Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 30 giugno 2015, n. 13331

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10624/2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), rispettivamente erede testamentario il primo nonche’ marito separato ma non divorziato il secondo e figlia i unica della de cuius – tutti eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

nonche’ da:

(OMISSIS) SPA in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) rispettivamente erede testamentario il primo nonche’ marito separato ma non divorziato il secondo e figlia unica della de cuius – tutti eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso principale;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1188/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/10/2011, R.G.N. 2453/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2015 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi n. 5-6-7-11-12 del ricorso principale; rigetto o assorbimento degli altri motivi nonche’ del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il (OMISSIS) (OMISSIS) rimase vittima d’un sinistro stradale, allorche’ era trasportata su un veicolo condotto da (OMISSIS), di proprieta’ di (OMISSIS), ed assicurato dalla (OMISSIS) s.p.a. (che in seguito mutera’ ragione sociale in (OMISSIS) s.p.a.; d’ora innanzi, per brevita’, ” (OMISSIS)”).

In conseguenza del sinistro pati’ lesioni personali.

2. Nel (OMISSIS) (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Bologna i responsabili, chiedendone la condanna al risarcimento del danno. Pendente il giudizio, l’attrice mori’ per leucemia.

I suoi eredi ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), costituendosi e coltivandone la domanda, sostennero che tale malattia fosse una conseguenza del sinistro, invocandone le ovvie conseguenze sul piano del risarcimento.

3. Il Tribunale di Bologna con sentenza 17.4.2003 accolse la domanda, ma (escluse che la morte dell’attrice fosse stata causata dal sinistro, e liquido’ alle parti attrici il solo risarcimento del danno alla salute patito alla vittima primaria in vita, e da questa trasmesso agli eredi jure haereditario.

La sentenza venne appellata dagli eredi (OMISSIS) in via principale, e dalla (OMISSIS) in via incidentale.

La Corte d’appello di Bologna con sentenza 10.10.2011 n. 1188 accolse in parte l’appello principale, e liquido’ il danno nella maggior somma, rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale, di circa 750.000 euro, oltre accessori.

Anche la Corte d’appello escluse, tuttavia, un valido nesso di causa tra il sinistro del (OMISSIS) e la morte di (OMISSIS), rigettando il motivo di gravame proposto su tale questione.

4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione in via principale da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di 18 motivi di ricorso illustrati da memoria.

La (OMISSIS) ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su un motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale.

1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe nulla, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.

Espongono, al riguardo, che la sentenza sarebbe nulla per non avere rinnovato la consulenza tecnica d’ufficio. Soggiungono che la consulenza d’ufficio andava rinnovata “perche’ v’era stata una notevole evoluzione scientifica”.

1.2. Il motivo rasenta la temerarieta’.

Da un lato, infatti, la scelta di disporre o meno una consulenza tecnica e’ rimessa alla discrezionalita’ del giudice di merito, e la relativa valutazione non e’ sindacabile in sede di legittimita’ se non sotto il profilo del vizio di motivazione, non certo sotto il profilo della nullita’ processuale.

Per altro verso, i ricorrenti non sono in grado di indicare alcun vizio scientifico contenuto nella c.t.u., in tesi erroneamente recepito dalla Corte d’appello, e tale da tramutarsi in un vizio logico della motivazione.

2. Il secondo motivo del ricorso principale.

2.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano genericamente la “ingiustizia della decisione”, per avere escluso il nesso di causa tra il sinistro e la leucemia che condusse a morte (OMISSIS).

2.2. Il motivo e’ manifestamente inammissibile: sia perche’ non deduce alcuno dei vizi di cui all’articolo 360 c.p.c., in violazione del principio di specificita’ dei motivi del ricorso per cassazione; sia in ogni caso perche’ chiede a questa Corte una diversa ricostruzione del nesso di causa rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito: e dunque sollecita una tipica valutazione di merito.

3. Il terzo motivo del ricorso principale.

3.1. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

Espongono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere il nesso di causa tra la morte della vittima per leucemia ed il sinistro stradale del (OMISSIS).

3.2. Il motivo e’ inammissibile per le medesime ragioni indicate al p.2.2.

4. Il quarto motivo del ricorso principale.

4.1. Col quarto motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe contemporaneamente affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3 (si assumono violati gli articoli “6 e 13 convenzione di Roma e 47 Carta di Nizza”); sia da una nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

Espongono, al riguardo, che la sentenza sarebbe viziata da “antimodernismo”, perche’ ha deciso la questione ad essa sottoposta (e cioe’ se sussistesse un nesso di causa tra sinistro e leucemia) sulla base d’una perizia eseguita molti anni prima.

