Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 30 marzo 2015, n. 6394

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15024/2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS);

– intimata –

Avverso la sentenza n. 627/2011 del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il 11/06/2011 R.G.N. 2160/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2014 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi avverso la sentenza del tribunale di Roma in data 11.6.2011, che ha rigettato l’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi dallo stesso proposta in relazione alle cartelle esattoriali emesse a seguito di infrazioni al codice della strada.

Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi il ricorrente denuncia la nullita’ della sentenza per omessa motivazione e per violazione del modello previsto dall’articolo 281 sexies c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 4).

Le censure sono fondate per le ragioni che seguono.

I dati processuali rilevanti e incontroversi sono i seguenti: la causa espressamente fu definita ex articolo 281 sexies c.p.c., il dispositivo della sentenza venne letto in udienza, la motivazione non venne esposta contestualmente ma depositata due giorni dopo.

Il ricorrente parla di abnormita’ della fattispecie per poi precisare il motivo come “nullita’ della sentenza per violazione del modello previsto dall’articolo 281 sexies c.p.p.”.

Va innanzitutto esclusa l’ipotesi dell’abnormita’.

Non ogni difformita’ dal modello legale genera abnormita’.

L’atto processuale e’ riconoscibile come sentenza e produce gli effetti tipici delle sentenze e non crea nessuna situazione di stallo processuale.

Pertanto, non puo’ parlarsi di abnormita’ ne’ sotto il profilo strutturale ne’ sotto il profilo funzionale.

Eliminato tale equivoco, occorre vedere se la sentenza certamente non conforme al tipo di sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c. – puo’ farsi rientrare nel tipo ordinario di sentenza.

Tale operazione concettuale trova un ostacolo in un argomento insormontabile: il dispositivo e’ stato letto in udienza.

La parte essenziale della sentenza e’ il dispositivo.

La sentenza puo’ esistere senza motivazione, non puo’ esistere senza dispositivo.

Pertanto, i tipi di sentenza (ordinario o ex articolo 281 sexies c.p.c.) vanno determinati in base al dispositivo: se letto in udienza o depositato in cancelleria.

Invece, ai fini della definizione del tipo di sentenza non conta la motivazione (se letta in udienza o depositata successivamente).

Tale conclusione e’ intrinsecamente coerente ed e’ congruente con i dati normativi.

Gli effetti della sentenza si producono al momento della pubblicazione del dispositivo, ed e’ in quel momento che si consuma il potere decisorio del giudice.

Da questa conclusione derivano alcune inferenze giuridiche.

Una sentenza invalida ex articolo 281 sexies c.p.c., non puo’ convertirsi in una sentenza valida secondo il modello ordinario.

L’assoluta eterogeneita’ dei modelli preclude questa operazione interpretativa.

Oltretutto, neppure in questo modo si potrebbe affermare la validita’ della sentenza, posto che la difformita’ rispetto al modello ordinario di sentenza sarebbe ugualmente vistosa.

La seconda inferenza ci porta direttamente alle conclusioni dell’argomento: la sentenza impugnata e’ sussumibile sotto il tipo dell’articolo 281 sexies c.p.c., ma presenta una difformita’ strutturale che la rende invalida.

Infatti, un elemento strutturale indefettibile della sentenza ex 281 sexies cpc e’ la contestualita’ tra dispositivo letto in udienza e motivazione.

Questa contestualita’ nell’intento del legislatore tradottosi in una norma di agevole interpretazione quale appunto quella dell’articolo 281 sexies c.p.c. – significa che con la lettura del dispositivo il giudice ha consumato non solo il suo potere decisorio, ma anche quello motivazionale.

In altri termini, in base alla norma citata, il giudice puo’ motivare solo contestualmente. Se lo fa successivamente la sua motivazione e’ irricevibile e pertanto irrilevante, in quanto estranea alla struttura dell’atto processuale ormai compiuto.

In definitiva, il caso in esame non va inquadrato ne’ nell’atto abnorme, ne’ in una sentenza di tipo ordinario comunque difforme da tale modello.

Va invece inquadrata nel tipo di sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c., nulla per mancanza strutturale (potremmo dire, grafica) di motivazione.

Gli ulteriori motivi restano assorbiti.

La sentenza e’, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti e la causa e’ rimessa per nuovo esame al Tribunale di Grosseto in persona di diverso magistrato.

Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Grosseto in persona di diverso magistrato.

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