CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 24 marzo 2015, n. 12227

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. GRILLO Renato – Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Societa’ (OMISSIS) s.a.s.;

(OMISSIS), n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino in data 03/04/2014;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gastone Andreazza;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso, con riguardo al ricorso di (OMISSIS), per l’annullamento senza rinvio per prescrizione quanto al reato (capo e) del proc. n. 3320/12) di cui all’articolo 513 c.p. e, agli effetti civili, annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore; e, con riguardo al ricorso della parte civile, per l’annullamento con rinvio al giudice civile quanto ai capi b), c) e d) del proc. n. 1276/11;

udite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che ha concluso come da conclusioni scritte;

udite le conclusioni del difensore di fiducia dell’imputato, Avv. (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino del 03/04/2014 che, assolvendo lo stesso dai reati di cui all’articolo 615 ter c.p., Decreto Legislativo n. 96 del 2003, articolo 167, comma 1, e articolo 646 c.p., comma 1, ha invece confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 29/02/2012 quanto all’affermazione di responsabilita’ per il reato di cui all’articolo 513 c.p. concedendogli la sospensione condizionale della pena.

2. Con un primo motivo lamenta la manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione; in particolare deduce che, pur avendo la Corte territoriale ritenuto, quanto ai reati di cui all’articolo 615 ter c.p., Decreto Legislativo n. 96 del 2003, articolo 167, comma 1, e articolo 646 c.p., comma 1, per i quali e’ stata pronunciata sentenza assolutoria, mancante qualunque prova di un qualsiasi contatto tra l’imputato e i suoi dipendenti giudicati separatamente, giungendo ad affermare di non poter escludere l’ipotesi che le condotte fraudolente eseguite da (OMISSIS) e (OMISSIS) siano state frutto di autonoma iniziativa, la stessa e’ poi giunta illogicamente a differenti conclusioni con riferimento al reato di cui all’articolo 513 c.p.; infatti anche la condotta di storno di clientela avrebbe dovuto essere attribuita ai soli ex dipendenti e non certo all’imputato. Deduce inoltre che la Corte d’appello si e’ limitata a riportare esclusivamente uno stralcio della sentenza del 22/06/2010 della Corte di cassazione ove si e’ affermato che (OMISSIS) era ben consapevole che i risultati dell’attivita’ di (OMISSIS) e (OMISSIS) avrebbero arrecato danno alla societa’ concorrente e determinato un evidente utile per se stesso con conseguente sussistenza del dolo specifico richiesto; ma si precisa che un tale ragionamento contrasterebbe in ogni caso appunto con la affermata insussistenza della consapevolezza da parte dell’imputato dell’attivita’ posta in essere dagli ex dipendenti con riferimento ai reati ex articolo 615 ter c.p., Decreto Legislativo n. 96 del 2003, articolo 167, comma 1, e articolo 646 c.p., comma 1.

2.1. Con un secondo motivo lamenta l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato di cui all’articolo 513 c.p., consistente nel dolo specifico; infatti, a fronte della necessaria consapevolezza di avere adoperato mezzi fraudolenti discendente dal dolo in questione la stessa sentenza impugnata ha sostenuto non potere essere esclusa l’ipotesi che le condotte fraudolente siano state frutto di autonoma iniziativa degli ex dipendenti; in altri termini, la responsabilita’ e’ stata affermata sulla base della sussistenza della sola circostanza oggettiva di avere conseguito un vantaggio da attivita’ lavorativa dei dipendenti ma senza la consapevolezza che gli stessi avessero adoperato mezzi fraudolenti.

3. Altro e distinto ricorso e’ stato presentato dal difensore e procuratore speciale della societa’ (OMISSIS) quale parte civile costituita avverso la decisione di assoluzione dai reati di cui all’articolo 615 ter c.p., Decreto Legislativo n. 96 del 2003, articolo 167, comma 1 e articolo 646 c.p., comma 1.

