SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

SENTENZA 4 dicembre 2013, n. 27117

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 20 giugno 2007 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Modena, in data 3 maggio 2004, con cui era stata accolta la domanda proposta dalla Banca Carige s.p.a. nei confronti dei coniugi S..B. e P.G. , avente ad oggetto la revoca, ai sensi dell’art. 2901 c.c., degli atti del 17 luglio e del 27 luglio 2000 con i quali il primo aveva costituito un fondo patrimoniale, destinandovi tutte le sue proprietà immobiliari. In particolare, premesso che nel giudizio di primo grado era intervenuta la Banca Popolare dell’Emilia e Romagna facendo propria la domanda dell’attrice, la Corte di appello osservava che: 1) i crediti delle banche, nascenti da fideiussioni prestate dal B. a garanzia delle obbligazioni della Nord Impianti Italiana s.r.l. della quale era socio ed amministratore, erano da considerare anteriori agli atti di disposizione, dovendosi avere riguardo alla data delle fideiussioni e non a quella della scadenza dell’obbligazione garantita poiché ciò che rilevava era il momento della nascita del credito e non quello della sua esigibilità; ne conseguiva che ai fini dell’elemento soggettivo era richiesta la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori e non anche la dolosa preordinazione dell’atto; ne conseguiva ulteriormente che il B. , certamente a conoscenza per il suo ruolo delle difficoltà della società garantita, era anche consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori con un atto a titolo gratuito, quale la costituzione del fondo patrimoniale, avente ad oggetto il suo intero patrimonio immobiliare, che diveniva perciò aggredibile soltanto alle condizioni previste dall’art. 170 c.c.; 2) gli appellanti non avevano offerto la prova dell’inidoneità degli atti a pregiudicare i creditori in quanto aventi ad oggetto beni il cui valore, secondo il loro assunto, era assorbito dalle ipoteche iscritte; non erano stati, infatti, forniti elementi utili per stabilire un valido raffronto tra l’importo del credito ipotecario e l’effettiva consistenza degli immobili destinati a fondo patrimoniale; 3) si doveva anche escludere che la costituzione del fondo patrimoniale fosse un atto dovuto in considerazione del credito vantato dalla Pozzetti nei confronti del coniuge in conseguenza delle spese da essa sopportate per le ristrutturazione di uno degli immobili; infatti, non solo la costituzione del fondo si doveva ritenere anomala rispetto al fine indicato, ma l’attendibilità dell’assunto era contraddetta dai nove anni trascorsi tra i lavori di ristrutturazione e gli atti oggetto di revocatoria; 4) infine, l’estensione del contraddittorio a Gianna Pozzetti doveva ritenersi necessaria, ancorché la proprietà dei beni fosse restata in capo al costituente, poiché la stessa era partecipe, sia pure nei limiti previsti dall’art. 168 c.c., degli effetti della costituzione del fondo patrimoniale.
S..B. e G..P. propongono ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi illustrati anche con memoria. La Banca Carige s.p.a. e la Banca Popolare dell’Emilia e Romagna resistono con distinti controricorsi.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 100 c.p.c., 167, 168 e 2901 c.c., lamentando l’erronea affermazione della legittimazione passiva di G..P. , coniuge del costituente il fondo patrimoniale, in quanto la stessa si era limitata a partecipare alla stipula degli atti, rinunciando ad esercitare impugnazioni e non acquisendo alcun diritto soggettivo; né una rappresentanza processuale rispetto ai beni costituiti nel fondo poteva desumersi dall’art. 168 c.c., che ne regola soltanto l’amministrazione.

Il motivo è infondato. Questa Corte, infatti, ha più volte affermato il principio secondo cui la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale, in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia, e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito, comportano che, nel giudizio avente ad oggetto l’azione revocatoria promossa nei confronti dell’atto costitutivo, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche se l’atto sia stato stipulato da uno solo di essi, non potendo in ogni caso negarsi l’interesse dell’altro coniuge, quale beneficiario dell’atto, a partecipare al giudizio (Cass. 18 novembre 2011. n. 21494; Cass. 13 luglio 2006, n. 15917). Con riferimento al caso in cui, come nella specie, l’azione revocatoria promossa dal creditore personale di uno dei coniugi abbia ad oggetto un fondo patrimoniale al cui atto costitutivo abbiano preso parte entrambi, il fondamento di tale legittimazione è stato, poi, individuato nel fatto stesso di tale partecipazione e, pertanto, non solo nel caso in cui la proprietà dei beni costituiti nel fondo spetti ad entrambi i coniugi (Cass. 17 marzo 2004, n. 5402), ma anche nel caso in cui la proprietà dei beni sia rimasta in capo al costituente (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1242). Invero, anche in quest’ultima ipotesi il conferimento nel fondo comporta pur sempre l’assoggettamento dei beni ad un vincolo di destinazione, con la costituzione di un diritto di godimento attributivo delle facoltà e dei doveri previsti dagli artt. 167 – 171 c.c., il cui venir meno per effetto dell’accoglimento della revocatoria rappresenta un pregiudizio di per sé idoneo a rendere configurabile un interesse del coniuge non proprietario tale da imporne la partecipazione al giudizio.

