Cassazione toga rossa

sUPREMA Corte di Cassazione

SEZIONE III

sentenza 26 maggio 2014, n. 11638

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25973/2010 proposto da:
(OMISSIS) SPA in persona del Direttore Generale Dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1182/2009 del TRIBUNALE di TERNI, depositata il 03/11/2009, R.G.N. 4139/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARCI Maurizio, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 3 novembre 2009, il Tribunale di Terni ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta da (OMISSIS) S.p.A. avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione con la quale era stata dichiarata improcedibile l’esecuzione immobiliare esattoriale intrapresa dalla societa’, quale agente per la riscossione, nei confronti del debitore (OMISSIS), mediante avviso di vendita ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 78.
L’opponente, premesso che aveva pignorato la quota dei due sesti dell’immobile descritto nell’avviso di vendita e che aveva provvisoriamente aggiudicato la quota ad (OMISSIS) (pure chiamato nel giudizio di opposizione), aveva contestato la decisione di improcedibilita’ (con il conseguente ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento) che il giudice dell’esecuzione aveva adottato nel presupposto che non fosse stata dimostrato che l’esecutato (OMISSIS) avesse accettato l’eredita’ nella quale era compresa detta quota. Al riguardo l’opponente aveva dedotto l’errore del giudice dell’esecuzione nell’applicare le norme in materia di accettazione dell’eredita’: sebbene non fosse stata trascritta contro il dante causa del (OMISSIS) ed a favore di quest’ultimo l’accettazione dell’eredita’, l’opponente esponeva che la denuncia di successione era stata presentata dall’ufficio competente e che era stata prodotta in giudizio documentazione comprovante il compimento da parte di (OMISSIS) di atti dispositivi della quota a lui pervenuta quale erede dei genitori, e quindi l’accettazione tacita dell’eredita’.
1.1.- Il Tribunale ha, come detto, rigettato l’opposizione. Ha ritenuto che l’accettazione tacita di eredita’ non sia sufficiente a rendere procedibile l’esecuzione nei confronti dell’erede che non risulti tale dai registri immobiliari e che, comunque, la trascrizione dell’accettazione dell’eredita’, ai sensi dell’articolo 2648 c.c., debba precedere la trascrizione dell’atto di pignoramento contro l’erede, sia per assicurare il rispetto del principio della continuita’ delle trascrizioni, sia, soprattutto, per consentire al giudice dell’esecuzione di accertare la titolarita’, in capo all’esecutato, del diritto reale oggetto dell’espropriazione, onde tutelare l’aggiudicatario dal pericolo dell’evizione.
2.- Avverso la sentenza (OMISSIS) S.p.A., denominazione sociale assunta da (OMISSIS) S.p.A., a seguito di fusione per incorporazione di (OMISSIS) S.p.A. in (OMISSIS) S.p.A., propone ricorso straordinario affidato ad un motivo.
Gli intimati non si difendono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, l’errata interpretazione delle norme sull’accettazione dell’eredita’ e sulla continuita’ delle trascrizioni.
La ricorrente sostiene che l’esecutato (OMISSIS) non sarebbe stato un semplice chiamato all’eredita’, ma un vero e proprio erede, nella quota dei due sesti dell’immobile pignorato, per avere tacitamente accettato l’eredita’ dei genitori, suoi danti causa.
Secondo la ricorrente, avuto riguardo ai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di accettazione tacita di eredita’, nel caso di specie si sarebbe dovuto ritenere che l’esecutato avesse compiuto atti idonei allo scopo. In particolare, risulterebbe da una visura catastale prodotta in giudizio che, dopo la denuncia di successione presentata il 27 febbraio 2007, a seguito della vendita, nel maggio 2007, della quota di un terzo da parte di altro coerede e comproprietario, (OMISSIS), ad (OMISSIS) ed (OMISSIS) (quest’ultima, a sua volta erede e comproprietaria nella quota di un terzo) sarebbe stata effettuata una voltura in catasto, per una diversa distribuzione degli spazi, che avrebbe riguardato anche (OMISSIS): a detta della ricorrente, questa circostanza sarebbe indicativa dell’accettazione tacita dell’eredita’ da parte di quest’ultimo, che altrimenti non avrebbe consentito all’attivita’ posta in essere dalla sorella e dal cognato.