3.1. Con un primo motivo lamenta la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione. Premette il ricorrente che, rinviati a giudizio (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per i reati di cui all’articolo 615 ter c.p., Decreto Legislativo n. 96 del 2003, articolo 167, comma 1, articolo 646 c.p., comma 1, e articolo 513 c.p., nei confronti di (OMISSIS) veniva pronunciata sentenza di non luogo a procedere, impugnata avanti la Corte di cassazione, che annullava con rinvio la stessa ritenendo che egli fosse ben consapevole che i risultati dell’attivita’ di (OMISSIS) e (OMISSIS) avrebbero arrecato danno alla societa’ concorrente e determinato contestualmente un evidente utile per se’; quanto agli altri coimputati giudicati separatamente, entrambi venivano ritenuti responsabili dalla Corte d’appello di Torino per tutti gli altri reati loro ascritti, ivi compreso il reato di cui all’articolo 513 c.p. per il quale era intervenuta sentenza assolutoria a seguito del giudizio di primo grado.

Cio’ posto, denuncia che il capo di imputazione per cui e’ stata confermata la sentenza di condanna nei confronti di (OMISSIS) presupponeva testualmente l’effettuazione delle condotte fraudolente di cui agli altri reati. Di qui una evidente contraddittorieta’ della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, posto che se (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 513 c.p. (e la sentenza impugnata ha ritenuto sul punto che il (OMISSIS) fosse ben consapevole che i risultati dell’attivita’ di (OMISSIS) e (OMISSIS) avrebbero arrecato danno alla societa’ concorrente e determinato un evidente utile per se stesso con conseguente sussistenza del dolo specifico richiesto), cio’ significa che egli ha posto in essere anche le condotte fraudolente necessarie per l’integrazione della fattispecie e consistenti proprio in quelle integranti i reati di cui agli altri capi per i quali invece la Corte ha ritenuto di assolverlo. Lamenta poi, quanto al merito del concorso del (OMISSIS) nel reato, che la Corte abbia ritenuto assente la prova dello stesso semplicemente perche’ i coimputati non hanno mai affermato l’esistenza di un accordo in tal senso con (OMISSIS), finendo per far dipendere la prova in realta’ dalla mancata confessione dei due coimputati sul punto in contrasto con la necessita’ che la valutazione delle prove sia operata rispetto ai fatti e non gia’ in base a mere ipotesi. Anzi, in senso contrario, la stessa sentenza di primo grado del 29/2/2012 aveva fornito indizi utili per ritenere operante l’accordo ab origine poiche’ il (OMISSIS) aveva riferito non solo di avere avuto una conoscenza da tempo con (OMISSIS) ma che, contattato gia’ nel gennaio del 2007, costui gli aveva proposto una collaborazione dicendogli che anche (OMISSIS) era intenzionato a cambiare casacca lavorativa; la sentenza aveva anche posto in evidenza elementi significativi dell’interesse di (OMISSIS) alla operazione posta in essere; tutte tali valutazioni, pero’, non sono state confutate in alcun modo dalla Corte territoriale.

4. Con memoria del 19 gennaio 2015 la parte civile, allegando le sentenze del Tribunale e della Corte d’appello, ha poi evidenziato che con sentenza del 30/09/2014 la Quinta sezione penale della Corte di cassazione ha definitivamente statuito in ordine alla responsabilita’ dei due coimputati per tutti i reati suddetti di cui all’articolo 615 ter c.p., Decreto Legislativo n. 96 del 2003, articolo 167, comma 1, articolo 646 c.p., comma 1, e articolo 513 c.p. in particolare ritenendo che il ragionamento della Corte territoriale dell’esistenza tra i due e il titolare dell’impresa (OMISSIS) di un vero e proprio accordo criminoso sia non manifestamente illogico e riprendendo, sul punto della sussistenza del reato in questione, quanto gia’ affermato dalla Terza sezione della corte di cassazione di annullamento con rinvio della sentenza di non luogo a procedere gia’ ricordata sopra.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il primo motivo del ricorso dell’imputato e’ fondato mentre e’ infondato lo speculare ricorso presentato, agli effetti della responsabilita’ civile, dalla parte civile.

