marijuana

Suprema Corte di Cassazione

sezione III
sentenza 22 gennaio 2014, n. 2894

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENTILE Mario – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. GAZZARA Santi – rel. Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1979/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ANCONA, del 03/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
sentite le conclusioni del PG Dott. SALZANO Francesco che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Gup presso il Tribunale di Ancona, con sentenza del 3/6/2013, ha dichiarato non luogo a procedere, ex articolo 425 cod. proc. pen., nei confronti di (OMISSIS) in ordine al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, a costui ascritto, perche’ nel giardino della propria abitazione coltivava n. 2 piante di marijuana.
Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona, eccependo il vizio di motivazione giustificativa, posta dal Gip a sostegno del decisum, in quanto nella specie la ritenuta insufficienza degli elementi probatori acquisiti si sarebbe di certo potuta superare in dibattimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ infondato.
Va osservato che il giudice della udienza preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato, ma in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilita’ che il dibattimento possa, invece, pervenire ad una diversa soluzione (Cass. 28/3/2008, n. 13163).
Peraltro, la decisione ex articolo 425 cod. proc. pen. e’ resa quando si e’ in presenza di una situazione probatoria pacifica, quando il quadro probatorio e’ insufficiente o contraddittorio, o, ancora, quando non vi sono elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio, secondo una valutazione di previsione sulla potenzialita’ espansiva, nel futuro dibattimento, degli elementi di prova disponibili (Cass. 17/12/2008, n. 46403).
Orbene, il vaglio di legittimita’, a cui e’ stata sottoposta l’impugnata pronuncia, permette di ritenere che il giudice di merito abbia fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita’, ut supra richiamati.
Infatti, il Gip ha evidenziato la insussistenza delle condizioni su cui fondare una prognosi di evoluzione in senso favorevole all’accusa del materiale probatorio raccolto, in quanto non sono stati effettuati atti di indagine finalizzati ad accertare il principio attivo contenuto nelle due piantine in sequestro e la stessa capacita’ drogante di esse, e che dette verifiche non sono piu’ utilmente esperibili, vista la deteriorabilita’ della sostanza in questione (marijuana); di tal che non emergono elementi per potere affermare il potere stupefacente di essa e, quindi, la offensivita’ della condotta.
Peraltro, il motivo di annullamento, formulato in ricorso, e’ da ritenere al limite della inammissibilita’, poiche’, sostanzialmente, sorretto da deduzioni fattuali, non sottoponibili all’esame di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso del P.G..

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