La ricorrente aggiunge che, stante l’accettazione tacita dell’eredita’ da parte dell’esecutato, la continuita’ delle trascrizioni sarebbe stata assolta con la trascrizione della denuncia di successione da parte dell’ufficio preposto.
2.- Il motivo e’ infondato.
La sentenza impugnata e’ conforme a diritto nel dispositivo, anche se va corretta nella motivazione, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., u.c..
E’ corretta l’affermazione del giudice a quo per la quale spetta al giudice dell’esecuzione verificare la titolarita’, in capo al debitore esecutato, del diritto (di proprieta’ o diritto reale minore) pignorato sul bene immobile. Questa verifica va compiuta, d’ufficio, mediante l’esame della documentazione prodotta dal creditore procedente ai sensi dell’articolo 567 c.p.c., comma 2, ovvero, allo scopo, integrata su ordine del giudice dell’esecuzione, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo. Si tratta di verifica formale, cioe’ basata su indici di appartenenza del bene desumibili dalle risultanze dei registri immobiliari; non ha carattere sostanziale, perche’ la titolarita’ del diritto sul bene immobile pignorato in capo all’esecutato non e’ un presupposto dell’espropriazione immobiliare e perche’ il decreto di trasferimento non contiene l’accertamento dell’appartenenza del bene al soggetto esecutato (cfr. Cass. n. 11090/93, in motivazione); soltanto, spetta al creditore procedente dimostrare, appunto attraverso detta documentazione, la trascrizione di un titolo d’acquisto a favore del debitore esecutato, nonche’ l’assenza di trascrizioni a carico dello stesso debitore relative ad atti di disposizione del bene, precedenti la trascrizione del pignoramento.
Non puo’ essere seguito, in materia di processo esecutivo, l’orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento all’articolo 2644 c.c., per il quale il difetto di trascrizione di un atto non e’ rilevabile di ufficio, ma deve essere eccepito dalla parte interessata a farlo valere in proprio favore (cfr. Cass. n. 1105/78, n. 994/81, n. 11812/11): infatti, e’ compito del giudice dell’esecuzione verificare d’ufficio la validita’ del pignoramento e la sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione esecutiva, tra cui rientra anche l’appartenenza al debitore del bene che, sottoposto a pignoramento, costituisce l’oggetto del processo esecutivo.
In conclusione, va affermato il principio per il quale, nel processo esecutivo, spetta al giudice dell’esecuzione verificare, d’ufficio, la titolarita’, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l’esame della documentazione depositata dal creditore procedente ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell’articolo 567 c.p.c., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore.
3.- Tuttavia, quanto appena detto non conduce necessariamente al corollario affermato nella sentenza impugnata, nel caso in cui sia sottoposto a pignoramento un bene immobile del quale il creditore procedente assuma la titolarita’ in capo al debitore esecutato per acquisto fattone in qualita’ di erede. In tal caso, poiche’ l’eredita’ si acquista con l’accettazione (arg. ex articolo 459 c.c.), la verifica officiosa ha ad oggetto la trascrizione dell’accettazione espressa o tacita dell’eredita’.
Secondo il Tribunale di Terni, in forza del principio della continuita’ delle trascrizioni, la trascrizione del pignoramento effettuata in mancanza della trascrizione dell’acquisto a causa di morte comporterebbe sempre il rigetto dell’istanza di vendita, per essere il pignoramento stesso privo di effetti; con la conseguenza – ritenuta nella sentenza impugnata- che il creditore procedente non potrebbe, in corso di processo esecutivo, ripristinare la continuita’ delle trascrizioni, malgrado risulti un atto di accettazione dell’eredita’ non trascritto a favore dell’esecutato.
L’affermazione e’ errata e va corretta, tenendo distinte le ipotesi di cui appresso.
3.1.- La trascrizione dell’acquisto mortis causa, che abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, va effettuata ai sensi dell’articolo 2648 cod. civ..