Come rilevato dalla decisione da ultimo citata, tale conclusione è coerente con il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la decisione n. 9660 del 26 aprile 2009 che, esprimendosi sulla diversa fattispecie relativa alla revoca di un atto di disposizione da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale, ha ritenuto essenziale la distinzione tra l’atto ed il rapporto che nasce dall’atto come effetto legale ed ha precisato che, quando è impugnata la validità o l’efficacia dell’atto i coniugi sono litisconsorti necessari solo se entrambi hanno partecipato all’atto. Il che è appunto avvenuto nel caso di specie.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 2901 e 2967 c.c., 116 c.p.c., nonché il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva escluso l’inidoneità dell’atto ad incidere sulla garanzia dei creditori per la preesistenza di una ipoteca che ne assorbiva il valore – assumendo che non risultavano elementi utili per stabilire un valido raffronto tra importo del credito ipotecario ed effettiva consistenza degli immobili destinati a fondo patrimoniale senza tuttavia prendere in considerazione l’atto di intervento del Credito Italiano in una procedura di espropriazione immobiliare a carico del B. nel quale si dava atto di una iscrizione ipotecaria di lire 1.000.000.000 e si chiedeva l’ammissione alla distribuzione del ricavato per lire 871.005.051=; dalla detta iscrizione, presa secondo i ricorrenti per un importo inferiore a quello usualmente praticato dalle banche, si poteva desumere il ridotto valore dell’immobile.

Il motivo, con il quale si deduce un vizio di motivazione è inammissibile per mancanza del momento di sintesi, previsto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Restano assorbite le ulteriori ragioni di inammissibilità discendenti, sul piano dell’autosufficienza, dalla mancata indicazione dell’atto difensivo nel quale la questione sarebbe stata sottoposta alla Corte di appello e, sul piano della natura della censura, dalla non decisività del non univoco elemento presuntivo trascurato dalla sentenza impugnata.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2901 e. e, lamentando che la Corte di appello, al fine di stabilire la necessità alternativamente del requisito soggettivo della consapevolezza del pregiudizio o di quello della dolosa preordinazione, aveva fatto riferimento, per individuare la nascita del credito, alla data delle fideiussioni anziché all’inadempimento del debitore principale.

Il motivo è infondato. Nella giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidato il principio secondo cui “con riguardo alla posizione del fideiussore…, l’acquisto della qualità del debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito (e non anche a quello della scadenza dell’obbligazione del debitore principale), sì che è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l’atto pregiudizievole (nella specie, costituzione di un fondo patrimoniale) sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde predicare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della c.d. dolosa preordinazione” (Cass. 22 gennaio 1999, n. 591; conff. Cass. 4 giugno 2001, n. 7484; Cass. 27 giugno 2002, n. 9349; Cass. 9 aprile 2009, n. 8680; Cass. 15 ferraio 2011, n. 3676; in senso contrario non può citarsi, come fanno i ricorrenti, Cass. 9 aprile 1996, n. 3251 poiché la sentenza ha deciso su un ricorso che non proponeva la questione e lamentava soltanto l’erronea individuazione del momento in cui il debitore principale era divenuto inadempiente).

Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva escluso che nella specie ricorresse una ipotesi di atto dovuto, in quanto il mezzo prescelto per l’adempimento, anche se diverso da altri possibili, era comunque idoneo allo scopo.

La censura è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi. La Corte di appello, infatti, non ha escluso l’astratta possibilità che l’adempimento di una obbligazione possa avvenire mediante la costituzione di un fondo patrimoniale, ma ha escluso che ciò sia avvenuto nella fattispecie al suo esame.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese di lite liquidate in favore di ciascuna delle parti controricorrenti in Euro 7.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CP.

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