1998, configura una forma di tutela residuale e speciale rispetto a quella accordata dall’art. 2043 cod. civ., la quale prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza della ‘difettosità’ del prodotto, segnatamente richiedendo l’art. 8 del cit. Dpr che «il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno».
È ben vero che il concetto di difetto assunto dal Dpr n. 224/1988 è riconducibile non solo al difetto di fabbricazione, ma anche alle ipotesi dell’assenza o carenza di istruzioni, risultando strettamente connesso al concetto di sicurezza, piuttosto che a quella di ‘vizio’ del prodotto; senonchè, nel caso all’esame – esclusa la carenza informativa, in quanto neppure allegata dall’odierna ricorrente nel giudizio di merito – la diversa qualificazione della domanda non gioverebbe, comunque, a parte ricorrente, una volta che risulta esclusa anche l’esistenza di un difetto di fabbricazione eziologicamente riconducibile all’evento dedotto in giudizio
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