La norma prevede, al secondo comma, che, per quanto riguarda l’accettazione dell’eredita’, essa si opera in base alla dichiarazione del chiamato contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
In questo caso l’accettazione dell’eredita’ e’ espressa, ai sensi dell’articolo 475 c.c.. La verifica, in sede esecutiva, avra’ esito positivo, e non si porra’ questione alcuna se l’accettazione sia stata trascritta prima della trascrizione del pignoramento sul bene pervenutogli per successione, da parte dell’erede, poi assoggettato ad esecuzione.
Conseguenze identiche ha la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredita’ che, consistendo, ai sensi dell’articolo 476 c.c., nel compimento di atti che presuppongono necessariamente la volonta’ di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualita’ di erede, ben puo’ essere effettuata dallo stesso erede ai sensi dell’articolo 2648 c.c., comma 3.
4.- Peraltro, quest’ultima norma consente che, in mancanza di trascrizione dell’accettazione proveniente dall’erede, se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredita’, chiunque possa richiedere la trascrizione di quell’atto, qualora risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Non vi sono dubbi che la richiesta di trascrizione possa provenire anche dal creditore di colui che abbia assunto la qualita’ di erede accettando tacitamente mediante atto che rivesta le forme anzidette. Ed, invero, mentre si deve escludere che i creditori personali dell’erede possano compiere essi stessi atti di accettazione dell’eredita’ mediante l’esercizio dell’azione surrogatoria ex articolo 2900 c.c., diversa e’ l’ipotesi in cui l’atto di accettazione esista e ne manchi la trascrizione, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 2648 c.c., comma 3.
Secondo il Tribunale di Terni, tuttavia, la richiesta e la relativa trascrizione da parte del creditore che intenda avviare un’azione esecutiva immobiliare dovrebbero precedere l’inizio del processo esecutivo. Si sostiene che la trascrizione del pignoramento effettuata in mancanza della trascrizione dell’accettazione sarebbe priva di effetti ai sensi dell’articolo 2650 c.c., comma 1, e che la trascrizione tardiva dell’atto anteriore (comportante accettazione tacita dell’eredita’), pur ripristinando la continuita’ delle trascrizioni, non consentirebbe alla trascrizione dell’atto di pignoramento di produrre i suoi effetti retroattivamente ai sensi dell’articolo 2650 c.c., comma 2, avendo quest’ultima norma effetti soltanto sostanziali.
L’assunto per il quale, nel caso in esame, opererebbe soltanto il primo comma, e non anche l’articolo 2650 c.c., comma 2, non e’ corretto.
Esso, oltre a non trovare alcun riscontro nella lettera della norma, non e’ condivisibile nemmeno sul piano sistematico, specificamente in ragione delle regole che governano il processo esecutivo, sebbene, come si dira’, queste comportino degli adattamenti del principio della continuita’ delle trascrizioni, onde garantire la stabilita’ dell’acquisto dell’aggiudicatario.
4.1.- Non appare pertinente il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, alla norma dell’articolo 459 c.c., nella parte in cui prevede che l’effetto dell’accettazione dell’eredita’ risale al momento nel quale si e’ aperta la successione ed all’affermazione per la quale essa opera sul piano sostanziale e non su quello processuale, di cui al precedente di questa Corte di Cassazione n. 2849/92, citato allo scopo dal Tribunale di Terni. Il caso affrontato riguardava la questione, affatto diversa dalla presente, relativa all’individuazione degli eredi del debitore deceduto prima dell’avvio del processo esecutivo, vale a dire all’individuazione dei soggetti tenuti all’adempimento per successione al debitore e quindi assoggettabili ad esecuzione in tale qualita’; per di piu’, con riferimento alla peculiare situazione processuale data dalla notificazione del precetto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 477 c.p.c.. Riguardo a tale ipotesi e’ certamente da condividere la massima, secondo cui “la facolta’ del creditore di avvalersi del titolo esecutivo nei confronti dell’erede, ai sensi dell’articolo 477 c.p.c., e, quindi, di notificargli il titolo medesimo ed il precetto, postula, ove si tratti di chiamato all’eredita’ non in possesso dei beni ereditari, che lo stesso abbia in precedenza accettato l’eredita’, espressamente o tacitamente, con onere della relativa prova, in caso di opposizione dell’intimato al precetto, a carico di detto creditore, mentre deve negarsi rilevanza, al fine indicato, ad un’accettazione dell’eredita’ sopravvenuta nel corso del giudizio d’opposizione, posto che la legittimita’ del precetto va riscontrata con riferimento all’epoca della sua intimazione, a prescindere da vicende successive, ancorche’ idonee a conferire retroattivamente efficacia al titolo esecutivo”.
