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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
sentenza 3 luglio 2014, n. 15240
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 7357/2010 proposto da:
P.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato LUBERTO ENRICO, rappresentata e difesa dall’avvocato CAMAIONI LITA CATERINA giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del rispettivo Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 20048/2009 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 22/01/2009 R.G.N. 11536/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato LITA CATERINA CAMAIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15) e inammissibilità ex art. 366 bis c.p.c., del 2^ motivo;
cassazione con rinvio anche art. 336 c.p.c..
Svolgimento del processo
1. Con ricorso al Tribunale di Bologna ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 152, P.N., assistente di Polizia penitenziaria, ha chiesto che fosse accertata l’illegittimità del trattamento di alcuni suoi dati sanitari compiuto dal Ministero della giustizia.
Il Tribunale, con sentenza del 22 gennaio 2009, ha accertato che il trattamento dei dati sanitari compiuti dall’Amministrazione convenuta non era conforme alle previsioni del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 4 e 20, in quanto, trattandosi di dati sensibili, gli stessi potevano essere trattati solo in presenza di autorizzazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali, nella specie non richiesta. Il Tribunale, però, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni, sul rilievo che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova sul punto, compensando le spese di lite.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna propone ricorso la P., con unico atto affidato a due motivi.
Resiste con controricorso il Ministero della giustizia.
La P. ha presentato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Rileva la ricorrente che, in conformità a quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione ad altri tipi di danno – come quello alla reputazione personale ovvero quello da illegittima levata del protesto – anche per l’illegittimo trattamento dei dati personali sensibili il danno dovrebbe ritenersi in re ipsa.
1.1. Il motivo non è fondato.
Esso, benchè formulato in termini di vizio di motivazione, pone in realtà una censura di violazione di legge, perchè lamenta che la sentenza, avendo accertato l’illegittimità del trattamento dei dati sensibili, non ne abbia poi tratto la conclusione della sussistenza di un danno in re ipsa, procedendo al relativo risarcimento.
Questa Corte, con la sentenza 25 marzo 2003, n. 4366, pronunciata nella materia diversa, ma tuttavia simile, della lesione del diritto alla riservatezza, ha stabilito che tale lesione determina un illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c., al quale, tuttavia, non consegue un’automatica risarcibilità, dovendo il pregiudizio morale o patrimoniale essere comunque provato secondo le regole ordinarie, quale ne sia l’entità ed a prescindere anche dalla difficoltà della relativa prova. Il che, tra l’altro, è del tutto logico, trattandosi di un danno-conseguenza e non di un danno-evento.
Non potrebbe giungersi a diversa conclusione, del resto, neppure se si identificasse il danno in questione in termini di danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, poichè la fondamentale sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, delle Sezioni Unite di questa Corte, nell’ammettere la risarcibilità della lesione di siffatti diritti e nel tracciarne rigorosamente i confini, ha contestualmente riconosciuto che l’esistenza del relativo danno deve comunque essere provata dal danneggiato.
Del tutto inconferente, infine, si palesa il richiamo alla giurisprudenza in tema di illegittima levata del protesto; materia nella quale, a parte l’evidente diversità, non sussiste uniformità nella giurisprudenza circa la sussistenza di un danno in re ipsa.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in riferimento alla compensazione delle spese disposta dal Tribunale di Bologna.
Rileva la ricorrente che il Giudice non avrebbe motivato sulle ragioni di tale compensazione, e che essa sarebbe comunque ingiusta alla luce della giurisprudenza di questa Corte.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Da un lato, infatti, esso censura come error in procedendo una presunto vizio di motivazione. Oltre a ciò, il motivo non contiene la formulazione di alcun quesito di diritto, necessario poichè il ricorso è soggetto, ratione temporis, al regime dell’art. 366 bis c.p.c..
E’ appena il caso di rilevare, comunque, che non si vede per quale motivo il Tribunale avrebbe dovuto condannare l’Amministrazione alle spese di giudizio, tenendo conto del fatto che all’accertamento dell’illegittimità del trattamento non ha fatto seguito alcuna prova sulla concretezza del danno subito.
3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00, per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 14 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2014.