Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 29 maggio 2012 n. 8561. Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell’attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative

Il testo integrale[1]

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 maggio 2012 n. 8561

Così stabilito dalla Suprema Corte.

Inoltre, ne consegue che, ove il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato.

Sorrento, 30 maggio 2012.

Avv. Renato D’Isa

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