Nel caso in oggetto, invece, la qualita’ di erede non rileva sul piano processuale, cioe’ per individuare il soggetto passivo del processo esecutivo, come nel caso in cui il titolo esecutivo si sia formato contro il de cuius. Essa rileva piuttosto sul piano sostanziale, quale titolo dell’acquisto del diritto reale sul bene immobile pignorato o da pignorare ai danni del soggetto passivo dell’esecuzione, che si assume essere debitore in proprio. Il chiamato all’eredita’ non acquista tale diritto, fintantoche’ non accetti (arg. ex articolo 459 c.c., primo inciso) ed una volta che abbia accettato, espressamente o tacitamente (ovvero, come si dira’, ope legis), il suo acquisto risalira’ al momento dell’apertura della successione (arg. ex articolo 459 c.c., secondo inciso).
L’acquisto della qualita’ di erede prescinde dalla trascrizione ex articolo 2648 c.c., cosi’ come da questa prescinde l’individuazione del vero erede, in quanto la trascrizione dell’acquisto mortis causa non vale a dirimere il conflitto tra piu’ aventi causa dallo stesso autore ai sensi dell’articolo 2644 c.c., non potendosi configurare alcun conflitto tra due acquirenti mortis causa dal medesimo de cuius, dato che almeno uno sara’ privo di titolo valido ed efficace.
La trascrizione dell’accettazione dell’eredita’ assicura pero’ il rispetto del principio della continuita’ delle trascrizioni di cui all’articolo 2650 c.c., attribuendo efficacia alle successive trascrizioni o iscrizioni eseguite a carico dell’erede e relative a beni dell’eredita’ (cfr. Cass. n. 1048/95, in motivazione).
Questa norma non puo’ non operare, anche nel caso in esame, in tutta intera la sua portata.
Se la trascrizione dell’acquisto mortis causa non e’ effettuata, le trascrizioni ed iscrizioni successive, compresa la trascrizione del pignoramento, non producono effetto a carico dell’acquirente successivo, ai sensi dell’articolo 2650, comma 1; ma se, ai sensi dell’articolo 2650, comma 2, la continuita’ viene ripristinata, le successive trascrizioni ed iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo (salvo il disposto dell’articolo 2644).
Percio’, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, una volta trascritta l’accettazione di eredita’ e ripristinata la continuita’ delle trascrizioni (nel presupposto che non vi siano trascrizioni o iscrizioni intermedie e quindi non operi l’articolo 2644), pur dopo la trascrizione del pignoramento, questo mantiene i suoi effetti e la trascrizione del successivo decreto di trasferimento avra’, a sua volta, effetto contro coloro che abbiano iscritto o trascritto diritti in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento.
4.2.- Peraltro, in caso di pignoramento di beni di provenienza successoria, la trascrizione del titolo di acquisto mortis causa, oltre a fornire un significativo riscontro dell’appartenenza del bene al soggetto esecutato, sul piano formale, in ragione di quanto detto al precedente punto 2., e’ indispensabile per preservare dall’evizione l’acquisto dell’aggiudicatario.
Quindi, se in astratto, cio’ che rileva perche’ il processo esecutivo si concluda con una vendita coattiva valida ed efficace e’ che il soggetto esecutato abbia, accettando l’eredita’, acquisito la titolarita’ del diritto reale sul bene pignorato, sicche’ si potrebbe prescindere dalla trascrizione dell’accettazione; per assicurare, in concreto, la stabilita’ della vendita coattiva e’ necessario che sia rispettata la continuita’ delle trascrizioni.
