Cassazione10

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

sentenza 23 marzo 2016, n. 5691

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROBERTA VIVALDI -Presidente –

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO – Consigliere –

Dott. DANILO SESTINI – Consigliere –

Dott. LUIGI ALESSANDRO – Consigliere –

SCARANO Dott. LINA RUBINO – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19251-2013 proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE X –

in persona del Commissario Straordinario pro-tempore, considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSIA GIORGIANNI giusta procura speciale a margine del ricorso;

ricorrente-

contro

BS       , considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DICASSAZIONE, rappresentato e difeso deqli avvocati PAOLO PACIFICI, GIANFRANCO MATTEI, JOHANNES EGGER giusta procura speciale a margine del controricorso;                                                                                             – controricorrante-

nonchè contro

GS , NS

intimati –

avverso la sentenza n. 344/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 07/05/2013, R.G.N. 755/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2015 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato ORIANA CIANCA per delega;

udito l’Avvocato GIORGIO VASI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per

l’inammissibilità in subordine per il rigetto del ricorso.

I FATTI

GS e N, quali genitori esercenti la potestà sul minore BS convennero in giudizio la AUSL, di X affinchè fosse condannata al risarcimento dei danni riportati dal ragazzo per non aver i medici dell’Ospedale di Y riconosciuto immediatamente la torsione dei testicoli riportata dal minore durante una vacanza in Sicilia con la famiglia: in conseguenza della diagnosi imprecisa, il ragazzo fu operato con ritardo, solo quando gli S tornarono in Germania, e ciò gli causò la perdita di un testicolo, nel frattempo necrotizzato. Il Tribunale di Messina, con sentenza del 2009, accolse la domanda, dichiarò la responsabilità professionale dei sanitari dell’Ospedale ili Y e condannò la AUSL X a pagare al ragazzo la somma di curo 14,312,28 a titolo di risarcimento

danni, oltre alla rifusione delle spese legali c. di c.t.u. L’appello della ASP, già AUSL iX  venne accolto solo in minima parte dalla Corte d’Appello di Messina con la sentenza n. 344 del 2013, depositata il 7.5.2013, qui impugnata, che si limitò a ridurre le spese legali di primo grado da euro 5.500,00 ad euro 4.872,00 riducendo Timporto dovuto a titolo di competenze. La ASL X propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi nei confronti di GS | N quali genitori esercenti la potestà, c di BS

BS, nelle more del giudizio divenuto maggiorenne, resiste con controricorso.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ASL denuncia la violazione e falsa applicazione di norme non meglio individuate, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in merito all’erroneo accertamento della responsabilità della azienda sanitaria. La violazione di legge, nonché il vizio di motivazione, consisterebbero nell’aver il giudice di appello recepito acriticamente le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. in merito, alla responsabilità dell’ospedale, senza considerare quanto osservato “e provato dalla ASL con prova testimoniale ed altro.

Il motivo è complessivamente inammissibile.

Quanto alla violazione di legge, la mancata indicazione delle norme violate non questo caso una imprecisione meramente formale, superabile dalla enucleazione delle questioni giuridiche sottoposte alla corte all’interno della trattazione del motivo, in quanto le questioni che si intendono sottoporre all’attenzione della Corte rimangono non individuabili perché la critica si appunta in realtà non sulla violazione delle norme ma sul giudizio in fatto operato dalla corte ( vengono riportati infatti passi della c.t.u. e ripercorse le prove testimoniali, ma manca una critica in diritto della sentenza impugnata).

Quanto al denunciato vizio di motivazione, si fa riferimento ad una nozione di esso non più vigente, e si sviluppa la censura al di fuori dall’attuale, circoscritto, margine di rilevanza del vizio di motivazione. La sentenza gravata, infatti, è stata depositata il 7.5.2013, e pertanto risulta applicabile il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convcrtito con la L. 7 agosto 2012, n. 134. Tale testo – in forza della quale le sentenze ricorribili per cassazione possono essere impugnate “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” – si applica infatti, per il disposto del suddetto art. 54, comma 3 ai ricorsi per cassazione avverso sentenze pubblicate dall’ll settembre 2012, trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012

Anche con il secondo motivo la ASP denunzia violazione di legge e vizio di motivazione sotto tutti i possibili, alternativi profili previgenti, in relazione alla erronea quantificazione del danno morale subito dal minore. Sostiene che l’appellato avrebbe dovuto provare i patimenti effettivamente subiti alla luce della sua soglia di sopportazione del dolore interiore, diversa da individuo ad individuo. In mancanza di un parametro oggettivo di riferimento il danno morale non avrebbe potuto essere liquidato.

Sostiene che la sentenza sarebbe errata laddove liquida in favore del minore  un importo a titolo di danno morale a prescindere da una prova precisa sulla sua entità, e insufficiente e lacunosa nella motivazione sulla quantificazione del danno.

Il motivo è inammissibile quanto al vizio di motivazione in quanto fa riferimenti, come meglio precisato a proposito del primo motivo, ad una nozione di \izio di motivazione non più vigente.

E’ infondato quanto alla denunciata violazione di legge.

La corte d’appello motiva analiticamente sulle ragioni per le quali Ita ritenuto di distaccarsi, nella quantificazione del danno morale subito dal giovane B per la perdita di un testicolo, dall’ancoraggio alla quantificazione del danno biologico, ed alla determinazione automatica dello stesso in una percentuale del danno biologico riportato dal minore. La corte d’appello chiarisce intanto che appare equa e corretta la quantificazione operata dal primo giudice, e fornisce gli elementi che ha tenuto in considerazione per la quantificazione del danno :

la natura e l’entità della lesione;

la giovane età del soggetto leso;

il grado di sofferenza morale non ipotetica ma sulla quale ha riferito il c.t.u.;

gli inevitabili riflessi sul piano neuropsichico della perdita del testicolo, che incide sulla funzione riproduttiva.

Tutti questi elementi l’hanno ponderatamente portata ad attribuire a tale pregiudizio un maggior rilievo rispetto alla determinazione in una percentuale del danno biologico. Nella liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla vittima di una lesione del diritto alla salute, se esso va liquidato agganciandosi a parametri obiettivi che sono come regola generale costituiti dalle tabelle per la liquidazione del danno, in particolare dalle tabelle del Milano (alle quali la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel  rispetto dell’art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l’emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l’abbandono), ove la componente del danno non patrimoniale riconducibile al danno morale puro è quantificata in una frazione del danno biologico, ciò non preclude al giudice di merito, attesa la necessaria personalizzazione del danno, di discostarsi motivatamente da tali parametri laddove la situazione presenti alcuni elementi, da indicare in motivazione ai fini della sua completezza, che inducano a quantificare il pregiudizio morale subito in una misura diversa e maggiore rispetto alla quantificazione tabellare, ai fini di una integrale riparazione del pregiudizio subito.

Per quanto concerne il denunciato omesso rispetto del principio dell’onere probatorio, è ben vero che la componente del danno morale non può ritenersi sussistente in re ipsa, ed è soggetta alle ordinarie regole probatorie in ordine alla sua sussistenza e alla sua gravità, e tuttavia non di meno esse sono ricostruibili facendo riferimento al ragionamento logico presuntivo, e cioè deducendo da un fatto noto — la lesione fisica e le sue ripercussioni sulla vita futura del giovane- il fatto ignoto, ovvero l’entita della afflizione morale che ne è derivata per il ragazzo. A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, come analiticamente ricostruito dalla corte d’appello, anche dagli elementi obiettivi riportati dal consulente la corte territoriale ha potuto ricostruire il grado di prostrazione riportato dal giovane per vedere resa quanto meno più difficoltosa la sua futura vita sessuale.

Con il terzo motivo, la ASP denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c nonché il vizio di motivazione previgente in tutte le sue alternative ipotesi, per aver la corte d’appello accolto la sua impugnazione solo in relazione alle competenze del giudizio di primo grado, ma non anche in riferimento agli onorari, lamentando che, se il giudice d’appello avesse applicato l’importo medio degli onorari, la liquidazione sarebbe stata minore.

Il motivo è infondato.

Allorchè il giudice, nel liquidare gli onorari di causa, si sia attenuto alle tariffe professionali vagenti all’epoca dell’attività professionale svolta, ed abbia correttamente viduato all’interno di esse lo scaglione cui far riferimento sulla base della somma effettivamente liquidata, la individuazione dell’esatto importo da porre a carico della controparte a titolo di onorari appartiene alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile purché si mantenga all’interno dei valori minimi e massimi della fascia presa in considerazione (v. Cass. n. 18167 del 2015 : “ Nel caso di liquidazione delle spese processuali sulla base delle tariffe approvate con il d.m. n. 140 del 2012, in difetto di specifica indicazione, non può presumersi che la somma liquidata sia stata pararnetrata dal giudice ai valori medi, rilevando unicamente che la liquidazione sia contenuta entro i limiti,massimo e minimo, delle tariffe medesime, peraltro nemmeno vincolanti, come si desume dall’art. 1, comma 7, del menzionato decreto’).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18; deve darsi atto pertanto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dal controricorrente e le liquida in euro 4.800,00, di cui 200,00 per spese, oltre accessori e contributo spese generali (…) Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 9 dicembre 2015.

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