Come evincibile da quanto gia’ illustrato sopra, a (OMISSIS) sono stati addebitati i reati di cui all’articolo 615 ter c.p., Decreto Legislativo n. 96 del 2003, articolo 167, comma 1, articolo 646 c.p., comma 1, e articolo 513 c.p. sul presupposto di avere egli agito in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS) (gia’ dipendenti della (OMISSIS) S.a.s. e successivamente assunti dal medesimo (OMISSIS)) per avere, per il tramite di costoro, acquisito dati ed informazioni, senza peraltro procedere al trattamento dei medesimi come imposto dal Decreto Legislativo n. 96 del 2003, relative ai rapporti della (OMISSIS) e C. S.a.s. e per essersi appropriato del listino degli insoluti della stessa societa’ in tal modo turbando l’attivita’ della (OMISSIS) S.a.s..

Cio’ posto, l’imputazione riguardante la fattispecie di cui all’articolo 513 c.p. risulta essere stata letteralmente strutturata, quanto all’elemento oggettivo, attraverso il richiamo alle condotte fraudolente dei capi precedenti, essendo in particolare stata contestata la condotta di “avere, a mezzo delle condotte fraudolente di cui ai capi precedenti, turbato l’attivita’ di (OMISSIS) S.a.s. in particolare ponendo in essere le condizioni per uno storno di clientela da quest’ultima alla (OMISSIS) S.n.c”.

Di qui, dunque, la logica considerazione che in tanto poteva ritenersi sussistente l’elemento oggettivo del reato ex articolo 513 c.p. (che, va rammentato, consiste nell’adoperare mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio) in quanto si fossero ritenute sussistenti quelle stesse condotte fraudolente a mezzo delle quali, appunto, sarebbe avvenuta la turbata liberta’ dell’industria o del commercio.

Nella specie, invece, la sentenza impugnata, pur avendo ritenuto motivatamente mancante la prova che l’imputato abbia concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS) nelle condotte fraudolente gia’ rammentate sopra, ha ritenuto sussistente il reato di turbata liberta’ dell’industria o del commercio semplicemente limitandosi a richiamare, a pag. 12, il contenuto della sentenza n. 37531 del 2010 di questa stessa sezione che pero’, oltretutto con riferimento ad una fase ben diversa da quella dibattimentale (ovvero quella della udienza preliminare) e con riferimento naturalmente ad altro provvedimento impugnato, era stata chiamata non gia’ a valutare la correttezza della motivazione della sentenza assolutoria del G.u.p. in ordine appunto alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, ma a sindacare l’affermato assorbimento del reato di cui all’articolo 513 cit. nei reati di cui all’articolo 615 ter c.p., Decreto Legislativo n. 96 del 2003, articolo 167, comma 1, e articolo 646 c.p., comma 1, e la ritenuta insussistenza del dolo specifico del reato.

Nessuna motivazione invece la sentenza impugnata ha reso in ordine alla realizzazione della condotta contestata, realizzazione del resto poco prima esclusa, come gia’ detto, dagli stessi giudici con riferimento ai reati di cui all’articolo 615 ter c.p., Decreto Legislativo n. 96 del 2003, articolo 167, comma 1 e articolo 646 c.p., comma 1, allorquando, con ragionamento congruamente motivato e per niente illogico si e’ constatata l’insufficienza di un compendio probatorio semplicemente fondato, in assenza di qualsivoglia altro elemento, sulla sussistenza di un interesse di (OMISSIS) alla realizzazione di tali attivita’ fraudolente a fronte della possibilita’ che le stesse siano state attuate del tutto autonomamente da (OMISSIS) e (OMISSIS) per presentarsi dal nuovo datore di lavoro (OMISSIS) con un bagaglio di conoscenze che avrebbe consolidato il nuovo rapporto di lavoro.