Avuto riguardo al disposto dell’articolo 534, e articolo 2652 c.c., n. 7, la trascrizione dell’acquisto mortis causa e’ rilevante per dirimere il conflitto con gli aventi causa dall’erede apparente. Pertanto, se il debitore esecutato e’ il vero erede, la trascrizione del suo acquisto mortis causa preserva l’acquisto dell’aggiudicatario da diritti vantati da terzi che abbiano acquistato dall’erede apparente ed abbiano trascritto il proprio titolo prima della trascrizione del decreto di trasferimento; ma, con la trascrizione dell’accettazione, l’aggiudicatario e’ tutelato anche nel caso in cui l’espropriato sia erede apparente, perche’ l’acquisto coattivo prevale sull’acquisto dall’erede vero, alle condizioni previste dall’articolo 534 c.c., comma 3, ovvero, nel caso in cui la norma non si ritenga applicabile (essendo la questione – come nota anche la sentenza impugnata – controversa in dottrina e giurisprudenza: cfr. Cass. n. 1048/95), quanto meno alle condizioni previste dall’articolo 2652 c.c., n. 7. Dal momento che la funzione principale che la trascrizione dell’acquisto mortis causa in capo all’esecutato assolve nell’espropriazione immobiliare e’ quella di tutelare l’acquisto dell’aggiudicatario, garantendone la stabilita’ in caso di conflitto con gli aventi causa dall’erede apparente (nel caso in cui l’esecutato sia il vero erede) o dall’erede vero (nel caso in cui l’esecutato sia erede apparente), la trascrizione non e’ un presupposto processuale che deve esistere nel momento di avvio dell’azione esecutiva, potendo anche sopravvenire, purche’ prima della vendita coattiva. Con la precisazione, peraltro, che, in mancanza, questa vendita, a processo esecutivo concluso, non sara’ in se’ invalida ne’ inefficace ma assoggettabile ad evizione, con gli effetti di cui all’articolo 2921 c.c., e fatta sempre salva la possibilita’ di ripristinare la continuita’ delle trascrizioni con effetto retroattivo ai sensi dell’articolo 2650 c.c., comma 2, senza alcun limite temporale.
4.3.- Dato quanto fin qui detto, qualora l’accettazione non sia stata trascritta dall’erede, ma vi sia un atto da cui risulti un’accettazione tacita di eredita’, ai sensi dell’articolo 476 c.c., potra’ procedere alla sua trascrizione anche il creditore pignorante, dopo la trascrizione del pignoramento, ma prima della vendita.
Tuttavia, la trascrizione sara’ possibile quando si tratti di atto trascrivibile ai sensi dell’articolo 2648 c.c., comma 3, cioe’ risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovviamente anche se non riferito al bene pignorato, purche’ avente ad oggetto un bene dell’eredita’ della cui accettazione si tratta. In tale eventualita’, il creditore procedente potra’ procedere, eventualmente in un termine assegnato dal giudice dell’esecuzione (ovvero, qualora si tratti di esecuzione esattoriale, come nel caso di specie, prima che l’agente della riscossione disponga la vendita ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 78 e segg.), a trascrivere l’acquisto mortis causa per accettazione tacita da parte del debitore esecutato esibendo al conservatore il titolo formale da cui risulta l’atto comportante accettazione.
5.- Sebbene non sia questa la sede per occuparsi, in via generale (e salvo quanto si dira’ per il caso di specie), degli atti che, secondo la legge (cfr. articoli 477 e 478 c.c.) o secondo la giurisprudenza, comportano accettazione tacita dell’eredita’, non puo’ sottacersi che non sempre, pur se rilevanti ai sensi dell’articolo 476 c.c., saranno contenuti in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata, potendo consistere anche in comportamenti concludenti. In tale eventualita’, non si potra’ procedere immediatamente alla trascrizione dell’accettazione. Questa sara’ possibile soltanto a seguito di sentenza che accerti l’acquisto della qualita’ di erede e di beni ereditari, sulla base di atti aventi valore di accettazione tacita.
5.1.- Analoghe a quella da ultimo considerata sono, ai fini dell’impossibilita’ di procedere immediatamente alla trascrizione dell’acquisto mortis causa, o comunque di far risultare lo stesso dai pubblici registri, le ipotesi in cui l’acquisto della qualita’ di erede consegue ai fatti di cui all’articolo 485 c.c. (possesso dei beni ereditari non seguito da inventario o dalla dichiarazione a norma dell’articolo 484) ovvero a quelli di cui all’articolo 527 c.c. (sottrazione di beni ereditari).