4.2. Il motivo e’ manifestamente inammissibile.

Con esso i ricorrenti lamentano nella sostanza che, a causa del tempo trascorso tra l’epoca in cui fu eseguita la c.t.u. e l’epoca della decisione, il progresso scientifico avrebbe potuto consentire maggiori certezze circa l’esistenza d’un valido nesso di causa tra sinistro e leucemia.

Si tratta dunque di una censura con la quale i ricorrenti, lungi dal prospettare una violazione di legge, un vizio processuale od un vizio motivazionale, censurano una scelta istruttoria (non rinnovare la c.t.u.), per di piu’ sulla base di una mera ipotesi e non di dati scientifici certi ed attendibili.

5. Il quinto motivo di ricorso.

5.1. Col quinto motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3.

Si assumono violati gli articoli 1223, 2056 e 2059 c.c.; articoli 3, 24, 32, 111 e 117 Cost. (nonche’ ulteriori precetti normativi, citati tuttavia in modo non conferente).

Espongono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel liquidare il danno alla salute patito in vita da (OMISSIS) in base ai noti criteri uniformi predisposti dal Tribunale di Milano.

5.2. Il motivo e’ inammissibile, perche’ solleva una questione nuova.

I ricorrenti infatti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non indicano se e quando abbiano invocato, gia’ nei gradi di merito, l’applicazione delle ed. tabelle milanesi. Vale dunque il principio, gia’ affermato da questa Corte, secondo cui “nella liquidazione del danno non patrimoniale, l’applicazione di criteri diversi da quelli risultanti dalle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano puo’ essere fatta valere in sede di legittimita’, come vizio di violazione di legge, soltanto quando in grado di appello il ricorrente si sia specificamente doluto della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle milanesi ed abbia altresi’ versato in atti dette tabelle” (Sez. 3, Sentenza n. 24205 del 13/11/2014, Rv. 633430; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014, Rv. 633403).

6. Il sesto ed il settimo motivo del ricorso principale.

6.1. Sesto e settimo motivo del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente.

Con essi i ricorrenti lamentano la nullita’ della sentenza e l’error iuris, per non avere la Corte d’appello “personalizzato” il risarcimento del danno non patrimoniale.

6.2. Ambedue i motivi sono manifestamente inammissibili, per due ragioni:

– sia in quanto i ricorrenti non indicano dove e quando abbiano, nei gradi di merito, allegato fatti idonei a giustificare la personalizzazione;

– sia perche’ sollecitano nella sostanza una valutazione di merito.

7. I motivi ottavo, nono e decimo del ricorso principale.

7.1. L’ottavo, il nono ed il decimo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

Con essi i ricorrenti lamentano che la sentenza sarebbe “nulla”, e comunque immotivata ed erronea, nella parte in cui non ha accordato loro il risarcimento del “danno morale” patito dalla vittima primaria, che avrebbe dovuto essere liquidato in misura pari al 100% del danno biologico.

7.2. Tutti e tre i motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati, per tre ragioni.

La prima e’ che i ricorrenti prescindono del tutto dal consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione della salute ha natura unitaria, sicche’ nella liquidazione di esso occorre avere riguardo ai pregiudizi concretamente subiti dalla vittima, e non alle “etichette” definizione coniate dalla prassi (danno biologico, morale, alla vita di relazione, ecc.).

La seconda e’ che la Corte d’appello, nel liquidare il danno non patrimoniale patito da (OMISSIS), ha tenuto debito conto delle sofferenze morali, condividendo il criterio liquidativo adottato dal Tribunale (cosi la sentenza impugnata, p. 8): e dunque non sussiste il vizio di omessa pronuncia.

La terza ragione di inammissibilita’ e’ che l’accertamento e la stima del danno costituiscono apprezzamenti di merito, incensurabili in sede di legittimita’ se non per difetto di motivazione. Nel caso di specie, pero’, i ricorrenti non spiegano perche’ mai la cospicua somma liquidata dalla Corte d’appello non sarebbe sufficiente a ristorare il pregiudizio patito dalla vittima, e quali circostanze di fatto ritualmente dedotte e provate la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare.

8. I motivi undicesimo e dodicesimo del ricorso principale.

8.1. L’undicesimo ed il dodicesimo motivo del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente.

Con essi i ricorrenti lamentano la nullita’ della sentenza d’appello, per non avere liquidato le spese di c.t.u. e di c.t.p., e comunque per non avere provveduto sulle relative domande.

