Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 26 agosto 2014, n. 18232
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21452-2008 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS) elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 394/2008 del TRIBUNALE di CASSINO, depositata il 09/06/2008, R.G.N. 1296/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2014 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Detta sentenza aveva rigettato una domanda proposta dagli intimati contro la ricorrente e condannato i medesimi alle spese.
2. L’intimata non ha resistito al ricorso.
Il motivo si duole che il Tribunale abbia ritenuto che l’articolo 282 c.p.c. (nel testo a suo tempo novellato dalla Legge n. 353 del 1990) non consenta di ritenere che la condanna alle spese giudiziali accessoria ad una sentenza di rigetto della domanda nel merito non passata in cosa giudicata possa essere ritenuta titolo esecutivo per le stesse.
Il Tribunale, nella sua motivazione, pur consapevole dell’orientamento in senso contrario affermato da Cass. n. 9236 del 2000 e Cass. n. 21367 del 2004, ha reputato che esso si dovesse considerare superato sulla base delle motivazioni prospettate da Corte costituzionale n. 232 del 2004, che, com’e’ noto, disse inammissibile la questione di costituzionalita’ della norma dell’articolo 282 c.c..
2. Il motivo e’ fondato sulla base dell’ormai consolidato orientamento della Corte, che ha evidenziato come e perche’ le considerazioni svolte dal Giudice delle Leggi nella detta decisione non siano dotate di efficacia persuasiva, la’ dove hanno sostenuto che la questione della esecutivita’ della condanna alle spese giudiziali accessoria a sentenza di rigetto si collocherebbe del tutto al di fuori dell’efficacia dell’articolo 282 c.p.c..
Non solo siffatta giurisprudenza e’ ampiamente consolidata, sicche’ e’ stato gia’ – in altra occasione (Cass. n. 23631 del 2012 e 13373 del 2012) – escluso che si vi fosse alcuna situazione di contrasto che rendesse opportuno rimettere la questione alle Sezioni Unite, come allora si era sollecitato, ma, inoltre, essa ha evidenziato ampiamente l’assenza di una situazione di contrasto dell’orientamento ormai consolidato proprio con quanto affermato dalla sentenza n. 232 del 2004.
A favore della tesi dell’esecutivita’ immediata si vedano: Cass. n. 22495 del 2010; n. 1283 del 2010; n. 16003 del 2008; n. 16262 del 2005; 16263 del 2005; n. 8059 del 2007; n. 16262 del 2005. Le stesse Sezioni Unite, nell’esaminare (sentenza n. 4059 del 2010) la questione della esecutivita’ dei capi condannatori accessori a sentenza costitutiva ai sensi dell’articolo 2932 c.c. hanno adottato una soluzione negativa in ragione della peculiarita’ di tale tipo di decisione, mostrando di avallare l’idea che al di fuori di questa particolarita’, la soluzione e’ ben diversa anche con riferimento alle stesse sentenze costitutive: si veda ampiamente in termini Cass. n. 24447 del 2011.
In particolare, sull’uno e sull’altro problema questa Corte si e’ ampiamente espressa con l’ordinanza n. 6639 del 2010, emessa a seguito di decisione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c. e della quale e’ opportuno riportare la motivazione, che si e’ cosi’ articolata:
… si deve rilevare che del tutto inesattamente ed impropriamente si attribuisce nel ricorso alla citata sentenza della Corte costituzionale valore di legge in senso contrario a quell’asserto. In proposito, la Corte, nell’ord. n. 26276 del 2008 (sul ricorso n. r.g. 24961 del 2007) ha gia’ osservato quanto segue:
3. Le motivazioni appena riportate a giustificazione di tale principio di diritto (da ultimo richiamate dalle citate Cass. n. 23631 del 2012 e 13373 del 2012) comportano l’accoglimento del motivo di ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Cassino. Il rinvio e’ necessario, perche’ la sentenza impugnata aveva ritenuto assorbiti altri motivi di opposizione.
4. Al giudice di rinvio e’ rimesso di regolare le spese del giudizio di cassazione.
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