Anche in tali ultime eventualita’, mancando un atto trascrivibile ai sensi dell’articolo 2648 c.c., la trascrizione dell’acquisto mortis causa presuppone comunque che intervenga una sentenza che accerti l’acquisto ope legis della qualita’ di erede.
5.2.- Si e’ affermato in dottrina che il giudice dell’esecuzione potrebbe delibare, ai soli fini del processo esecutivo, l’acquisto della qualita’ di erede e dei beni ereditari (in questi compreso il bene pignorato) da parte del chiamato all’eredita’ assoggettato ad espropriazione immobiliare, quanto meno nelle ipotesi in cui vi siano indici documentali in tal senso risultanti dalla documentazione ex articolo 567 c.p.c. (come la denuncia di successione e la voltura catastale, su cui si tornera’), eventualmente abbinati a dati di fatto significativi, come il possesso dei beni ereditari. Si tratta di affermazione che presuppone un accertamento che, in quanto compiuto in sede esecutiva, non solo non e’ idoneo al giudicato, ma nemmeno consente di rispettare il principio della continuita’ delle trascrizioni e rende possibile, per un verso, la sopravvenienza di una rinuncia all’eredita’ da parte dell’esecutato e, per altro verso, il rischio di evizione dell’aggiudicatario.
D’altronde, poiche’ la regola e’ che sia precluso al giudice dell’esecuzione l’accertamento, sia pure incidenter tantum, della titolarita’ del diritto reale sul bene pignorato in capo all’esecutato per acquisto inter vivos, qualora questo non risulti dai pubblici registri non risulta coerente, sul piano sistematico, la deroga che si vorrebbe in caso di acquisto mortis causa.
5.3.- In conclusione, va affermato che, in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l’accettazione dell’eredita’ non sia stata trascritta a cura dell’erede – debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all’eredita’ ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredita’, puo’ richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando cosi la continuita’ delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2650 c.c., comma 2, purche’ prima dell’autorizzazione alla vendita ai sensi dell’articolo 569 c.p.c..
Se, invece, il chiamato all’eredita’ ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredita’ ma questo non sia trascrivibile, perche’ non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l’acquisto della qualita’ di erede sia seguito ex lega ai fatti di cui agli articoli 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualita’ di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza.
6.- Il caso di specie presenta la variante che e’ data dal compimento di un’espropriazione immobiliare esattoriale.
Per quanto rileva ai fini del presente ricorso (alla cui decisione si applicano le norme del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 vigenti al 21 maggio 2008, che e’ la data di notificazione dell’avviso di vendita nei confronti dell’esecutato (OMISSIS)), va evidenziato che il procedimento speciale comporta, a differenza del processo esecutivo ordinario, che il pignoramento e l’avviso di vendita coincidano in un unico atto; che la trascrizione di questo preceda la notificazione al debitore; che manchi l’udienza ex articolo 569 c.p.c., e non vi sia autorizzazione giudiziale alla vendita; che gia’ nell’avviso di vendita siano fissati la data della vendita ed il prezzo base.
Poiche’ l’espropriazione immobiliare esattoriale si caratterizza per essere la vendita disposta direttamente dall’agente della riscossione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 78 e ss., i principi sopra enunciati vanno adattati nei seguenti termini:
– in materia di espropriazione immobiliare esattoriale (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 78 e ss., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98 del 2013), qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l’accettazione dell’eredita’ non sia stata trascritta a cura dell’erede – debitore esecutato, l’agente della riscossione, se il chiamato all’eredita’ ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredita’, puo’ richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, prima di disporre la vendita ai sensi dell’articolo 78;
– se, invece, il chiamato all’eredita’ ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredita’ ma questo non sia trascrivibile, perche’ non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l’acquisto della qualita’ di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli articoli 485 o 527 c.c., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita ai sensi dell’articolo 78 potra’ essere disposta soltanto dopo che la qualita’ di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza.
6.1.- Il giudice a quo, pur avendo preso le mosse dalle affermazioni di carattere generale che si sono ritenute meritevoli delle correzioni di cui sopra, ha tuttavia finito per applicare al caso di specie proprio quest’ultimo principio, cosi’ pervenendo ad una decisione che non merita affatto di essere cassata, secondo quanto preteso dalla ricorrente. Va, in primo luogo, escluso che nel caso di specie si avesse un’accettazione tacita dell’eredita’ risultante da un atto trascritto o trascrivibile come tale ai sensi dell’articolo 2648 c.c..
Se la giurisprudenza di legittimita’ tende ad escludere che valgano come accettazione tacita la dichiarazione di successione ed il pagamento della relativa imposta (cfr. Cass. n. 4783/07), trattandosi di adempimenti con finalita’ fiscale, a maggior ragione va esclusa qualsiasi valenza alla trascrizione del certificato di successione da parte dell’ufficio del registro, pur se redatto in conformita’ alla dichiarazione della successione, poiche’ la stessa norma che prevede l’adempimento, cioe’ il Decreto Legislativo n. 347 del 1990, articolo 5, stabilisce al secondo comma che “la trascrizione del certificato e’ richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione”.
Privi di pregio sono, pertanto, gli argomenti della ricorrente fondati sull’avvenuta trascrizione della denuncia di successione, o meglio del certificato di successione, da parte dell’ufficio preposto.
6.2.- E’ vero peraltro che, come sostenuto dalla ricorrente, la giurisprudenza riconosce univocamente alla voltura catastale, a differenza che alla dichiarazione di successione, la valenza di atto di accettazione tacita dell’eredita’, in quanto avente rilevanza, non solo fiscale, ma anche civile (cfr. Cass. n. 5226/02, n. 10796/09).
Tuttavia, anche a voler dare seguito all’orientamento da ultimo richiamato, che presuppone che si tratti di voltura richiesta personalmente dal chiamato della cui accettazione si tratta e non da altro chiamato alla stessa eredita’, esso non sarebbe idoneo a supportare i motivi di ricorso, per due differenti, ma convergenti, ragioni.
In primo luogo, si assume in ricorso che la richiesta di diversa distribuzione degli spazi interni risultante dal catasto in data 7 giugno 2006, sarebbe conseguita all’atto di compravendita di quota ereditaria intercorso tra (OMISSIS), quale venditore, e (OMISSIS) e (OMISSIS), quali acquirenti. Si sarebbe trattato quindi di un atto al quale e’ rimasto estraneo il debitore esecutato, (OMISSIS). Pertanto, anche a voler superare il profilo di inammissibilita’ del ricorso, per non essere stati in questo riportati, nelle parti essenziali ai fini del decidere, gli estremi ed il contenuto, e dell’atto di compravendita e della visura catastale n. (OMISSIS) del 3 luglio 2007 (cosi’ indicata in ricorso), le indicazioni della ricorrente, in difetto di ulteriori precisazioni, inducono a ritenere che la richiesta di voltura catastale sia stata effettuata dai predetti acquirenti, e non dall’esecutato (OMISSIS). Essa quindi non potrebbe valere come accettazione tacita nemmeno alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata.
6.3.- Comunque, la richiesta di voltura catastale e’ un atto che, anche qualora si ammetta equivalere ad accettazione tacita di eredita’, di norma non e’ recepito in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata, quindi, non e’, come tale, trascrivibile.
Allora, si verte nella seconda delle ipotesi sopra considerate, vale a dire quella in cui l’accettazione tacita dell’eredita’ necessita di un accertamento giudiziale esterno al processo esecutivo, che, quando si tratti di esecuzione esattoriale immobiliare, deve precedere la vendita disposta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 78 e ss..
Poiche’ l’avviso di vendita venne notificato da (OMISSIS) S.p.A., agente per la riscossione, a (OMISSIS) e fu seguito dall’aggiudicazione ad (OMISSIS), senza che fosse stato compiuto l’accertamento di cui si e’ appena detto, e’ corretta la sentenza che ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che ha dichiarato improcedibile l’azione esecutiva perche’ compiuta su un bene del quale e’ mancata la dimostrazione dell’acquisto mortis causa in capo al debitore esecutato.
Il ricorso va percio’ rigettato.
Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perche’ gli intimati non si sono difesi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

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