8.2. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del ricorso incidentale, che impone – per quanto si dira’ – la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, anche per le spese.

9. Il tredicesimo motivo del ricorso principale.

9.1. Coi 13 motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe viziata da una nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.

Espongono, al riguardo, che la sentenza sarebbe nulla per non essersi pronunciata sulla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale consistito nelle spese mediche sostenute dalla vittima, ma non documentate.

9.2. Il motivo e’ infondato.

La Corte d’appello ha espressamente qualificato “non provato” il danno emergente consistito nelle spese di cura (pag. 9 della sentenza impugnata), e che le spese di cura non fossero state documentate dalla vittima lo ammettono gli stessi ricorrenti.

Ne’ i ricorrenti indicano, in violazione del principio di autosufficienza, da quali fatti noti la Corte d’appello sarebbe potuta risalire, ex articolo 2729 c.c., al fatto ignorato dell’esistenza e dell’ammontare d’un danno emergente rappresentato dai costi delle cure.

10. Il quattordicesimo motivo del ricorso principale.

10.1. Col 14 motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3.

Lamentano che la Corte d’appello, non cumulando gli interessi con la rivalutazione monetaria, avrebbe “violato i principi cardine dell’ordinamento italiano ed europeo”.

10.2. Il motivo e’ manifestamente infondato, avendo la sentenza fatto corretta applicazione dei criteri di liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, sanciti da questa Corte a partire dalla nota decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995, Rv. 490480.

11. Il quindicesimo motivo del ricorso principale.

11.1. Col 15 motivo del proprio ricorso i ricorrenti lamentano nella sostanza un error in procedendo. Deducono che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere inammissibile perche’ nuova la domanda, da essi formulata intervenendo in causa dopo la morte di (OMISSIS), di risarcimento del danno patito jure proprio per la morte della vittima primaria.

11.2. Il motivo e’ manifestamente inammissibile.

La Corte d’appello, se da un lato ha dichiarato la domanda di risarcimento del danno jure proprio inammissibile perche’ nuova, dall’altro – con una ulteriore ratio decidendi – l’ha altresi’ reputata infondata, sul presupposto che non fu il sinistro stradale a causare la morte di (OMISSIS).

Pertanto il rigetto del motivo di ricorso concernente la questione del nesso di causa tra sinistro e morte assorbe l’esame del presente motivo di ricorso.

12. Il sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo motivo del ricorso principale.

12.1. Col 16, col 17 e col 18 motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’erroneita’ della sentenza d’appello sia nella parte in cui ha ritenuto di compensare le spese nella misura del 50% le spese del doppio grado di giudizio; sia nella parte in cui ha erroneamente individuato lo “scaglione” di valore sul quale ha liquidato le spese.

12.2. Tutti e tre i motivi restano assorbiti dall’accoglimento del ricorso incidentale e dalla cassazione con rinvio, anche per le spese, della sentenza impugnata.

13. Il ricorso incidentale della (OMISSIS).

13.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale, la (OMISSIS) sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

Espone, al riguardo, che la Corte d’appello ha liquidato in modo irrazionale il danno biologico, tenendo conto della vita media e non di quella effettivamente vissuta dalla vittima.

13.2. Il motivo e’ manifestamente fondato, in virtu’ del principio gia’ ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “ove la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto e’ chiamato a rispondere, la determinazione dei danno biologico che gli eredi del defunto richiedano “iure successionis” va effettuata non piu’ con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva. (Sez. 3, Sentenza n. 10980 del 09/08/2001, Rv. 548927; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 22338 del 24/10/2007, Rv. 599941; Sez. 3, Sentenza n. 23739 del 14/11/2011, Rv. 620529).

Per tenere debito conto della vita effettivamente vissuta dalla vittima, il giudice di merito adottera’ il criterio della proporzione, secondo cui il risarcimento che si sarebbe liquidato a persona vivente sta al numero di anni che questi aveva ancora da vivere secondo le statistiche di mortalita’, come il risarcimento da liquidare a persona gia’ defunta sta al numero di anni da questa effettivamente vissuti tra l’infortunio e la morte.

14. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimita’ e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

visto l’articolo 380 c.p.c.:

-) rigetta il ricorso principale, ad eccezione dei motivi 11, 12, 16, 17 e 18, che restano assorbiti;

-) accoglie il ricorso incidentale;

-) cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione;

-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’ e di quelle dei gradi di merito.

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