Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 24 settembre 2014, n. 39177

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. GRILLO Renato – Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere
Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere
Dott. GAZZARA Santi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Napoli;
nei confronti di:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 11/12/2013 del Tribunale della liberta’ di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario di Napoli ricorre per cassazione avverso l’ordinanza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale della Liberta’, istituito presso la medesima citta’, ha annullato, limitatamente alla posizione della societa’ (OMISSIS) s.r.l., il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso lo stesso Tribunale per i reati di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articoli 10 bis e 10 ter.
Il Tribunale distrettuale e’ giunto a tale conclusione sul rilievo che, pur in costanza del fumus criminis, il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 24 e ss., escludono che le persone giuridiche possano essere destinatane di provvedimenti di sequestro finalizzati alla confisca di valore in quanto i reati tributar non sono ricompresi nella lista dei reati per i quali e’ consentita l’adozione di tale forma di provvedimento cautelare nei confronti delle persone giuridiche.
2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza il ricorrente solleva un unico motivo di gravame con il quale deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione all’articolo 322 ter c.p., e Legge 27 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 143, sul rilievo che anche i beni delle persone giuridiche possono essere oggetto di vincolo con il sequestro preventivo per equivalente come ritenuto da un filone giurisprudenziale, contrapposto a quello cui ha aderito il Collegio cautelare, tanto che la relativa questione e’ stata sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite per la soluzione del segnalato contrasto.
3. La societa’ interessata ha presentato ampia memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
2. Questa Corte, nella sua piu’ autorevole composizione, ha chiarito che, in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente prevista dalla Legge n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143, e articolo 322 ter c.p., non puo’ essere disposto sui beni dell’ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646).
Tale affermazione e’ stata tuttavia affiancata da un altro importante principio di diritto che le Sezioni unite hanno opportunamente espresso e richiamato, ossia che, anche in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, e’ legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante e rimasto nella disponibilita’ dell’ente, non potendo considerarsi, in tale caso, la societa’ persona estranea al detto reato (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647).
Ne consegue che, nel caso in cui il profitto di un reato sia rappresentato da denaro o altre cose fungibili, la confisca delle somme o del “tantundem” rinvenute nella disponibilita’ del soggetto (persona fisica o giuridica) che lo ha percepito, anche sotto forma di un risparmio di spesa attraverso l’evasione dei tributi, avviene, alla luce della fungibilita’ di esso, sempre in forma specifica sul profitto diretto e mai per equivalente.
Le Sezioni Unite Gubert hanno percio’ ribadito tale principio, piu’ volte enunciato in precedenza dalla giurisprudenza di questa Corte, affermando che la confisca diretta del profitto di reato e’ istituto ben distinto dalla confisca per equivalente, dovendosi infatti tenere presente che la confisca del profitto, quando si tratta di denaro o di beni fungibili, non e’ confisca per equivalente, ma confisca diretta.
E’ stato anche precisato che, qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali e’ prevista la confisca per equivalente sia costituito da denaro, l’adozione del sequestro preventivo non e’ subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilita’ dell’indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo “equivalere” all’importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare, con la conseguenza che e’ pertanto ammissibile il sequestro preventivo, ex articolo 321 c.p.p., qualora sussistano indizi per i quali il denaro di provenienza illecita sia stato depositato in banca ovvero investito in titoli, anche nei confronti delle persone giuridiche ed indipendentemente dal reato per il quale si procede, e quindi anche con riferimento ai reati tributari, proprio perche’ il vincolo non e’ imposto sul valore equivalente al bene da assicurare al processo ma direttamente sul bene ex se confiscabile, “trattandosi di assicurare cio’ che proviene dal reato e che si e’ cercato di nascondere con il piu’ semplice degli artifizi” (Sez. 6, n. 23773 del 25/03/2003, Madaffari, Rv. 225757) o che si e’ indebitamente trattenuto (sui conti correnti) per non avere adempiuto, come normalmente avviene attraverso la consumazione dei reati tributari, a precisi obblighi fiscali.
Allo stesso modo, posto che la nozione di profitto finalizzato alla confisca ricomprende ogni utilita’ che sia conseguenza diretta o indiretta dell’attivita’ criminosa, nella nozione di profitto funzionale alla confisca rientrano, secondo l’insegnamento delle Sezioni unite Gubert, non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma anche ogni altra utilita’ che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell’attivita’ criminosa cosicche’ la trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non e’ di ostacolo al sequestro preventivo il quale ben puo’ avere ad oggetto il bene di investimento cosi’ acquisito attraverso la conversione del denaro con altro bene.
Infatti il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca e quindi nelle indagini preliminari, ai sensi dell’articolo 321 c.p.p., comma 2, il suddetto sequestro, deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l’autore del reato apprende alla sua disponibilita’ per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma altresi’ di ogni altra utilita’ che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attivita’ criminosa.
Le Sezioni unite hanno spiegato che, in tutte le ipotesi sopra richiamate, non si e’ in presenza di confisca per equivalente ma di confisca diretta del profitto di reato, possibile ai sensi dell’articolo 240 c.p., ed imposta dall’articolo 322 ter c.p., prima di procedere alla confisca per equivalente del profitto di reato.
Ne consegue che la confisca diretta del profitto di reato e’ possibile anche nei confronti di una persona giuridica per le violazioni fiscali commesse dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica nell’interesse della societa’, quando il profitto o i beni direttamente riconducibili a tale profitto siano rimasti (e si provi che siano riconducibili al profitto e che siano rimasti) nella disponibilita’ della persona giuridica medesima.
3. Nel caso di specie, non si fa questione, ne’ e’ stato dimostrato che l’ente costituisse lo schermo fittizio delle attivita’ e delle disponibilita’ dell’amministratore resosi autore del reato; e’ risultato (dal verbale di sequestro del 26 novembre 2013 in atti) invece che il vincolo ha colpito beni immobili e mobili registrati della societa’ e dunque il sequestro, in mancanza di prova che i beni sui quali e’ caduto il vincolo siano beni di investimento acquisiti attraverso la conversione del denaro con detti beni, e’ stato disposto ed eseguito per equivalente e non in forma specifica o diretta sul profitto del reato fiscale; in tale caso il sequestro per equivalente e’ precluso nei confronti delle persone giuridiche dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, perche’ i reati per i quali detto decreto legislativo consente, in applicazione dell’articolo 321 c.p.p., il sequestro per equivalente sono numerus clausus ed i reati tributari non sono ricompresi nel novero di quelli per i quali e’ ammesso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di valore.
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero.

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