Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 5 dicembre 2013, n. 27287

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26 gennaio 2005 il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, accogliendo la domanda, proposta da L.F.F. , di risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza dell’incendio verificatosi il (omissis) , a causa del cattivo funzionamento di una stufa a gas, nei locali della caserma della tenenza della Guardia di Finanza di Bagheria, presso cui l’attore prestava servizio quale vice brigadiere, condannava il Ministero delle Finanze al pagamento in favore del L.F. della somma di Euro 2.328,51, oltre interessi dalla data di costituzione in mora sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei “danni fisici”, e della somma di Euro 10.546,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla predetta data, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali.
Avverso tale decisione il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva appello, cui resisteva il L.F. che proponeva appello incidentale.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28 gennaio 2009, rigettava l’appello principale; dichiarava inammissibile il primo motivo dell’appello incidentale; in accoglimento del secondo motivo di quest’ultimo gravame, condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, in favore del L.F. , degli interessi compensativi, al tasso legale, a decorrere dal 29 dicembre 1994, e disponeva la rivalutazione monetaria della somma di Euro 10.546,00 dalla predetta data sino alla data di pubblicazione della sentenza di secondo grado, confermava nel resto la sentenza impugnata e regolava le spese di quel grado di giudizio.
Avverso la sentenza della Corte di merito il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Ha resistito con controricorso L.F.F. .

Motivi della decisione

1. Al ricorso in esame si applica il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. -inserito nel codice di rito dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d) della legge 18 giugno 2009, n. 69 – in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (28 gennaio 2009).
2. Con l’unico motivo, in relazione al quale è stato formulato idoneo quesito di diritto, denunciando la violazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c, assume il ricorrente che “in astratto il principio della responsabilità cumulativa di venditore distributore ex art. 2050 c.c. e di utilizzatore ex art. 2051 c.c.” non può essere messa in discussione; tuttavia, nel caso all’esame, la Corte di merito non ne avrebbe fatta corretta applicazione.
Sostiene il Ministero che la causa dello scoppio in questione è stata individuata nella difettosità della valvola e rileva che la Corte di merito ha affermato che, nonostante la bombola fosse stata controllata da parte dei tecnici della ditta venditrice nel giorno stesso in cui si era verificato l’incidente, l’Amministrazione avrebbe dovuto rendersi conto del difettoso funzionamento della valvola, sicché l’inadempienza della predetta ditta sarebbe stata solo una concausa dell’evento lesivo in quanto il controllo sull’idoneità all’uso della cosa compete anche al custode in ragione del potere materiale che egli esercita su di essa senza che possano invocarsi, per escluderne la responsabilità, precedenti omessi interventi da parte si soggetti privati o pubblici, salvo prova del caso fortuito.
Ad avviso del ricorrente, la decisione della Corte di merito si fonda sull’erroneo presupposto di fatto e di diritto che la responsabilità per scoppio possa nel caso di specie essere ricondotta a due distinte ed autonome sfere causali.
Secondo il Ministero “le due presunzioni di responsabilità cumulativa coprono due diverse aree di responsabilità. Però non é possibile attribuire alcuna colpa ad entrambi [i ricordati soggetti (venditore-distributore e utilizzatore) ove le due aree di responsabilità si sovrappongano perché attinenti alla medesima circostanza di fatto individuata come causa dell’evento”.
Rappresenta il Ministero che, nel caso all’esame, il difettoso funzionamento dell’impianto era stato oggetto di segnalazione e richiesta di intervento da parte dell’Amministrazione sicché lo stesso giorno i tecnici della ditta fornitrice-manutentrice effettuarono un controllo ad hoc.
Essendosi l’Amministrazione attivata tempestivamente ed essendo stato effettuato il controllo, assume il ricorrente che nessun ulteriore adempimento la predetta avrebbe dovuto porre in essere per evitare l’evento né era onerata di far eseguire una nuova verifica.
2.1. Sostiene il Ministero che al caso di specie andrebbe applicato il principio (indicato nel formulato quesito di diritto) secondo cui “sebbene l’art. 2051 c.c. imponga al custode il controllo sull’idoneità all’uso della cosa in ragione del potere materiale che egli esercita su di essa senza che possano invocarsi per escluderne la responsabilità precedenti omessi interventi da parte di soggetti privati o pubblici, non potrà attribuirsi alcuna responsabilità all’Amministrazione utilizzatrice dell’impianto a gas ove, in caso di danneggiamento per incendio, lo scoppio sia stato determinato da un difettoso funzionamento sul quale il giorno dell’evento sia stata effettuata una verifica ad hoc da parte dei tecnici della ditta fornitrice addetti alla manutenzione dell’impianto su richiesta dell’amministrazione, configurandosi in tal caso una sovrapposizione della responsabilità dell’impresa fornitrice su quella dell’amministrazione utilizzatrice”.
2.2. Il motivo é infondato.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui va data continuità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del rapporto di causalità con il bene in custodia; una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (v. Cass. 5 febbraio 2012, n. 2660; Cass. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. 30 ottobre 2010, n. 26051). Nel caso all’esame, invece, il ricorrente non lamenta e neppure allega l’intervenuta interruzione del nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso ma deduce soltanto una “una sovrapposizione della responsabilità dell’impresa fornitrice su quella dell’amministrazione utilizzatrice”.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
4. Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *