Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 giugno 2012 n. 10860[1]
Così stabilito dalla Suprema Corte.
La Corte di Piazza Cavour ha affermato il seguente principio di diritto “la responsabilità ex articolo 2051 del codice civile per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l’attore dimostri il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode”.
Sorrento, 3 luglio 2012.
Avv. Renato D’Isa
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