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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 25 agosto 2014, n. 18200

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28635/2008 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo STUDIO (OMISSIS) & PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), gia’ elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1075/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/11/2007 R.G.N. 415/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2014 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale, rigetto dell’incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (OMISSIS) e’ stato assunto con contratto a termine stipulato, il 13.2.2004, ai sensi del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 1, con la seguente causale: ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio di recapito/smistamento e trasporto presso la Regione Lombardia, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo dal 16.2.2004 al 30.4.2004.2. La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di prime cure e, con diversa motivazione, ha ritenuto valida in astratto la clausola, informata al requisito di specificita’, ma indimostrata, in concreto, l’avvenuta effettiva sostituzione di personale assente, non potendo prescindere, a fini probatori, dalla necessita’ di indicare, in concreto, il lavoratore sostituito.
3. Quanto alle conseguenze risarcitorie derivanti dalla ritenuta illegittimita’ del termine riteneva l’obbligazione risarcitoria della societa’ decorrente dall’inadempimento del datore di lavoro che non aveva ripristinato il rapporto dalla messa in mora costituita dalla disponibilita’ del lavoratore a rendere la prestazione lavorativa.
4. Avverso tale sentenza la societa’ ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, cui ha resistito il lavoratore che ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
5. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex articolo 335 c.p.c., perche’ proposti avverso la medesima sentenza.
7. La statuizione concernente l’illegittimita’ del termine e’ stata censurata dalla societa’ ricorrente con il primo motivo del ricorso principale, con il quale e’ stata denunciata violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., dell’articolo 2697 c.c., e vizio di motivazione. La societa’ deduce, in sostanza, che era stato provato che il ricorrente era stato assunto per esigenze sostitutive e si duole che la Corte di merito abbia, invece, ritenuto indimostrata la sussistenza delle allegate esigenze.
8. Questa Corte (cfr., ex multis, Cass. 27052/2011 e, fra le piu’ recenti, Cass. 1786/2014) si e’ ripetutamente pronunciata in fattispecie analoghe (assunzione a termine per esigenze sostitutive concernenti personale addetto al servizio di recapito presso il Polo Corrispondenza Lombardia) affermando i seguenti principi che devono essere in questa sede pienamente ribaditi:
– a) il quadro normativo che emerge a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, e’ caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla Legge n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali in cui l’apposizione del termine e’ consentita a fronte di “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Tale sistema, al fine di non cadere nella genericita’, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione, costituito dal gia’ rilevato obbligo per il datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate. L’onere di specificazione della causale nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facolta’ riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha l’evidente scopo di evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilita’ e la verificabilita’ della motivazione addotta gia’ nel momento della stipula del contratto. D’altro canto, tuttavia, proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificita’ sia collegato a situazioni aziendali non piu’ standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realta’ specifiche in cui il contratto viene ad essere calato. Il concetto di specificita’ in questione risente, dunque, di un certo grado di elasticita’ che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruita’ e ragionevolezza.
– b) Con riferimento specifico alle ragioni di carattere sostitutivo il contratto a termine, se in una situazione aziendale elementare e’ configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa e’ configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta. In quest’ultimo caso, il requisito della specificita’ puo’ ritenersi soddisfatto non tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione.
– c) L’apposizione del termine per “ragioni sostitutive” e’ legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire) che consentano, di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorche’ non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilita’ circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimita’ prospettato.
9. In particolare, sulla scia di Cass. n. 1576/2010, questa Corte ha ripetutamente accolto i ricorsi della societa’ avverso le sentenze di merito che, disattendendo, come nella specie, il criterio di elasticita’ dettato da tale principio, avevano ritenuto non specifica la causale sostitutiva indicata in contratto (v. fra le altre, con riferimento al Polo Corrispondenza Lombardia, Cass. 13239/2012 e nn. 9602 e 14868 del 2011).
10. In base allo stesso principio, d’altro canto, Cass. 1577/2010 ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto esistente il requisito della specificita’ con l’indicazione nell’atto scritto della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, dell’inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire, e, quanto al riscontro fattuale del rispetto della ragione sostitutiva, ha ritenuto correttamente motivato, e come tale incensurabile, l’accertamento effettuato dal giudice di merito che, con riferimento all’ambito territoriale dell’ufficio interessato, aveva accertato il numero dei contratti a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine, confrontandolo con il numero delle giornate di assenza per malattia, infortunio, ferie, etc. del personale a tempo indeterminato, pervenendo alla valutazione di congruita’ del numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive.
11. Nello stesso senso, questa Corte si e’, poi, piu’ volte pronunciata, rilevando che i giudici di merito correttamente avevano accertato il numero dei contratti a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine e lo avevano confrontato con il numero delle giornate di assenza per malattia, infortunio, ferie, ecc. del personale a tempo indeterminato, ravvisando congruo il numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive (v., da ultimo, con riferimento proprio al Polo Corrispondenza Lombardia, Cass. 15-12-2011 n. 27052, Cass. 16-12-2012 n. 27217).
12. Orbene nel caso di specie la Corte di merito sul punto ha affermato che “a fini probatori non si puo’ prescindere dalla necessita’ di indicare chi e’ stato sostituito”.
13. In tal modo la Corte di merito ha disatteso il criterio “elastico” dettato da questa Corte di legittimita’ sia sul piano dell’accertamento della specificita’ della indicazione delle ragioni giustificative sia sul piano (consequenziale) della verifica della sussistenza, in concreto, delle ragioni indicate.
14. Cosi’ accolto il primo motivo del ricorso principale, risultano assorbiti gli altri motivi (tutti relativi alle conseguenze della nullita’ del termine) e le censure svolte dal lavoratore, con il ricorso incidentale, le quali, involgendo ulteriori profili di nullita’ del contratto, potranno essere riproposte innanzi al giudice del merito.
15. L’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, la quale provvedera’ al riesame attenendosi al principio sopra riaffermato, statuendo anche sulle spese di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla stessa Corte d’appello in diversa composizione.

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