Di qui, dunque, da un lato, la indubbia contraddizione intrinseca della sentenza laddove la stessa, pur avendo ritenuto motivatamente mancante la prova che l’imputato abbia concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS) nelle condotte fraudolente gia’ rammentate sopra, ha tuttavia ritenuto sussistente il reato ex articolo 513 c.p. e dall’altro, la infondatezza del ricorso della parte civile che ha opposto ad un ragionamento come gia’ detto logico e motivato, e che si pone sul medesimo livello di plausibilita’ delle affermazioni condannatorie della sentenza del Tribunale (essendo infatti sufficiente, per la riforma di una decisione di condanna, una diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilita’ rispetto a quella operata dal primo giudice: cfr. Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066; Sez.3, n. 42007 del 27/09/2012, Rv. 253605), oltre che il portato della sentenza gia’ citata di questa Sezione, tuttavia non valorizzabile per le ragioni gia’ dette, argomenti fattuali e di sindacato diretto della valutazione della prova non proponibili nella presente sede. La sentenza andrebbe dunque, sul punto della condanna, annullata con rinvio ai fini di un nuovo giudizio non essendo il reato ancora prescritto.

6. Sennonche’, appare dirimente, ed in ogni caso prevalente rispetto a quanto esposto sin qui, la considerazione che, gia’ cosi’ come formulata, la fattispecie di reato non puo’ sussistere, essendo stato il fine di turbamento ravvisato, dall’imputazione, nella espressa finalita’ di porre in essere le condizioni per uno “storno di clientela”.

Va invece ritenuto che, essendo il bene giuridico sacrificato dall’offesa descritta dalla norma dell’articolo 513 c.p. il libero e normale svolgimento della industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull’ordine economico (Sez. 3, n. 3445 del 02/02/1995, P.M., Carnovale e altri, Rv. 203401), se anche puo’ rilevare l’offesa nei confronti del singolo imprenditore, e’ penalmente rilevante, pero’, unicamente una condotta fraudolenta che miri, appunto, al turbamento del normale svolgimento dell’industria e del commercio predetti, tale non essendo invece quella che si limiti a predisporre, come nella specie, atti di concorrenza sleale che, certamente, non possono incidere “a monte”, alterandola, sulla funzionalita’ dell’impresa “rivale” (nella specie, normalmente continuata) ma, unicamente, “a valle”, sulla destinazione dell’attivita’ economica, ovvero sul terger dell’attivita’ produttiva e, cioe’, sul raggiungimento del consumatore. Ne e’ riprova il fatto che la condotta di illecita concorrenza, come quella che, in definitiva, viene addebitata all’imputato, trova collocazione penale nell’ambito della diversa figura di reato di cui all’articolo 513 bis c.p. ove pero’ accompagnata da violenza o minaccia, diversamente rivestendo, in assenza di tali requisiti, valenza di mero inadempimento di carattere civilistico ex articolo 2958 c.c.. Ed e’, evidentemente, per tale ragione, che questa Corte ha affermato che, esclusa l’applicabilita’ del delitto di cui all’articolo 513 bis c.p., il quale punisce esclusivamente l’alterazione realizzata mediante minaccia o violenza, la condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi fraudolenti integra il reato di cui all’articolo 513 c.p. solo qualora l’azione sia posta in essere anche al fine specifico di turbare o impedire un’industria o un commercio e, cioe’, di attentare alla liberta’ di iniziativa economica (cfr. Sez. 2, n. 20647 del 11/05/2010, P.G. e p.c. in proc. Corniani, Rv. 247272), fine che, nella specie, non risulta mai considerato nella sentenza impugnata anche perche’, evidentemente, contraddetto dall’addebitato perseguimento di un solo utile economico senza che, come gia’ detto, l’attivita’ della (OMISSIS) si sia mai interrotta.

L’insussistenza del reato ascritto all’imputato comporta, dunque, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Non vi e’ luogo a condanna della parte civile soccombente al pagamento delle spese di lite sostenute dall’imputato non essendovi stata richiesta in tal senso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato di cui all’articolo 513 c.p. non sussiste; rigetta il ricorso della parte civile che condanna al pagamento delle spese processuali; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite

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