Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 giugno 2013 n. 28133[1]
Il titolare di un immobile che lo abbia concesso in locazione e che a sua insaputa sia stato destinato a un giro di prostituzione non può subire il sequestro preventivo dell’immobile in ragione dei canoni di locazione percepiti
Per la Cassazione non può essere condiviso l’opposto orientamento giurisprudenziale, richiamato dai giudici di primo grado (Cassazione, sezione III, 19 maggio 1999, n. 8600), secondo cui la semplice concessione in locazione dl un immobile a un soggetto del quale si sa che vi eserciterà la prostituzione integra il reato di cui all’art. 3, n. 8), della legge n. 75 del 1958, perché costituisce un contributo agevolatore di detta attività, consentendo condizioni più favorevoli sicure per il suo esercizio, Tale orientamento ha infatti la conseguenza dl allargare eccessivamente l’ambito di applicazione della tutela penale, rendendo punibile qualsiasi aiuto prestato alia prostituta e, in particolare, l’aiuto relativo alle sue esigenze abitative, che solo indirettamente agevolano l’attività di prostituzione; cosicché non sussiste un nesso causale penalmente rilevante della condotta dell’agente e l’evento dei favoreggiamento della prostituzione.
Il reato di favoreggiamento della prostituzione è configurabile solo laddove vi siano prestazioni ed attività ulteriori rispetto a quella della semplice concessione in locazione dl un immobile ad una singola donna a prezzo di mercato (sezione 3, 23 maggIo 2007, n. 35373, Rv. 237400)
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